Mediazione civile: luci e ombre secondo la Commissione Europea.

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Letto 3889 dal 16/07/2012



Secondo le osservazioni presentate dalla Comissione Europea in relazione alla domanda di pronuncia presentata ai sensi dell’art.267 del Trattato dell’U.E. dal Giudice di Pace di Mercato S. Severino innanzi alla Corte di Giustizia Europea, la mediazione civile italiana non rispetterebbe in toto la direttiva 2008/52/CE.

 

In particolare, secondo la Commissione, la mediazione contrasterebbe con la precitata direttiva nella parte in cui:

-          si consente al mediatore la formulazione della proposta senza che le parti possano opporvisi, inducendo in tal modo le stesse ad accettarne la proposta onde evitare di incorrere in determinate sanzioni e limitandole nella libera scelta di chiudere il procedimento di mediazione;

-          è previsto un meccanismo sanzionatorio economico disciplinato dal combinato disposto degli artt.11 e 13 D.Lgs. 28/2010, in grado di incidere sulla libertà delle parti nel momento in cui si influenza la loro facoltà di chiudere il procedimento di mediazioni in qualsiasi momento;

-          è prevista una mediazione obbligatoria onerosa che viola il diritto di accesso al giudice, contrariamente a quanto dispone l’art. 47 CDFUE e la direttiva europea sopra richiamata.

 

In quest’ultima ipotesi, precisa la Commissione, spetterebbe al giudice nazionale stabilire caso per caso se i costi di una mediazione obbligatoria sono tali da rendere la misura proporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economica della controversia.

Per converso, sono da considerarsi legittimi alla luce della normativa europea su citata le norme che prevedono:

-          la possibilità che il giudice  possa desumere argomenti di prova dal contegno processuale della parte che non ha partecipato al procedimento di mediazione;

-          la condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio della parte che non ha partecipato al procedimento di mediazione;

-          il termine di quattro mesi previsto come durata del procedimento di mediazione;

 

A seguire le osservazioni della Commissione Europea