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In una recente nota comunicata al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli, il Conservatore di Tivoli prende posizione sui presupposti formali richiesti per la trascrizione dell’accordo raggiunto in mediazione e avente ad oggetto il trasferimento di immobili per usucapione.
In particolare, secondo il Conservatore, l’articolo 11 comma 3 del D.Lgs. 28/2010, prevede che “…se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato..”.
Poiché la norma parla espressamente di pubblico ufficiale autorizzato e poiché trattasi di atti aventi natura negoziale, la relativa sottoscrizione non può essere autenticata dal Cancelliere, il quale, si sensi del DPR 445/2000, può autenticare esclusivamente istanze o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ma esclusivamente dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato, intendendosi per tale i notai, segretari comunali nelle loro qualità di uffici roganti e gli altri uffici demaniali roganti.
In particolare, secondo il Conservatore, l’articolo 11 comma 3 del D.Lgs. 28/2010, prevede che “…se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato..”.
Poiché la norma parla espressamente di pubblico ufficiale autorizzato e poiché trattasi di atti aventi natura negoziale, la relativa sottoscrizione non può essere autenticata dal Cancelliere, il quale, si sensi del DPR 445/2000, può autenticare esclusivamente istanze o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ma esclusivamente dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato, intendendosi per tale i notai, segretari comunali nelle loro qualità di uffici roganti e gli altri uffici demaniali roganti.