Gli effetti delle misure di adr adottate dal giudice: le prime statistiche della XIII Sez. del Tribunale di Roma.

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Le statistiche sulla mediazione civile sono fornite dal Dipartimento di Statistica del Ministero di Giustizia, con cadenza trimestrale, e si basano sui dati inviati dai vari organismi privati e istituzionali.
Ciò che non sappiamo, invece, sono i dati sulla mediazione demandata dal giudice, o, più precisamente, l’insieme delle misure deflattive di adr adottate dai giudici (mediazione, proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc).
A voler porre rimedio all’inerzia regolamentare del Ministero della Giustizia, ci ha pensato il dott. Massimo Moriconi, giudice presso la XIII Sez. del Tribunale Civile di Roma, pioniere della mediazione che con il suo instancabile apporto positivo, ha questa volta pubblicato le statistiche relative all’ufficio da lui presieduto.
Nello schema che alleghiamo, il giudice romano, mediante l’ausilio di statini mensili, ha proceduto alla raccolta dei dati riguardanti tutti i provvedimenti di adr adottati personalmente, relativamente a due periodi.
Nel primo, ottobre-dicembre 2013, emerge che sono state emesse n.58 ordinanze di adr, e, tra i procedimenti conclusi, hanno fatto seguito n. 31 accordi (58%) e n.22 non accordi (42%).
Nello specifico dei provvedimenti di adr adottati, tra i 31 accordi raggiunti, n. 12 sono relativi a proposte del giudice (39%), n.11 a proposte del giudice e successiva mediazione (35%) e n. 8 su sola mediazione (26%).
Tra i n. 22 accordi non raggiunti, invece, n. 4 sono su proposta del giudice (18%), n. 6 su proposta del giudice e successiva mediazione (27%) e n.12 su mediazione demandata (55%).
Nel secondo periodo cha va da ottobre 2013 al 17 ottobre 2014, sono state emesse n. 121 ordinanze di adr, di cui n.40 ex art. 185 bis cpc, n.46 con proposta ex art. 185 bis cpc e successiva mediazione  demandata e n.35 con sola mediazione demandata.
Dai dati emerge che gli accordi sono più facilmente raggiungibili allorquando proposti dal giudice: una tendenza che, probabilmente, è da attribuire alla forte capacità persuasiva esercitata dal giudice sulle parti e sugli avvocati, poiché, attraverso il controllo della loro condotta processuale, scaturiscono conseguenze probatorie e di spese legali.
D’altro canto, però, l’autorità della proposta suggerita dal giudice non lascia alle parti quei margini di elasticità e di maggiore convenienza che invece potrebbero ottenere in sede di mediazione attraverso l’opera di conciliazione favorita dal mediatore.
Ed allora, piuttosto che accettare senza condividere una proposta del giudice, le parti farebbero bene a raggiungere un accordo in sede di mediazione, ove è possibile in qualunque momento modificare le proposte e condividerne il contenuto nell’interesse di entrambe.
 
 
 









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