L'attività di mediazione svolta ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 dal Consigli degli Ordini degli avvocati produce sempre reddito di impresa, ed è altresì rilevante ai fini IVA

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Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 113 /E

I proventi conseguiti dagli organismi di mediazione istituiti dai consigli degli ordini degli avvocati, sia che costituiscano dipartimenti degli stessi consigli, sia che si configurino come enti autonomi, sono sempre fiscalmente rilevanti ai fini Iva e Ires.

I contributi erogati all’organismo, quando questo è costituito come dipartimento del consiglio dell’ordine, rappresentano invece soltanto movimentazioni di denaro nell’ambito dello stesso soggetto.

Sono questi i chiarimenti riportati dalla risoluzione 113/E dell’Agenzia delle Entrate.

Di seguito il testo della risoluzione 

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