Formazione Avvocati-mediatori dopo sentenza Consiglio di Stato:valida la circolare CNF

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Sono tuttora valide le indicazioni del CNF sulla formazione degli Avvocati mediatori anche alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 5230 (depositata il 17 novembre 2015), nella quale si afferma la legittimità del comma 4-bis dell’art. 16 del d.lgs. nr. 28/2010 e pertanto la necessità per gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione di adeguata formazione in materia di mediazione e di mantenere la preparazione con percorsi di aggiornamento a ciò finalizzati.

La specificazione è giunta della commissione interna ADR, coordinata da Diego Geraci, che ha inviato ieri una nota in questo senso ai presidenti dei Consigli degli Ordini, dopo aver ricevuto diverse richieste di chiarimento.

In particolare, il riferimento è alla circolare CNF n.6-C-2014, che aveva fissato gli standard minimi della formazione dell’Avvocato mediatore, ai fini di garantirne la specifica preparazione anche se iscritto “di diritto” agli elenchi dei mediatori, secondo quanto disposto dalla legge sulla mediazione.
Il Consiglio ha dunque confermato la sua validità  attuale e  la conformità ai principi espressi dal Giudice Amministrativo.









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