Decreto 1° agosto 2023 - Incentivi fiscali

GU n.183 del 7-8-2023

Letto 442 dal 09/11/2023
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 agosto 2023 - Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimentidi mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.(23A04557)
(GU n.183 del 7-8-2023)
 
Capo I
Disposizioni generali

 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
Visto il decreto-legge 27  giugno  2015,  n.  83,  convertito,  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2015,  n. 132, recante  «Misure  urgenti  in  materia  fallimentare,  civile  e processuale   civile   e   di    organizzazione    e    funzionamento dell'amministrazione giudiziaria»;

Visto     l'art.      21-bis      «Incentivi      fiscali      alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n.  83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  6 agosto 2015, n. 132, e, in particolare, il  comma  1,  che  riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli  nel  procedimento  di  negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12  settembre  2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre  2014, n. 162, nonche' alle parti che corrispondono o che hanno  corrisposto il compenso agli arbitri nel  procedimento  di  cui  al  Capo  I  del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione,  ovvero  di conclusione  dell'arbitrato  con  lodo,   un   credito   di   imposta commisurato al compenso,  fino  a  concorrenza  di  duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

Visto il comma 2 del citato art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2015, n. 132, a norma del  quale  «Con  decreto  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze sono stabilite le modalita' e la documentazione da esibire a  corredo della richiesta del  credito  di  imposta,  nonche'  i  controlli  di autenticita' della stessa.»;

Visto il decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.  149,  recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante  delega  al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa   delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonché  in materia di esecuzione forzata», il cui art. 7 ha apportato  modifiche al decreto legislativo 4  marzo  2010,  n.  28,  recante  «Attuazione dell'art. 60 della legge  18  giugno  2009,  n.  69,  in  materia  di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

Visto il comma 1, primo periodo, dell'art. 20 del predetto  decreto legislativo n. 28 del 2010, che riconosce alle parti di una procedura di mediazione, quando e' raggiunto  l'accordo  di  conciliazione,  un credito  di  imposta  commisurato  all'indennita'  corrisposta   agli organismi di mediazione ai sensi dell'art.  17,  commi  3  e  4,  del medesimo decreto legislativo, fino a concorrenza di euro seicento;

Visto il comma 1,  secondo  periodo,  dello  stesso  art.  20,  del decreto legislativo n. 28 del 2010, che nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilita' ai sensi degli  articoli  5, comma 1, e 5-quater del predetto decreto legislativo  riconosce  alle parti, in caso di raggiungimento dell'accordo, un  ulteriore  credito di imposta commisurato al compenso corrisposto  al  proprio  avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei  limiti  previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento;

Visto  il  comma  2,  primo  periodo,  dell'art.  20  del   decreto legislativo n. 28 del 2010, ai sensi del quale i crediti di  imposta, di cui al comma 1 del predetto articolo sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di seicento euro per procedura e  fino  ad  un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento  per  le  persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche;

Visto il comma  2,  secondo  periodo,  dell'art.  20,  del  decreto legislativo n. 28 del 2010, ai sensi del quale, in caso di insuccesso della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della meta';

Visto il comma 3 dell'art. 20 del decreto  legislativo  n.  28  del 2010, che riconosce alle parti  del  procedimento  di  mediazione  un ulteriore credito di  imposta  commisurato  al  contributo  unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della  conclusione di un accordo di conciliazione, nel  limite  dell'importo  versato  e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto;

Visto il comma 4 dell'art. 20 del decreto  legislativo  n.  28  del 2010, che riconosce  agli  organismi  di  mediazione  un  credito  di imposta commisurato all'indennita' dovuta, ma  non  esigibile,  dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino  a  un  importo massimo annuale di euro ventiquattromila;

Visto il comma 5 dell'art. 20 del decreto  legislativo  n.  28  del 2010, a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n.  206,  recante  delega  al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa   delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonché  in materia  di  esecuzione  forzata,  sono  stabilite  le  modalità  di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo,  la documentazione da esibire a corredo della  richiesta  e  i  controlli sull'autenticità della stessa, nonchè le modalità di  trasmissione in  via  telematica  all'Agenzia  delle   entrate   dell'elenco   dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione  dei  parametri  per  la  liquidazione  dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma  6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante «Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e  in particolare l'art. 17, concernente la compensazione  dei  crediti  di imposta;

