All’omesso avvio della mediazione consegue il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo

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Avv. Lorenzo Falappi

Tribunale di Verbania, sentenza 22.03.2016

A cura del Mediatore Avv. Lorenzo Falappi da Milano.
Letto 1884 dal 18/06/2016

Commento:

IlTribunale di Verbania aderisce all'opzione ermeneutica secondo cui, in caso di mancata attivazione della mediazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'improcedibilità prevista dal D.Lgs. 4.3.2010 n° 28 non va a colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria, bensì l'opposizione stessa, con il corollario del passaggio in giudicato del relativo decreto ingiuntivo (cfr. sentenza della Suprema Corte 3.12.2015 n° 24629).

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
in composizione monocratica, nella persona del GO.T. dott. Andrea Capponi, ha pronunziato la seguente
SESNTENZA
nella causa civile n° ____/2015 R.G promossa da S.R.L. G., in persona del l.r.p.t., con l'Avv. A. di Varese,                                                                                                          
contro
S.R.L. A., con l'Avv.____,                                         
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente:
“Piaccia il Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, per i motivi esposti, così giudicare: in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo n. ___/2015 emesso dal Tribunale di Verbania il 23.06.2015 con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 9.900. a favore di A. S.r.l., oltre interessi e spese per canoni di locazione non corrisposti non sussistendo la prova scritta del credito;  revocare, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. ___/2015 emesso dal Tribunale di Verbania il 23.06.2015 con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 9.900. a favore di A. S.r.l., oltre interessi e spese per canoni di locazione non corrisposti non sussistendo la prova scritta del credito;
in via principale e nel merito dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 0/2015 emesso dal Tribunale di Verbania il 23.06.2015 con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 9.900 a favore di A. S.r.l., in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare lo stesso. In via subordinata Previa revoca del decreto ingiuntivo n. 0/2015 emesso dal Tribunale di Verbania il 23.06.2015, condannare l'opponente al pagamento della somma residua risultante equa e di giustizia a seguito della espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per l'opposta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, - in via preliminare, rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta, non sussistendo i gravi motivi previsti dall'art. 649 cpc, confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 0/2015 del 23.6.2015 emesso dal Tribunale di Verbania; - in via principale e nel merito, rilevata l'infondatezza delle motivazioni addotte da controparte, rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 0/2015 del Tribunale di Verbania”;
FATTO E DIRITTO
Va anzitutto premesso il richiamo degli atti processuali e dei verbali tutti delle udienze cui per brevità di rimanda, atteso che il testo novellato degli artt. 132 n° 4 c.p.c. e 118 Disp. Att. stesso codice esclude una particolareggiata esposizione delle vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
Osservato che si verte in tema di opposizione al decreto ingiuntivo n° ___/2015 del Tribunale di Verbania per credito da locazione ad uso diverso da abitazione, ottenuto in forza di contratto prodotto e registrato;
che l'opposto, con memoria 1.10.2015, si costituiva e resisteva all'opposizione;
che il giudicante, nel rigettare con ordinanza riservata 13.10.2015 la richiesta attorea di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, assegnava alle parti termine di giorni 15 per presentare domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D.Lgs. 4.3.2010 n° 28 nuovo testo, introdotto dall'art. 84 comma 1° lett. b) D.L. 21.6.2013 n° 69, convertito nella  L. 9.8.2013 n° 98. Il punto nodale di questa causa è che non è stato attivato il procedimento di mediaconciliazione, come risulta dalla dichiarazione del patrocinio dell'opposto resa a verbale d'udienza 23.2.2016, non contrastata dall'opponente non comparso.
Il giudicante osserva, che stante il generico richiamo legislativo alla sanzione dell'improcedibilità della domanda, nel caso che occupa sorge la necessità di determinare se tale improcedibilità debba intendersi riferita all'azione di opposizione proposta dalla debitrice ingiunta, ovvero invece all'azione originariamente proposta dal creditore mercé l'istanza di ingiunzione. Com'è noto, trattasi di questione interpretativa che produce contrastanti soluzioni giurisprudenziali. Il giudicante aderisce all'opzione ermeneutica secondo cui, in caso di mancata attivazione della mediazione in procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'improcedibilità prevista dal D.Lgs. 4.3.2010 n° 28 (come modificato) non va a colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria, bensì l'opposizione stessa, con il corollario del passaggio in giudicato del relativo decreto ingiuntivo.
Sul punto, si richiama integralmente il contenuto della recente sentenza della Suprema Corte 3.12.2015 n° 24629, la cui motivazione il Tribunale condivide e che per economia di lettura deve intendersi qui letteralmente riprodotta (v. anche Tribunale di Firenze, Sez. III civile 30.10.2014 - est. G., con l'ampia giurisprudenza di merito ivi citata, cui si rimanda; ma successivamente, ancora di segno contrario alla pronunzia della Corte di legittimità, Trib. Firenze 17.1.2016, est. Guida; Trib. Benevento 231.2016, est. Galasso; Trib. Busto Arsizio 3.2.2016, est. Pupa; Trib. Firenze 15.2.2016, est. Breggia; Trib. Firenze 16.2.2016, est. Scionti).
Assorbita ogni altra questione. Quanto al governo delle spese, considerata la novità della questione (al momento della scadenza del termine per presentare la domanda di mediazione -assegnato alle parti dal giudicante- la sentenza Cass. 24629/2015 cit. non era ancora stata depositata, nel mentre esistono tuttora orientamenti di merito dissonanti), si ritiene ricorrano le ragioni che consentono la parziale compensazione delle stesse, alla luce del 2° comma dell'art. 92 c.p.c. nel testo attualmente vigente; spese che si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al decreto ministeriale n° 55 del 10.3.2014, tenuto conto del valore, natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunziando tra le parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a)
a)dichiara improcedibile l'opposizione proposta da S.r.l. G.;
b) dichiara l'irrevocabilità del D.I. n° _____ emesso il 23.6.2015 da questo Tribunale;
c) compensa per la metà le spese di giudizio tra le parti e condanna l'opponente a rifondere a parte opposta la restante metà, che si liquida in € 70,00 per spese ed € 800,00 per compensi professionali, più le spese forfettarie nella misura del 15% dei soli compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verbania il 22 marzo 2016.
Il giudice
dott. Capponi Andrea

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Chi è l'autore
Avv. Lorenzo Falappi Mediatore Avv. Lorenzo Falappi
Sposato con tre figlie, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1995 e dall’anno 2000 è iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
Ha maturato una specifica esperienza in tema di diritto immobiliare (proprietà, servitù, possesso, condominio degli edifici, locazioni abitative e commerciali, compravendite immobiliari), successioni e diritto di famiglia, diritto delle assicurazioni, responsabilità civile e risarcimento dei danni, dir...
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