REVOCATA il 14.04.2023 la circolare PUBBLICATA del Ministero della Giustizia il 5.04.2023 sui requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale e degli enti di formazione al fine di una migliore qualità del servizio di mediazione e una maggiore qualificazione degli enti.

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Passo indietro del Ministero sui requisiti stringenti per mediatori, formatori ed organismi in attesa della modifica del dm. n. 180/2010

Letto 3322 dal 13/04/2023



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Il 5 aprile 2023 era stata pubblicata una circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia riguardante i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale di cui all’articolo 16 e 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed entrata in vigore dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo, come modificati ed introdotti dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1, i), u) e v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (recante, tra l’altro, “delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”).

Tuttavia il 14 aprile 2023 il Ministero ha preso atto che i requisiti di cui all’art. 16, comma 1 ter, del decreto legislativo n. 28 del 2010 (norma richiamata anche dall’art. 16 bis dello stesso decreto legislativo e, dunque applicabile anche agli enti di formazione) non possono, allo stato, trovare una immediata applicazione sino a che non si sarà proceduto all’adeguamento ed alla specificazione dei requisiti di conferma dell’iscrizione mediante modifica del decreto ministeriale n. 180 del 2010, richiamato dal terzo comma dell’art. 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022 e che il terzo comma dell’art. 16 bis citato rinvia espressamente alla modifica del suddetto decreto n. 180 del 2010 per l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per il mantenimento dell’iscrizione nei rispettivi elenchi, si ritiene necessario, in fase di valutazione del diritto degli enti interessati al mantenimento dell’iscrizione, soprassedere fino all’entrata in vigore delle modifiche da apportare al citato decreto n. 180 del 2010 all’esame dei suddetti requisiti, difettando una disposizione regolamentare di riferimento.

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della delega conferita al Governo con legge 26 novembre 2021, n. 206, tra l’altro “per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”, ha inteso incentivare la mediazione quale misura deflattiva del contenzioso giudiziario, intervenendo sul decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 al fine di assicurare una migliore qualità del servizio di mediazione e una maggiore qualificazione degli enti interessati a erogare, da un lato, il servizio stesso e, dall’altro, la formazione necessaria ai fini dell’iscrizione dei mediatori negli appositi elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180.
A tale scopo, l’articolo 7, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha modificato e integrato l’articolo 16 decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, intervenendo sui requisiti che gli organismi di mediazione devono possedere ai fini dell’iscrizione e della permanenza nell’apposito registro. Gli enti dovranno, se intendono mantenere l'iscrizione nel rispettivo registro ed elenco, inviare apposita istanza al Ministero della giustizia corredata dalla documentazione che attesti l’adeguamento ai requisiti pena la sospensione dal registro.

La circolare ricordava che in data 28 febbraio 2023, in virtù dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono entrati in vigore l’articolo 3, comma 4 e l’articolo 8-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nel testo rispettivamente modificato e introdotto dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1) e i) del decreto legislativo n. 149 cit. La circolare aveva inteso indicare i criteri per soddisfare le garanzie di serietà ed efficienza richieste dai commi 1-bis ed 1-ter dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
La previsione del servizio di mediazione quale oggetto sociale o scopo associativo esclusivo è una novità – una delle più rilevanti – introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sia per aver maggior specializzazione che per evitare lo svolgimento di attività che possano presentare profili di incompatibilità con l’attività di mediazione. Il requisito dell’oggetto sociale o dello scopo associativo esclusivo non sembra applicabile agli enti pubblici mentre lo è alle alle fondazioni.
La circolare REVOCATA prevedeva dei requisiti stringenti sul numero dei mediatori iscritti, addetti, sedi legali, amministrative e operative, sito web e disponibilità di una piattaforma telematica per mediazioni on line. Anche gli enti di formazione interessati dalla circolare REVOCATA dovevano soddisfare requisiti stringenti sia per quanto riguarda il responsabile scientifico che per i formatori, in particolare in merito alle pubblicazioni scientifiche.

Si allegano sia la circolare che la revoca della stessa.









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