Visto il decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e,  in particolare,  il  titolo  I,  recante   «Istituzione   e   disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive»;

Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante disposizioni urgenti tributarie  e  finanziarie  di  potenziamento  e razionalizzazione della riscossione tributaria anche  in  adeguamento alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6,  in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro della  giustizia  23  dicembre  2015, modificato il 30 marzo 2017, recante norme  sugli  incentivi  fiscali nella forma del credito d'imposta nei  procedimenti  di  negoziazione assistita;

Ritenuto opportuno disciplinare in un unico decreto le disposizioni attuative relative ai crediti d'imposta di cui  all'art.  21-bis  del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, gia' contenute nel citato  decreto del  Ministro  della  giustizia  23  dicembre  2015,  e  dei  crediti d'imposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, al fine di uniformare le procedure, i termini e le  modalita'  di riconoscimento degli stessi;
Sentito il garante per la protezione dei dati personali che  si  è espresso con parere n. 257, in data 5 luglio 2023;
 
Decreta
 
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente decreto disciplina la procedura e  le  modalità  di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta  e di riconoscimento di tali crediti nei casi previsti dall'art. 20, del decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  e  dall'art.  21-bis  del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le modalita'  di  trasmissione  in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei  beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca.

Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «richiedente»: il soggetto legittimato a presentare domanda diattribuzione di un credito di  imposta  in  conformita'  al  presente decreto;
b) «beneficiario»: il richiedente al quale è stato  riconosciuto un credito di imposta in conformita' al presente decreto;
c) «ODM»: organismo di  mediazione,  l'ente  pubblico  o  privato presso  il  quale  si  svolge  il  procedimento  di   mediazione   in conformita' al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) «numero d'ordine del ODM»: il  numero  attribuito  al  ODM  al momento dell'iscrizione al registro  in  conformita'  al  regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
e) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal regolamento  adottato  in  attuazione  dell'art.   16   del   decreto legislativo, n. 28 del 2010;
f) «numero identificativo del  procedimento  di  mediazione»:  il numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri  degli affari di mediazione;
g)  «accordo  di  conciliazione»:  il  documento  attestante   la composizione di una controversia a seguito  dello  svolgimento  della mediazione»;
h)  «negoziazione  assistita»:  la  procedura   di   negoziazione assistita da avvocati svolta in  conformita'  alle  disposizioni  del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,  con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
i)  «convenzione  di  negoziazione»:  la   convenzione   prevista dall'art. 2, del decreto-legge  n.  132  del  2014,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
l)  «accordo  di  negoziazione»:   l'accordo   che   compone   la controversia all'esito di una procedura di negoziazione assistita  da avvocati;
m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la  gestione  degli incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato nei  casi  previsti dal presente decreto, predisposta  dal  Ministero  della  giustizia -Dipartimento transizione digitale;
n)  «CIEId»:  l'identita'  digitale  rilasciata  al  cittadino  e associata alla Carta d'identita' elettronica (CIE);
o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via a telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
p) «SPID»:  sistema  pubblico  dell'identita'  digitale,  di  cui all'art. 64  del  Codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83;
q)  «PEC»:  Posta  elettronica   certificata.   Il   sistema   di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna  di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
r) «Ministero»: il Ministero della giustizia -  Dipartimento  per gli affari di giustizia;
s)  «DGSTAT»:  Direzione  generale  di   statistica   e   analisi organizzativa del Ministero della giustizia;
t)  «SID»:  Sistema  interscambio  flussi  dati,   infrastruttura trasmissiva  dell'Agenzia  delle  entrate,  dedicata   allo   scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni,  societa',  enti  e
ditte individuali.
 
