Le proposte della Commissione sulle Adr

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Sono numerose le novità proposte della Commissione Adr e sottoposte adesso all'attenzione del Ministro Orlando e del successivo Parlamento per la loro approvazione.

Letto 2424 dal 29/01/2017



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Da alcuni giorni è stata pubblicata la relazione conclusiva della “Commissione di studio per le Adr”, voluta dal Ministro Orlando con il d.m. 7 marzo 2016, per l’elaborazione di una ipotesi di riforma organica degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato.
Nell’ambito della mediazione, materia che più c’interessa da vicino, la Commissione ha studiato e quindi ipotizzato alcune importanti modifiche normative con l’obiettivo di renderla più efficace, potenziando il suo significato culturale così come auspicato dal Legislatore, ed evitando che essa sia percepita o ridotta come una mera condizione di procedibilità con cui deflazionare il contenzioso pendente.
 
Ecco in sintesi le principali novità:

 
 
 
Ambito Proposta
Estensione dell’obbligatorietà della mediazione - estendere l'obbligatorietà dell'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità fino al 21.9.2023 (10 anni dall'entrata in vigore delle modifiche contenute nel d.l. n. 69/13, convertito con la legge n. 98/2013).
- estendere la condizione di procedibilità ad altre materie, e cioè ai settori in cui sono già competenti le Camere di Commercio (contratti di subfornitura, di franchising, di leasing mobiliare non finanziario) e ai rapporti sociali concernenti le società di persone, incluso il caso in cui sia parte l’erede o il legatario di un socio;
 
Primo incontro di mediazione effettivo Rendere effettiva anche la mediazione che precedere il giudizio (oltre quella delegata)
 
Presenza personale delle parti in mediazione Previsione di un preciso obbligo di partecipazione delle parti, di persona o, se sussistono gravi motivi, tramite un rappresentante diverso dal difensore.
 
Ordinanza del giudice di invio in mediazione
 
Previsione dell’obbligo di motivazione per il giudice che disponga l'invio in mediazione (mediazione delegata).
 
Proposta del mediatore
 
Introduzione del divieto di formulazione della proposta del mediatore qualora la parte convocata non sia comparsa
 
Costi calmierati per il primo incontro nel tentativo obbligatorio di mediazione Il primo incontro, pur se obbligatorio, non è più gratuito.
Secondo la proposta di modifica, all’art..17 c.5ter si legge  “(…) al primo incontro, nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità, ciascuna parte è tenuta a versare all’organismo l’importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1000 euro, di 80 per le liti sino a  10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 200 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro tale importo sarà considerato a titolo di spese di mediazione.  La proposta di modifica pertanto prevede costi calmierati, ed    elimina la totale gratuità, anche a garanzia della dignità ed efficacia del lavoro del mediatore.
Possibilità per le parti di detrarre il costo della mediazione, in caso di esito negativo, dal contributo unificato del giudizio istaurato o da istaurare.
 
Patrocinio a spese dello Stato per la mediazione e facilitazioni fiscali per organismi
 
Si propone di rendere ammissibile il patrocinio a spese dello Stato anche quando la mediazione abbia effetto positivo e renda inutile il processo.
Rimane ferma la disposizione che esonera la parte dal pagamento dell'indennità ma viene previsto che l'organismo possa detrarre fiscalmente l'ammontare equivalente all'indennità che gli sarebbe spettata.
 
Mediazione e consumatori
 
Proposta in materia consumeristica di escludere l’obbligo di assistenza del legale in mediazione, per i contratti di vendita o servizi tra professionisti e consumatori
 
Altre proposte
 
- Obbligo di partecipazione della P.A:
- l’improcedibilità viene limitata al solo mancato svolgimento della mediazione e non al mancato avvio entro i 15 giorni dal provvedimento del giudice;
- il mancato svolgimento della mediazione in appello rende improcedibile non più la domanda giudiziale bensì l’appello principale o quello incidentale;
- estensione della mediazione ai contratti di opera, di opera professionale, di appalto privato, franchising, leasing, di fornitura e somministrazione, di concorrenza sleale c.d. pura, i contratti relativi al trasferimento di partecipazioni sociali, i rapporti sociali inerenti le società di persone; è apparso opportuno, per le controversie di competenza del Tribunale per le imprese, porre un limite di valore (euro 250.000).
- nel giudizio di opposizione decreto ingiuntivo si auspica un intervento normativo per dirimere i due diversi e opposti orientamenti giurisprudenziali che a seconda dei casi, onerano dell’avvio l’opposto o l’opponente.
 
Cliccando sul link che segue può leggersi il testo integrale della relazione e delle proposte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







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