Ancora una conferma da parte della Suprema Corte: l'onere di esperire il procedimento di mediazione grava sull'opponente.

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Silvio Zicconi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23003 del 16/9/2019

A cura del Mediatore Avv. Silvio Zicconi da Sassari.
Letto 2961 dal 25/09/2019

Commento:
Con l'ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12/07/2019 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione aveva, sperando in una pronuncia definitiva e risolutoria, richiesto l'intervento delle Sezioni Unite su una questione che accompagna l'istituto della mediazione sin dalla sua nascita: l'onere di instaurare il procedimento di mediazione ricade sul debitore o sul creditore?

Gli orientamenti che da sempre si dividono il campo sono due e molto chiari.

Da un lato, infatti, vi sono coloro che individuano nel creditore il soggetto obbligato. La motivazione più ricorrente pone l'accento sulla previsione contenuta nell'art. 5 del dlgs. 28/2010 che pone a carico di chi intende esercitare l'azione in giudizio, il creditore appunto, l'onere di esperire il tentativo di conciliazione.

Dall'altro lato, invece, a sostegno della tesi secondo cui onerato all'avvio del procedimento sia il debitore, merita di essere citata la sentenza della Corte di Cassazione n. 24629/20015 secondo la quale "attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perchè è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga". 

Date queste premesse, con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno deciso di aderire al secondo degli orientamenti sopra esposti. "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo", si legge nella sentenza " l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre"

A ciò va necessariamente aggiunto che il tentativo di mediazione è per sua natura legato ad un processo fondato sul contraddittorio che può essere garantito solo dando al destinatario della ingiunzione la possibilità di definire in via extragiudiziaria la controversia. Grava dunque sulla parte che intende promuovere un simile giudizio l'onere di assolvere la condizione di procedibilità. Detta parte è, alla luce della pronuncia della Corte, l'opponente. 



Di seguito alcune sentenze che impongono l'onere di attivare la mediazione a carico del creditore:


Di seguito alcune sentenze che impongono l'onere di attivare la mediazione a carico del debitore:
 


 

Testo integrale:

aa
Chi è l'autore
Avv. Silvio Zicconi Mediatore Avv. Silvio Zicconi
Avvocato Civilista dal 1995, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Sassari dal 2008, dal 2010 al 2014 è Consigliere Segretario del medesimo Ordine. Già componente della relativa commissione "Mediazione", dal 2011 è Mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. n.28/10. Svolge attività di consulenza ed assistenza legale giudiziale ed stragiudiziale prevalentemente nel settore del diritto civile, diritti reali, obbligazioni e contratti, divisioni, successioni, assicurazioni, diritto comme...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia







ok