Art. 3 Modalita' e termini di presentazione della  domanda  di  attribuzione dei crediti d'imposta e comunicazioni
1. La domanda di attribuzione dei crediti  di  imposta  di  cui  al presente decreto, e' presentata, a pena di inammissibilita',  tramite la  piattaforma  accessibile  dal  sito  giustizia.it   mediante   le credenziali SPID, CIEId almeno  di  livello  due  e  CNS.  Quando  la domanda e' presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l'accesso alla  piattaforma  e'  effettuato  utilizzando  l'identità digitale del responsabile del ODM o del legale  rappresentante  della persona giuridica.
2.  Ciascun  richiedente,  al  momento  della  presentazione  della domanda, e' adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e  14 del regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del  27  aprile  2016,  sul  trattamento  dei  propri  dati personali per la valutazione della richiesta  di  riconoscimento  del credito di imposta.
3. Salvo che sia  diversamente  disposto,  tutte  le  comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma di cui al comma 1, all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata indicato  dal  richiedente.  Quando  il  richiedente  non  indica  un indirizzo di posta elettronica  certificata,  le  comunicazioni  sono rese disponibili all'interessato in  apposita  area  riservata  della piattaforma.
4. Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di  attribuzione del credito di imposta contiene:
a) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
b) il numero, l'importo e la data della fattura emessa  dal  ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per  le  somme  oggetto  di  domanda  di attribuzione del credito di imposta;
c) la dichiarazione avente ad oggetto le modalita', l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in  favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;
d)  l'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   ove   il richiedente  intende  ricevere  tutte  le   eventuali   comunicazioni relative alla domanda.
5. La domanda  di  cui  al  comma  1,  e'  presentata,  a  pena  di inammissibilita', entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello  di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.
6. Salvo che sia diversamente disposto, quando lo  stesso  soggetto richiede il riconoscimento di piu' crediti di imposta  ai  sensi  del presente  decreto,  e'  tenuto  a  presentare  una  domanda   annuale cumulativa  con   indicazione   specifica   di   ciascuna   procedura nell'ambito della quale e' sorto il credito che si fa valere.
7. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per  il riconoscimento del  credito  di  imposta  e'  attestato  dalla  parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47  del  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445.

Capo II
Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d'imposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28


Art. 4 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, primo periodo e comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto  legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  per  l'indennita'  versata  dalla   parte di una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3  e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. In caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda contiene:
a) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si  e'  svolta  la mediazione;
b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo corredata  del numero del procedimento e della data  dell'accordo  di  conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
c) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al  ODM determinato in conformita'  al  regolamento  adottato  in  attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
d) l'indicazione della  materia,  a  fini  statistici,  ai  sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,  quando l'accordo definisce una controversia in  una  delle  materie  di  cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre  a  quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e  a  quanto  previsto  dal  comma  1, lettere a) e c), la richiesta contiene:
a)  il  numero  identificativo  del  procedimento  di  mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;
b)  la  data   del   verbale   di   constatazione   del   mancato raggiungimento dell'accordo risultante dai registri del ODM;
c) l'indicazione della  materia,  a  fini  statistici,  ai  sensi dell'art. 42 del decreto legislativo  n.  149  del  2022,  quando  la mediazione e' stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Art. 5 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo,  del  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,   commisurato   al   compenso   corrisposto  all'avvocato  per  l'assistenza  nella  procedura   di  mediazione nei casi  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del  decreto  legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. In caso di raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto  previsto dall'art. 3, comma 4, la richiesta contiene:
a) il numero d'ordine del ODM avanti al quale  si  e'  svolta  la mediazione;
b)   la   dichiarazione   di   raggiungimento   dell'accordo   di conciliazione;
c) il numero del procedimento e la data dell'accordo inseriti nei registri degli affari di mediazione;
d) il valore della lite avanti al ODM determinato in  conformità al regolamento  adottato  in  attuazione  dell'art.  16  del  decreto legislativo n. 28 del 2010;
e) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato  per  calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20,  comma  1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;
f) l'indicazione della  materia,  a  fini  statistici,  ai  sensi dell'art.  42  del  decreto  legislativo  n.  149  del  2022,  quando l'accordo definisce una controversia in  una  delle  materie  di  cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre  a  quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e oltre a quanto previsto dal comma 1, lettere a), d) ed e) la richiesta contiene:
a) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo;
b) il numero del procedimento e data del verbale che ne dà atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione;
c) l'indicazione della  materia,  a  fini  statistici,  ai  sensi dell'art. 42 del decreto legislativo  n.  149  del  2022,  quando  la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
 
