ANCHE LA SPAGNA INTRODUCE LA MEDIAZIONE CIVILE.

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Con l’entrata in vigore del Real Decreto-ley n.5/2012, la Spagna ha dato attuazione alla Direttiva 52/2008 introducendo la mediazione civile.

Letto 4562 dal 14/03/2012



La nuova normativa (incompleta perché in attesa dell’emanazione dei regolamenti di attuazione) si differenzia dalla mediazione italiana sia per l’assenza dell’obbligatorietà intesa quale condizione di procedibilità del giudizio, che per la struttura del procedimento.

Difatti, sotto il primo aspetto il governo spagnolo punta sulla volontarietà del ricorso al nuovo strumento di risoluzione delle controversie, mentre riguardo al procedimento, questo si articola in una doppia fase.

La prima, riguarda un incontro (filtro) informativo tra le parti e il mediatore, in cui è precisata la natura della mediazione e i doveri incombenti sul mediatore (terzietà, caratteristiche della procedura, costi, effetti dell’accordo ecc...) come previsto anche nella normativa italiana.

Terminato il primo incontro, se le parti aderiscono al procedimento, la mediazione entra nel vivo e si svolge come da calendario degli incontri stabilito tra le stesse.

Al mediatore sono sostanzialmente riservate le medesime attività prevista nell’ordinamento italiano, tra cui anche gli incontri separati (il cosiddetto caucus).

Raggiunto l’accordo di massima, al di fuori dell’organismo le parti devono successivamente mettere a punto il contenuto dello stesso, ed entro i dieci giorni seguenti presentarlo al mediatore.

Trattasi di una vera e propria fase che si svolge al di fuori dell’organismo.

Infine, l’accordo per acquisire efficacia dovrà essere comunque rogato con l’intervento del notaio.








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