Direttiva Ministro della Giustizia, 5 novembre 2013, in materia di mediazione civile.

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A pochissimi mesi dalla reintroduzione della mediazione civile, avvenuta con legge 98/2013 di conversione del decreto legge 69/2013, il Ministro della Giustizia Anna M. Cancellieri, emana una circolare nella quale illustra l’importante ruolo “paragiurisdizionale” assunto nel nostro ordinamento dalla mediazione, inteso oramai quale fondamentale istituto a vocazione deflattiva nel contenzioso civile e strumento di valutazione della efficienza della giustizia.

Oltre a ribadire l’importanza assunta dall’istituto, nel mirino del Ministero sono finiti gli organismi di mediazione (1009 sono quelli iscritti nel Registro) dopo la richiesta di intervento da parte della avvocatura che ha più volte evidenziato la scarsa affidabilità, rispetto alle competenze assegnate, di una parte degli enti di mediazione, soprattutto privati, e i conflitti d'interesse e costi della procedura.

Per queste ragioni l’attività ispettiva verterà sulla verifica e l’osservanza di alcuni obiettivi e principi ben precisi, quali:

-  l’accesso all’Organismo di Mediazione che deve avvenire ad un costo contenuto, obiettivo oggi più che mai resosi necessario alla luce della congiuntura economica negativa in cui versa il Paese. Non deve accadere, infatti, che la mediazione rappresenti un costo che impedisca al cittadino il più ampio accesso alla giustizia.

- il ruolo terzo ed imparziale del mediatore e dell’Organismo, nonché la garanzia di alta professionalità del mediatore;

- la conformità del procedimento mediativo, inteso nella sua funzione paragiurisdizionale, al principio di trasparenza che caratterizza l’azione amministrativa, assicurando l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse tra l’Organismo, il mediatore ed una delle parti.

La direttiva

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

OGGETTO: Mediazione civile – Direttiva del Ministro.

L’art.  84 della legge 9 agosto  2013, n. 98, di conversione del decreto  legge 21 giugno 2013, n.  69,  recante  disposizioni urgenti  per  il rilancio  dell’economia, ha  modificato il decreto legislativo 4 marzo   2010,   n.  28  reintroducendo  l’obbligatorietà  del   procedimento di mediazione   nell’ambito di  una  rilevante  serie  di  controversie civili, ciò  in  attuazione   del dettato della sentenza  24 ottobre 2012, n. 272 della Corte Costituzionale.

 La   rinnovata    rilevanza    attribuita    dal   legislatore   al   procedimento   di   mediazione   e conciliazione eleva l’istituto  a fondamentale strumento di deflazione  del contenzioso civile, volto  a incrementare l’efficienza  del  sistema  giudiziario  che  costituisce,   come  noto,  uno degli elementi  sui quali si misura la funzionalità  del sistema economico nonché  l’affidabilità internazionale del nostro Paese.

In consonanza con le linee direttrici dell’azione  del Governo, l’istituto  della mediazione  non deve,   pertanto,  costituire   un  vuoto   ed oneroso  adempimento  burocratico,  una   mera condizione di procedibilità prima di potersi  rivolgere al giudice. Al contrario, l’istituto, attesa la sua strettissima  correlazione con  l’attività  giurisdizionale,  deve rappresentare un effettivo momento di composizione delle possibili future controversie giudiziarie.

È evidente  come,  al fine di conseguire  il raggiungimento degli obiettivi  prefissati  in questo campo   dal   legislatore,   sia  necessario   garantire,   innanzitutto,  che   il procedimento   di mediazione   si svolga  in  maniera  tale da  assicurare  ai cittadini  che  debbano o  intendano avvalersene  un elevato livello di preparazione professionale dei mediatori.

Dovrà    essere,   inoltre,   assicurata   l’effettiva   imparzialità   e   terzietà degli   organismi di mediazione  e dei loro mediatori  rispetto  alle parti coinvolte  nel procedimento.

Conseguentemente, il Ministero della Giustizia dovrà operare affinché una funzione,  tanto delicata da potersi defnire paragiurisdizionale, si conformi al fondamentale  principio di trasparenza che informa  tutta l’attività amministrativa, vigilando allo scopo  di impedire, in particolare,  la costituzione  di rapporti  di interesse,  di qualunque  specie  o  natura,  tra gli organismi  di  mediazione  ed  i  mediatori  da  una  parte,  e  le  parti  che  partecipano   al procedimento  dall’altra.

A tale fine, dovrà  essere cura delle competenti  strutture  ministeriali di eseguire ogni  più rigoroso controllo,  nell’esercizio del potere di vigilanza attribuito dalla legge, anche a mezzo dell’Ufficio dell’Ispettorato Generale.

Si dovrà, infine, garantire che l’accesso al procedimento  di mediazione si caratterizzi per il contenimento dei costi per i cittadini, profilo che appare oltremodo  necessario nell’attuale difficile momento   economico  in  cui  versa  il Paese.  Non  deve,  infatti,  accadere  che  la congiuntura economica  comprometta l’accesso alla tutela giuridica dei diritti che costituisce, come noto, uno dei compiti primari dello Stato.

Gli obiettivi sopra indicati rappresentano  priorità operative cui dovrà  uniformarsi, in forza della presente direttiva, l’azione dell’intera struttura amministrativa ministeriale in materia di mediazione e conciliazione.

5 Novembre 2013

Il Ministro

Annamaria Cancellieri








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