Proposta di emendamento al DDL di conversione del D.L. “Agosto”: l’amministratore condominiale può attivare, aderire e partecipare alla mediazione anche senza una delibera condominiale.

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Dopo l’emendamento relativo al doppio beneficio fiscale per le mediazioni che vengano attivare in una causa pendente alla data del 30 Giugno 2020, i Senatori Conzatti e Comincini ne propongono un altro volto a conferire maggiore autonomia e poteri rappresentativi all’amministratore condominiale, quanto meno nelle prime fasi della mediazione.

Letto 1390 dal 26/10/2020



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L’attuale art. 71 quater delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie stabilisce che per le controversie in materia di condominio la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilita`, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio e` situato (comma 2), al procedimento e` legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, del codice (comma 3), se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione (comma 4), la proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata (comma 5) e il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessita` per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare (comma 6).
I Senatori Conzatti e Comincini hanno formulato un emendamento che propone la modifica n. 63.0.21 al DDL n. 1925 volto a semplificare lo svolgimento della procedura di mediazione nelle controversie condominiali, mediante le seguenti modifiche all'art. 71 quater disp. att. C.c.: a) sostituzione del comma 3 nei termini di seguito indicati: a) "L'amministratore è sempre legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2020, n. 28"; b) l'abrogazione del comma 4; c) la sostituzione del comma 5 con il seguente disposto: "A seguito dell'avvio e svolgimento della procedura di mediazione, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti e riportato nel processo verbale, o la proposta dle mediatore devono essere approvati dall'assemblea con maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti o la proposta del mediatore si devono intendere non accettati; d) la sostituzione del comma 6 come di seguito indicato: "Il mediatore fissa il termine per l'accettazione o il rifiuto della proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare". 

Inoltre l’emendamento vorrebbe modificare anche il comma 1 dell’art. 1131 cc il quale prevede che l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi, aggiungendo anche la possibilità per l’amministratore di “attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

In sostanza, l’emendamento è volto a consentire all’amministratore condominiale di svolgere il proprio ruolo, di rappresentanza del condominio, attivando, aderendo e partecipando al procedimento di mediazione anche in assenza di una delibera assembleare che, invece, risulta necessaria, con le maggioranze normativamente previste, per vagliare una eventuale proposta del mediatore e/o per approvare l’accordo.








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