Art. 6 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,   commisurato   al   compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza prestata nella  procedura   di mediazione nel caso  previsto  dall'art.  5-quater  del  decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  e  domanda  di  attribuzione  del credito di imposta previsto dall'art.  20,  comma  3,  del  decreto  legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all'importo versato  a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice  
1. Quando è raggiunto l'accordo in caso  di  mediazione  demandata dal giudice, oltre  a  quanto  disposto  dall'art.  3,  comma  4,  la richiesta contiene:
a) il numero di ruolo del fascicolo  giurisdizionale  e  la  data dell'ordinanza prevista dall'art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;
b) la data dell'ordinanza con la quale il giudice  ha  dichiarato l'estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;
c) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si  e'  svolta  la mediazione;
d) la   dichiarazione   di   raggiungimento   dell'accordo   di conciliazione;
e)  il  numero  del  procedimento  e  la  data  dell'accordo   di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
f) il valore della lite determinato avanti al ODM in  conformita' al regolamento  adottato  in  attuazione  dell'art.  16  del  decreto legislativo n. 28 del 2010;
g) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato  per  calcolare il compenso fatturato in conformita' all'art.  20,  comma  1-bis  del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre  a  quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e al comma 1, lettere a), c), f) e g), la domanda contiene:
a) il numero del procedimento di mediazione;
b) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo.
3. Nel caso previsto dal comma 1, la domanda  della  parte  che  ha versato il contributo unificato per il riconoscimento del credito  di imposta contiene, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e dal comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),  gli  estremi  della  ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA»  o  gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale  nei  casi  di cui  al  comma  1-sexies  dell'art.  192  del   testo   unico   delle disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato  in relazione al procedimento estinto con l'ordinanza di cui alla lettera b).
 
Art. 7 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma  4,  del  decreto  legislativo   4   marzo   2010,   n.   28,  corrispondente alle indennita' non corrisposte al ODM  dalle  parti  ammesse al patrocinio a spese dello Stato
1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3,  comma  4,  la  domanda  di attribuzione del credito di imposta contiene:
a) il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o piu' parti ammesse  al  patrocinio  a  spese  dello Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;
b) i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti  ammesse  al patrocinio a spese dello Stato;
c) l'ammontare dell'indennita' non corrisposta da ciascuna  parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe applicate  dal  ODM  in  conformita'  al  regolamento   adottato   in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
d) la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle  parti di  cui  alla  lettera  b),  la  comunicazione   prevista   dall'art. 15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010;
e) la dichiarazione di  non  avere  ricevuto,  al  momento  della richiesta,  la  comunicazione  di  provvedimenti  di  sospensione   o cancellazione adottati dal responsabile del registro;
f) fuori dal caso di cui alla  lettera  e),  l'indicazione  della data del provvedimento di sospensione o di  cancellazione  comunicato dal responsabile del registro.
 
Art. 8 Verifiche e riconoscimento dei crediti d'imposta
1. Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta di cui al  presente  capo,  il  Ministero  effettua  le  verifiche  ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento  per  gli  affari  di giustizia, riconosce l'importo del credito di imposta  effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto  dei  limiti  indicati dall'art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. Il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui e'  presentata la  domanda  di  attribuzione  dei  crediti  d'imposta,  comunica  al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante  ai  sensi  del comma 1, in relazione a ciascuna delle richieste.
 
Capo III
Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d'imposta di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132


Art. 9 Domanda di attribuzione del credito  di  imposta  previsto  dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015,  n.  83,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  132,  commisurato  al   compenso corrisposto all'avvocato per le prestazioni svolte in  una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa  con successo.
1. Oltre a  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  4,  la  domanda contiene:
a) l'indicazione della data  della  convenzione  di  negoziazione assistita e della sua eventuale inerenza a una delle materie  di  cui all'art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del  2014  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
b)   la   dichiarazione   di   raggiungimento   dell'accordo   di negoziazione;
c)  gli  estremi  della  ricevuta  attestante   la   trasmissione dell'accordo di  negoziazione,  mediante  piattaforma  del  Consiglio nazionale forense, in conformita' all'art. 11  del  decreto-legge  n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  162  del 2014;
d) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato  per  calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20,  comma  1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
 
