Proposta di emendamento al DDL di conversione del D.L. “Agosto”: doppio beneficio fiscale per le parti di una causa pendente al 30.06.2020 e che attivano una mediazione entro il 31.12.2021

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I Senatori Conzatti e Comincini hanno proposto un emendamento al DDL di conversione del DL 104/2020 (“DL agosto”) volto ad adottare misure urgenti per la deflazione straordinaria della causa civili pendenti, mediante un doppio beneficio fiscale per le mediazioni che vengano attivare in una causa pendente alla data del 30 Giugno 2020.

Letto 1948 dal 23/09/2020



proposta-di-emendamento-al-ddl-di-conversione-del-d-l-agosto-doppio-beneficio-fiscale-per-le-parti-di-una-causa-pendente-al-30-06-2020-e-che-attivano.jpg Risulta ormai evidente la necessità di disincentivare le Parti a proseguire le cause che ingolfano sempre più il nostro sistema Giustizia, con tempi biblici ed un arretrato in aumento costante, ed ancor più ora a seguito del lockdown e della chiusura degli uffici giudiziari
Per tali ragioni, i Senatori Conzatti e Comincini hanno formulato un emendamento che propone la modifica n. 113.0.108 al DDL n. 1925 mediante l'inserimento dell’art. 113-bis con il seguente contenuto: “1. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari, le parti che attivano entro il 31 dicembre 2021 un procedimento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta al ruolo antecedentemente alla data del 30 giugno 2020 presso un Giudice di Pace, Tribunale o Corte d'Appello hanno diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17. 2. A seguito della cancellazione al ruolo della relativa causa civile conciliata secondo il presente articolo, le parti avranno diritto ad un ulteriore credito d'imposta pari al cinquanta per cento del Contributo Unificato già corrisposto tramite la costituzione di un fondo straordinario con una dotazione di 15 milioni di euro per agli anni 2020 e 2021 finalizzato all'incentivazione della mediazione per via stragiudiziale ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 delle cause civili pendenti. Con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma. 3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 16,2 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4”.
Tale beneficio fiscale si andrebbe ad aggiungere a quelli già previsti dall’art. 17 Lgs. 28/2010 che, al comma 3, stabilisce l’esenzione dall’imposta di registro (di cui al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni) entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta e’ dovuta per la parte eccedente; inoltre, in ipotesi di controversia conclusasi positivamente con un verbale di accordo del valore di 150.000 euro, che si voglia o si debba sottoporre a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate o alla Cancelleria del Tribunale, l’imposta di registro dovuta sarà determinata solo sul differenziale rispetto alla soglia in esenzione, pari ad un valore di 100.000 euro.
L’emendamento prevede anche un altro incentivo, sempre per le cause pendenti al 30.06.2020, allorquando la causa si sia estinta: in tal caso è previsto un ulteriore beneficio costituito da un credito di imposta pari al 50% del contributo unificato già versato.