L'assenza dell'informativa all'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione non incide sui poteri attribuiti al difensore

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Tribunale di Catania, Sez. IV, 10.04.2025, sentenza n. 2012, giudice Milena Aucelluzzo

Letto 63 dal 05/12/2025



In una opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto al debitore il pagamento di una somma derivante da un contratto di finanziamento, l'opponente aveva dedotto, in via preliminare, il difetto di rappresentanza dell'opposta per l'assenza, nella procura alle liti, delle indicazioni sulla possibilità di esperire il tentativo di mediazione e sulla conservazione dei dati in tema di privacy. Lamentava la carenza di legittimazione attiva e nel merito diverse doglianze.
La società cessionaria del credito, nel costituirsi, aveva chiesto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo che era stata concessa. Il giudice aveva assegnato all'opposta il termine per avviare la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente.
L’opposizione viene rigettata.
Quanto al primo motivo in merito alla nullità della procura, il tribunale dà atto della procura speciale a favore di (...), con atto a rogito del notaio (...) repertorio n. …. e raccolta n. …., con la quale ha conferito alla procuratrice l'incarico per l'attività di recupero crediti e, in particolare, risulta incluso il potere di "richiedere e partecipare al procedimento di mediazione con ogni potere di transigere conciliare rinunciare ai sensi del D.Lgs. n. 27/2010 come modificato dal D.L. 69/2013 convertito in Legge con provvedimento 98/2013 ovvero altri procedimenti di risoluzione alternativa della controversia (...) conferire le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia facoltà in proposito, ai legali incaricati dei procedimenti relativa ai Crediti al fine di assicurare la rappresentanza e la tutela giudiziale della Società, in ogni stato e grado del giudizio, davanti ad ogni competente autorità giudiziaria, in tutte le cause attive e passive, nessuna esclusa (...) con tutte le facoltà di cui all'art. 84 c.p.c. (...) nonché richiedere e partecipare al procedimento di Mediazione con ogni potere di transigere, conciliare, rinunciare ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 (...)". Sulla scorta di tale procura, (...) S.p.A. aveva nominato l'avvocato ----, tramite procura generale alle liti, con atto a rogito del notaio (...) rep. n. … e racc. n. …, delegandole tutti i poteri per la rappresentanza in giudizio, tra i quali, la possibilità di promuovere e resistere nei procedimenti di mediazione e di negoziazione.
 
L'assenza dell'informativa prevista dall'art. 4, comma III del d.lgs. 28/2010 (all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione…) non incide sui poteri attribuiti al difensore nel relativo procedimento, anche quando la mediazione risulti obbligatoria. Il tribunale ritiene inoltre che la mancata indicazione delle modalità di conservazione dei dati personali e sensibili, ai sensi della normativa sulla privacy, non inficia la procura. Le predette omissioni non inficiano l'attribuzione dello ius postulandi a favore del procuratore processuale.
La doglianza viene pertanto disattesa e anche gli altri motivi di opposizione vengono rigettati. °
 
 
 









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