Proposta di modifica del codice deontologico a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 28/2010

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Circ. 13-C-2011 MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE - CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Illustri Presidenti e Cari Amci,

 

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 27 maggio 2011, ha approvato una ipotesi di modifica e di integrazione del codice deontologico mediante inserimento di n art. 55 bis deputato a disciplinare la posizione ed il comportamento dell’avvocato che assuma le funzioni di mediatore/conciliatore.

In attesa delle auspicate modifiche dell’istituto conseguenti anche alla verifica della sua costituzionalità, la messa a punto deontologica è stata ritenuta in ogni caso passaggio urgente ed ineludibile per consentire ai Consigli degli Ordini il governo dell’istituto anche nei suoi aspetti deontologici e nelle sue ricadute disciplinari.

L’art.55 bis, che segue, con un naturale parallelismo seppur nella ontologica differenza dei due istituti, la norma in tema di arbitrato, richiama il rispetto degli obblighi dettati dalla normativa in materia, in particolare di quelli posti a presidio dei requisiti di terzietà, indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore/conciliatore; sottolinea il dovere di competenza, volendo con ciò evidenziare soprattutto la peculiarità dell’avvocato mediatore che non può farsi autore di una proposta di conciliazione non conforme al diritto e non può sottrarsi al dovere di rendere compiutamente consapevoli le parti, nel momento del regolamento degli interessi, delle loro rispettive posizioni in termini di diritto; affida ai restanti canoni il regolamento dei possibili profili in tema di incompatibilità, di conflitto di interessi, di accaparramento di clientela etc. .
Accanto all’inserimento dell’art.55 bis, si segnalano due marginali modifiche del codice, una che attiene all’art.16 e l’altra all’art.54: la prima destinata ad evitare remoti ma pur sempre possibili equivoci legati al termine “mediazione”; la seconda tesa a dare rilievo ai rapporti professionali, oltreché con arbitri e consulenti tecnici, anche con mediatori/conciliatori.

Si è ritenuto, allo stato, di non ravvisare la necessità e l’urgenza di intervenire sui profili deontologici dell’avvocato che assiste tecnicamente la parte nel procedimento di mediazione in quanto per essi vale l’applicazione delle attuali e vigenti regole deontologiche proprie dell’attività professionale in genere.

L’allegato alla presente circolare contiene la bozza del nuovo art. 55 bis e le ipotesi di modifica dell’art. 16 e dell’art. 54: su tutto questo i Consigli degli Ordini sono invitati a far pervenire, entro il termine del 30 giugno p.v., le proprie osservazioni in modo da consentire al Consiglio di deliberare la “novella” nella seduta amministrativa della metà del mese di luglio p.v.

In sede di approvazione definitiva, all’esito dei pareri e suggerimenti ricevuti dai Consigli, sarà predisposta anche una relazione di accompagnamento che darà compiutamente conto delle ragioni dell’intervento, con approfondimento di ogni relativa e connessa questione, anche nella prospettiva di eventuali ulteriori interventi di messa a punto del codice deontologico.

Con i migliori saluti

 

 

   
Avv. Prof. Guido Alpa

 

 

All.: n.1 c.s.

___________________ ALLEGATO ALLA CIRCOLARE CNF n. 13-C-2011__________________


Di seguito all’art. 55 – Arbitrato - inserire il seguente

Art. 55 bis – Mediazione -
L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui non contrastino con quelle del presente codice.

I. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza nella materia oggetto del procedimento.

II. Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato:

a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.

III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non potrà intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non è diverso da quella del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.

Art. 16 - Dovere di evitare incompatibilità.
Modifica del canone I nel senso che segue (in corsivo la modifica apportata):

L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense

Art. 54 – Rapporti con arbitri,conciliatori, mediatori e consulenti tecnici.
Modifica dell’art. 54 nel senso che segue (in corsivo la modifica apportata):

L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni.

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