Le incompatibilità del mediatore e dell'avvocato alla luce del nuovo codice deontologico forense.

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Pubblicato il 17 ottobre scorso in Gazzetta Ufficiale ed in vigore soltanto dal 15 dicembre prossimo, il nuovo codice deontologico forense prevede nuove incompatibilità sia per l’avvocato che per il mediatore - avvocato.
Per i primi, è prevista l’estensione delle condotte deontologicamente rilevanti nell’ambito dei rapporti avvocati-magistrati, anche al mediatore civile, pena la sanzione disciplinare della censura.
Per i secondi, invece, vengono precisate alcune condotte incompatibili con la professione del mediatore, meglio specificando il vecchio dettato dell’art.55 bis.
Anche per i mediatori, le violazioni deontologiche comporteranno la sanzione disciplinare  della censura, per i casi meno gravi, sino alla sospensione per i casi più gravi.
Di seguito gli articoli del nuovo codice deontologico rilevanti per la mediazione.
 
Art. 53.
Rapporti con i magistrati
1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.
2. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.
3. L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità.
4. L’avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, ne’ ostentare l’esistenza di tali rapporti.
5. L’avvocato componente del Consiglio dell’Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d’ufficio.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
 
Art. 54.
Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici
1. I divieti e doveri di cui all’art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell’avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d’ufficio e delle controparte.
2. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
 
Art. 62.
Mediazione
1. L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
2. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
3. Non deve assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.  In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
4. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
5. L’avvocato non deve consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
 
 









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