Covid - 19 e decreto "Cura Italia": indicazioni su termini de modalità di svolgimento delle procedure di mediazione

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"Per il periodo di cui al comma 1 (dal 9 marzo al 15 Aprile 2020) sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesi

Letto 2547 dal 24/03/2020



covid-19-e-decreto-cura-italia-indicazioni-su-termini-de-modalita-di-svolgimento-delle-procedure-di-mediazione-876-91.jpg Il comma 20 dell’art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 dispone:

"Per il periodo di cui al comma 1 (dal 9 marzo al 15 Aprile 2020) sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti"

Quanto contenuto all'interno della norma obbliga, necessariamente, ad una riflessione.

Innanzitutto, la sospensione dei termini fino al 15 aprile si applica, ed in questo il decreto è molto chiaro, per tutti quei procedimenti avviati prima del 9 marzo 2020. Ciò a patto che la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per i procedimenti di natura volontaria, invece, i termini non sono sospesi. Indipendentemente dalla data di inizio del procedimento. 

In secondo luogo, per tutte quelle procedure che non costituiscono condizione di procedibilità, persiste la possibilità di depositare l'istanza via pec fatto salvo il divieto assoluto di svolgere la procedura tramite incontri di persona. L'alternativa, in questo caso, è rappresentata dalla video conferenza.

Alla luce di ciò, dunque, appare non sufficiente depositare l’istanza di avvio della procedura presso l’organismo di mediazione prescelto per interrompere i termini di prescrizione ed impedire la decadenza. E’ infatti necessario, ai sensi dell' art. 5 comma 6 d. lgs. 28/2010, che la comunicazione dell’avvio del procedimento, e il contestuale invito a comparire al primo incontro, siano comunicati alle parti chiamate in mediazione. Solo da questo momento, infatti, si interrompono i termini di prescrizione e si impedisce la decadenza. 

Per ciò che concerne le mediazioni avviate dopo la data del 9 marzo 2020, stante il divieto di riunioni e assembramenti, la soluzione più logica è quella di fissare un eventuale incontro in una data successiva al 15 aprile per poi, eventualmente, rinviare ad altra data su richiesta di almeno una delle parti.







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