Art. 10 Domanda di attribuzione del credito  di  imposta  previsto  dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015,  n.  83,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per  il  compenso corrisposto all'arbitro per il procedimento, concluso con il  lodo, nel caso previsto dall'art. 1 del decreto-legge 12 settembre  2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014
1. Oltre a  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  4,  la  domanda contiene:
a)  gli  estremi  del  lodo  che  ha  concluso  il   procedimento trasferito in sede arbitrale ai sensi dell'art. 1  del  decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
b) la data e numero di ruolo del provvedimento giudiziale che  ha trasferito il fascicolo, adottato a norma dell'art. 1, comma  2,  del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 162 del 2014.
 
Art. 11  Verifiche e riconoscimento dei crediti d'imposta
1. Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta di cui al  presente  capo,  il  Ministero  effettua  le  verifiche  ritenute necessarie e, con decreto del Capo Dipartimento  per  gli  affari  di giustizia, riconosce, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari a cinque milioni di euro per ciascun anno, l'importo del  credito  di imposta  effettivamente  spettante  in  relazione  a   ciascuno   dei procedimenti di cui ai Capi I e II del decreto-legge n. 132 del  2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
2. Quando le richieste eccedono le risorse stanziate, l'importo del credito d'imposta e' rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse  stanziate  e  l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.
3. Il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui è  presentata la  domanda  di  attribuzione  dei  crediti  d'imposta,  comunica  al beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante.
4. I crediti d'imposta di cui al comma 1 non danno luogo a rimborso e non concorrono alla formazione del reddito ai  fini  delle  imposte sui  redditi,  ne'  del  valore  della  produzione  netta   ai   fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  ne'  rilevano  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Capo IV
Disposizioni comuni


Art. 12 Procedure di utilizzo del credito di imposta
1. I crediti di imposta, riconosciuti in  conformita'  al  presente decreto, sono utilizzabili in compensazione, ai  sensi  dell'art.  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 3, del presente decreto tramite modello F24, presentato,  a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i  servizi  telematici  messi  a  disposizione  dalla  Agenzia  delle entrate.  L'ammontare  del   credito   di   imposta   utilizzato   in compensazione non puo' eccedere l'importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell'operazione di versamento. Le persone fisiche  non titolari  di  redditi  di  impresa  o  di  lavoro  autonomo   possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle  imposte  dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
2. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non danno luogo a rimborso.
3. Per consentire  la  regolazione  contabile  delle  compensazioni effettuate ai sensi del comma 1, il Ministero della  giustizia  e  il Ministero dell'economia e delle  finanze  provvedono  annualmente  al versamento dell'importo corrispondente  all'ammontare  delle  risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilita'  speciale  n.  1778  «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
 
Art. 13 Controlli e procedure di recupero
1. Quando, a seguito dei controlli  effettuati  dal  Ministero,  è accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilita' delle spese sulla base delle quali e' stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1,  comma  6,  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi  e
sanzioni secondo legge.
2. In caso di indebita fruizione, totale o  parziale,  dei  crediti d'imposta,  accertata   nell'ambito   dell'ordinaria   attività   di controllo, l'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione al  Ministero che  provvede  al  recupero  del  relativo  importo,  maggiorato   di interessi e sanzioni ai sensi del comma 1.
 
Art. 14 Trasmissione dati
1. Ai fini di cui all'art. 12, il Ministero, almeno  cinque  giorni prima di comunicare al  beneficiario  l'accoglimento  della  domanda, trasmette all'Agenzia delle entrate,  tramite  SID  o  altro  sistema avente  il  medesimo  livello  di  misure  di  sicurezza  tecniche  e organizzative,  adeguato  al  rischio  presentato  dal   trattamento, l'elenco dei soggetti ammessi  a  fruire  dell'agevolazione,  nonché l'importo del credito d'imposta concesso.  Con  le  stesse  modalità sono comunicate le eventuali variazioni o  revoche,  anche  parziali, dei crediti d'imposta concessi.
2. L'Agenzia delle  entrate  trasmette  al  Ministero,  tramite  il sistema di cui al comma 1, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il  credito  di  imposta  nella  dichiarazione  dei  redditi   e   in compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi.
 
