Mediazione civile I° trimestre 2016: si conferma la tendenza positiva

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mediazione-civile-i-trimestre-2016-si-conferma-la-tendenza-positiva-0-70.jpg Il Dipartimento di Statistica del Ministero della Giustizia ha diffuso i dati sull’andamento della mediazione civile durante i primi tre mesi del 2016.
Numeri che confermano il trend positivo evidenziato nei precedenti trimestri, soprattutto sui due aspetti qualificanti il neo-istituto, vale a dire l’efficacia della mediazione (percentuale di accordi raggiunti) e l’effetto deflattivo più volte ricordato anche dal Ministero della Giustizia (percentuale di liti che non accedono in tribunale).
In breve gli aspetti di maggiore interesse del periodo di riferimento:

Nuove istanze di mediazione
1° Trim. 2016 4° Trim. 2015
52.763 52.794
 
 
Materia più frequenti in mediazione (% sul totale)
1° Trim. 2016 Anno 2015
•contratti bancari: 13.878 (22%)  
•diritti reali: 11.559 (13,8%)        
•locazione: 7.298 (11,5%)
•contratti bancari: 23,5%
•diritti reali: 13,7%        
•locazione: 12%
 

Numero di accordi raggiungi in mediazione quando le parti superano il primo incontro *
1° Trim. 2016 Anno 2015
43,2% 43,5%
 
 
Analisi della mediazione per materia

In che materia compare di più l’aderente
 
• successioni ereditarie 60,1%
• divisione 57,1 %
• patti di famiglia 56,3 %
• diritti reali 55 %
• condominio 52,3 %
In che materia compare meno l’aderente
 
• contratti bancari 44,9%
• diffamazione a mezzo stampa 40,9%
• risarcimento danni responsabilità medica 35,3%
• contratti finanziari 39,9%
• contratti assicurativi 13,4 %
 
 
 In che materia è più probabile trovare un accordo • diritti reali 32,2%
• comodato 31,1%
• divisione 28,2%
• locazione 26,4%
• condominio 25%
• successioni 25,2%
In che materie è meno probabile trovare un accordo
 
• contratti assicurativi 15%
• finanziari 7,4%
• bancari 6,7%
 
 
 
Tempo medio necessario per risolvere una lite
Mediazione    80 giorni
Tribunale (solo primo grado di giudizio) 902 giorni
 

* Secondo un costante orientamento la mediazione è quella prevista dall’articolo 1 D.lgs. 28/2010, ovvero la procedura che richiede imprescindibilmente la fattiva attività professionale di supporto alle parti ad opera di un soggetto terzo ed imparziale che è il mediatore. Non può quindi ritenersi correttamente esperita quando le parti si limitano a presenziare al primo incontro comunicando che non intendono procedere oltre (ex multis Trib. Roma sentenza n.8554 del 28.04.2016, Corte di Appello di Firenze, ordinanza 2.10.2016)

 







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