CURA ITALIA: novità sullo svolgimento dei procedimenti di mediazione

Rss feed

Nessun divieto allo svolgimento dei procedimenti di mediazione a patto che siano svolti in modalità telematica

Letto 2786 dal 08/04/2020



cura-italia-novita-sullo-svolgimento-dei-procedimenti-di-mediazione-0-30.jpg Buone nuove per le procedure di mediazione. La commissione bilancio del Senato ha approvato un emendamento che, oltre a sospendere i termini per i procedimenti giudiziari civili, amministrativi e penali fino all'11 maggio, chiarisce le modalità di svolgimento dei procedimenti di mediazione.
Ovviamente è fondamentale la tutela della salute dei partecipanti ragion per cui si prescrive l'utilizzo della videoconferenza per lo svolgimento dei procedimenti di conciliazione. 

La mediazione, dunque, si propone una volta di più come un importante strumento di supporto per l'attività dei Tribunali.
La possibilità di svolgere i procedimenti in video conferenza, la ricerca di un accordo che sia il più vantaggioso possibile per entrambe le parti e la maggior snellezza del procedimento sono elementi che, senza dubbio, possono consentire alla mediazione di alleggerire l'eccesivo carico di lavoro che sicuramente si troveranno ad affrontare i Tribunali al termine di questo difficile periodo.

Mediazione, dunque, come sinonimo di supporto e non di strumento antagonista rispetto al processo.

Di seguito il testo integrale dell’emendamento approvato:
 
«7) sostituire il comma 20 con i seguenti:
”20. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
 

20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica sarà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.”
 







ok