Art. 15 Cause di revoca
1.  Il  credito  di   imposta   è   revocato   se   è   accertata l'insussistenza dei  requisiti  soggettivi  o  oggettivi  di  cui  al presente decreto,  o  se  la  domanda  di  attribuzione  del  credito contiene dati o dichiarazioni non  veritiere.  Sono  fatte  salve  le eventuali  conseguenze  previste  dalla  legge   civile,   penale   e amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si  provvede al recupero  ai  sensi  dell'art.  13,  del  beneficio  indebitamente fruito.
 
Capo V
Monitoraggio statistico e trattamento dati

 
Art. 16 Monitoraggio dei casi di  tentativo  obbligatorio  di  mediazione  ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010,  n. 28
1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall'art. 42  del decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale,  a  partire dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  dei  dati relativi ai casi di cui all'art. 5, comma 1 del  decreto  legislativo n. 28 del 2010, distinti per  materia.  Decorso  il  termine  di  cui all'art. 42 del predetto decreto legislativo  n.  149  del  2022,  il Ministero prosegue l'attivita' di monitoraggio prevista dal  presente articolo solo in caso di permanenza  della  procedura  di  mediazione come condizione di procedibilità nei casi  previsti  dall'  art.  5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. Per le finalità previste dal comma 1,  DGSTAT  elabora  a  fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti  dalla  piattaforma  di cui all'art. 3, comma 1, in conformita'  all'art.  18,  entro  il  31 gennaio di ogni anno.
3. Dopo  l'elaborazione  statistica,  il  Ministero  provvede  alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
 
Art. 17 Monitoraggio  delle  ordinanze  di  mediazione  demandata  ai   sensi dell'art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1.  Il  Ministero  provvede  al  monitoraggio  previsto   dall'art. 5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010,  con cadenza annuale a  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, considerando i seguenti dati:
a) numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale;
b) data nella quale il giudice ha adottato  l'ordinanza  prevista dall'art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;
c) data dell'ordinanza con la  quale  il  giudice  ha  dichiarato l'estinzione del procedimento.
2. Per le finalità previste dal comma 1,  DGSTAT  elabora  a  fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti  dalla  piattaforma  di cui all'art. 3, comma 1, in conformita'  all'art.  18,  entro  il  31 gennaio di ogni anno.
3. Dopo  l'elaborazione  statistica,  il  Ministero  provvede  alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

