Prime osservazioni alla sentenza Tar Lazio n.1351/2015.

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Con un interessante commento apparso sulla “La Nuova Procedura Civile”, il prof. Sandulli, Ordinario di Diritto Processuale Civile, analizza la recentissima sentenza del Tar Lazio che ha sancito, definitivamente, nel solco della precedente decisione della Consulta, la costituzionalità della mediazione civile.
I maggiori rilievi critici sono focalizzati sull’annullamento dei commi 2 e 9 dell’art. 16 e comma 3 lett. h) art.4 del D.M. 180/2010, riguardanti rispettivamente la gratuità della mediazione e la formazione dell’avvocato mediatore.
Per il prof. Sandulli, la previsione della gratuità della mediazione (rectius, spese di avvio) pone un eccessivo ulteriore onere a carico degli organismi di mediazione, con intuibile nocumento ai danni della giustizia, oltre a rappresentare, ove lo stato dei fatti rimanesse tale, un errore dello stesso Esecutivo di governo che ha spinto, incentivando, la formazione degli organismi oggi danneggiati.
Sul punto formazione, rileva il giurista come la sentenza Tar abbia lasciati intatti gli obblighi di formazione degli avvocati specificamente previsti dalla normativa settoriale, anche se non menzionati nella motivazione.
In allegato, il commento integrale.







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