Commento:
La controversia ha ad oggetto l’opposizione ad un decreto ingiuntivo.
La compagnia di assicurazione agisce in rivalsa in seguito all’escussione di una polizza fideiussoria – garanzia autonoma – da parte del beneficiario (AGEA) che aveva richiesto la restituzione di contributi erogati “per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti alla coltivazione delle “barbatelle” finalizzate alla produzione di vino”.
Il Tribunale di Milano aveva rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Il tribunale aveva ritenuto valida la procura per il procedimento di mediazione che la Compagnia di assicurazione aveva conferito in favore dell’avv. Tizio con facoltà di farsi sostituire.
L’opponente appellante riproponeva l’eccezione di improcedibilità del giudizio per il non corretto espletamento della procedura di mediazione obbligatoria. Secondo l’appellante, l’avv. Caia (delegata dall’avv. Tizio) non era munita di “procura speciale sostanziale” e l’avv. Tizio delegante non era stato delegato in virtù di “procura speciale sostanziale” ma con “scrittura privata autenticata dal difensore”.
L’appello non viene accolto. La Corte d’appello, in applicazione dell’art. 3, terzo comma, D.lgs 28/2010 ratione temporis applicabile e di Cass n. 8473/2019 (la procura conferita per la mediazione deve essere sostanziale, non autenticata dal difensore e diversa dalla procura alle liti https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/se-l-avvocato-difensore-e-munito-di-apposita-procura-sostanziale-puo-rappresentare-la-parte-in-mediazione-812.aspx ) e Cass n. 14676/2025 (non è necessario che la procura faccia espresso riferimento ad una specifica controversia https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/non-serve-la-procura-speciale-riferita-alla-singola-mediazione-1706.aspx) afferma che, per quanto la sottoscrizione del delegante sia stata “autenticata” dal difensore e, dunque l’autentica sia inefficace, la sola “scrittura privata non autenticata” è sufficiente e idonea affinché la parte potesse essere rappresentata in mediazione. La predetta “procura per il procedimenti mediazione” all’avv. xxx (con il potere di farsi sostituire), è ritenuta avente natura “sostanziale”, in quanto conferita separatamente dalla procura alle liti. L’autenticazione della sottoscrizione del delegante (da parte del Notaio o di altro Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato) non si rende necessaria, salvo che sia prevista dalla legge in relazione all’atto da compiere - come, ad esempio, ai fini della sua trascrizione ex art. 2643 c.c. L’opposta interpretazione non viene ritenuta convincente, in quanto non era prevista dalla legislazione illo tempore vigente, né appare conforme alla disciplina codicistica in tema di “procura” (la procura sostanziale richiede la stessa forma dell’atto da compiere da parte del rappresentante (art. 1392 c.c.).
L’appello viene respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°
La compagnia di assicurazione agisce in rivalsa in seguito all’escussione di una polizza fideiussoria – garanzia autonoma – da parte del beneficiario (AGEA) che aveva richiesto la restituzione di contributi erogati “per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti alla coltivazione delle “barbatelle” finalizzate alla produzione di vino”.
Il Tribunale di Milano aveva rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Il tribunale aveva ritenuto valida la procura per il procedimento di mediazione che la Compagnia di assicurazione aveva conferito in favore dell’avv. Tizio con facoltà di farsi sostituire.
L’opponente appellante riproponeva l’eccezione di improcedibilità del giudizio per il non corretto espletamento della procedura di mediazione obbligatoria. Secondo l’appellante, l’avv. Caia (delegata dall’avv. Tizio) non era munita di “procura speciale sostanziale” e l’avv. Tizio delegante non era stato delegato in virtù di “procura speciale sostanziale” ma con “scrittura privata autenticata dal difensore”.
L’appello non viene accolto. La Corte d’appello, in applicazione dell’art. 3, terzo comma, D.lgs 28/2010 ratione temporis applicabile e di Cass n. 8473/2019 (la procura conferita per la mediazione deve essere sostanziale, non autenticata dal difensore e diversa dalla procura alle liti https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/se-l-avvocato-difensore-e-munito-di-apposita-procura-sostanziale-puo-rappresentare-la-parte-in-mediazione-812.aspx ) e Cass n. 14676/2025 (non è necessario che la procura faccia espresso riferimento ad una specifica controversia https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/non-serve-la-procura-speciale-riferita-alla-singola-mediazione-1706.aspx) afferma che, per quanto la sottoscrizione del delegante sia stata “autenticata” dal difensore e, dunque l’autentica sia inefficace, la sola “scrittura privata non autenticata” è sufficiente e idonea affinché la parte potesse essere rappresentata in mediazione. La predetta “procura per il procedimenti mediazione” all’avv. xxx (con il potere di farsi sostituire), è ritenuta avente natura “sostanziale”, in quanto conferita separatamente dalla procura alle liti. L’autenticazione della sottoscrizione del delegante (da parte del Notaio o di altro Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato) non si rende necessaria, salvo che sia prevista dalla legge in relazione all’atto da compiere - come, ad esempio, ai fini della sua trascrizione ex art. 2643 c.c. L’opposta interpretazione non viene ritenuta convincente, in quanto non era prevista dalla legislazione illo tempore vigente, né appare conforme alla disciplina codicistica in tema di “procura” (la procura sostanziale richiede la stessa forma dell’atto da compiere da parte del rappresentante (art. 1392 c.c.).
L’appello viene respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°