Art. 18 Trattamento dati
1. Il  Ministero  e  l'Agenzia  delle  entrate  sono  titolari  dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per  le  attività di competenza, svolte  ai  fini  del  riconoscimento  di  credito  di imposta ai sensi del presente decreto.
2. Il Ministero è titolare  dei  trattamenti  dei  dati  personali effettuati mediante la piattaforma di cui  all'art.  3,  comma  1,  e assicura  che  tali  trattamenti  avvengono   adottando   le   misure necessarie  a  garantire  il  rispetto  dei  principi  di   liceità, correttezza  e  trasparenza  nei  confronti  degli  interessati,   di limitazione  della  finalita',  di  minimizzazione   dei   dati,   di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza  e  di protezione dei  dati  fin  dalla  progettazione  e  per  impostazione predefinita in conformita' agli articoli 5 e 25 del regolamento  (UE) n. 2016/679. A tal fine, il Dipartimento per gli affari di  giustizia del Ministero, previa valutazione di  impatto  sulla  protezione  dei dati ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n.  2016/679,  adotta un disciplinare tecnico nel quale sono individuate:
a) le misure tecniche e  organizzative  volte  ad  assicurare  un adeguato livello di sicurezza con  riferimento  ai  rischi  derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla  divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo  accidentale  o  illegale,  a dati personali, nel rispetto dell'art. 32  del  regolamento  (UE)  n. 2016/679, che comprendono,  tra  le  altre,  la  registrazione  delle operazioni  effettuate  sulla  piattaforma  da  parte  dei   soggetti autorizzati, ai fini della verifica della liceita'  dei  trattamenti, per finalità di controllo interno e per garantire l'integrità e  la riservatezza dei dati personali, l'utilizzo della crittografia per la protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonche' il rilevamento e la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che  dovessero verificarsi nell'ambito dei trattamenti effettuati;
b) gli attributi associati alle identita' digitali  degli  utenti della  piattaforma   acquisiti   nell'ambito   delle   procedure   di autenticazione  informatica,   limitandoli   ai   dati   strettamente necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;
c) le misure in  relazione  al  trattamento  dei  dati  personali necessari ai fini dell'espletamento delle verifiche e  dei  controlli da effettuarsi ai sensi del presente decreto;
d) le misure appropriate e  specifiche  per  tutelare  i  diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato in  caso  di  eventuale trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti  alle categorie di cui agli  articoli  9  e  10  del  regolamento  (UE)  n. 2016/679, eventualmente rilevabili dall'indicazione della materia  ai sensi dell'art. 4, comma 1,  lettera  d),  e  comma  2,  lettera  d), dell'art. 5, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera e), e  dell'art. 9, comma 1, lettera a) del presente decreto;
e) le misure adottate per garantire  un  accesso  selettivo  alle informazioni da parte dei soggetti  autorizzati  e  le  altre  misure poste a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.
3. I dati trattati ai sensi del presente  decreto  sono  conservati per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente  allo  scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i  controlli  previsti dal  presente  decreto  e  fino   alla   definizione   di   eventuali contenziosi.
4. I dati personali raccolti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), e dell'art. 7, comma 1, lettera b), sono trattati  esclusivamente per la finalità di cui al comma 1, nonche', da parte di DGSTAT,  per le attività svolte ai sensi degli articoli 19  e  20,  a  soli  fini statistici, in  conformita'  all'art.  89  del  regolamento  (UE)  n. 2016/679, agli articoli 104 e seguenti del decreto legislativo n.  30 giugno 2003, n. 196, alle «Regole  deontologiche  per  trattamenti  a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati  nell'ambito  del Sistema Statistico nazionale» di cui alla delibera 19 dicembre  2018, n. 515 del garante per la protezione dei dati personali e al  decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
 
Capo VI
Disposizioni transitorie, finanziarie, di monitoraggio di spesa e finali


Art. 19 Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto si applica alle domande di attribuzione  dei crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata  in vigore.
2. Alle domande  di  riconoscimento  dei  crediti  di  imposta  nei procedimenti di negoziazione assistita e nel procedimento di  cui  al Capo  I,  del  decreto-legge  n.  132  del  2014,   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  n.  162  del  2014  presentate  in  data anteriore all'entrata in vigore del  presente  decreto,  continua  ad applicarsi il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre  2015, recante incentivi fiscali nella forma del «credito  di  imposta»  nei procedimenti di negoziazione assistita.
 
Art. 20 Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa
1. I crediti di cui al Capo II sono riconosciuti nell'ambito  delle rispettive risorse  stanziate,  sull'apposito  capitolo  di  bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno  2023.
Il Ministero provvede al  monitoraggio  della  spesa  in  conformità dell'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del  2022,  per  ciascuno degli interventi previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n.  28 del 2010 avvalendosi della piattaforma di cui all'art. 3, comma 1,  e predispone una relazione annuale sulla spesa.
2. Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del  comma  1,  emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa  di  cui  all'art.  20, comma 6, del decreto legislativo n. 28  del  2010  e  delle  relative risorse stanziate in  bilancio,  salva  l'adozione  di  altre  misure idonee  a  compensare  tale  scostamento,  il  Ministero  procede  in conformità all'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del  2022,  al fine di garantire l'integrale copertura  dello  scostamento  rilevato nell'anno precedente con le modalita' di cui all'art. 37,  comma  17, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. I crediti d'imposta di cui al Capo  III  sono  riconosciuti  nel limite di spesa previsto dall'art. 21-bis, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno.
4. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  ai   relativi adempimenti  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 21 Disposizioni finali
1. Il decreto del Ministro della giustizia  del  23  dicembre  2015 recante «Incentivi fiscali nella forma del "credito di  imposta"  nei procedimenti di negoziazione assistita» è abrogato. Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi  di  controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2023
 
Il Ministro della giustizia Nordio
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
 
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2216

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