Clausola convenzionale di mediazione ex art. 5 sexies d.lgs 28/2010 e procedimento monitorio

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Prof. Avv. Brunella Brunelli

Tribunale di Milano, 4.8.2025, sentenza n. 6386, giudice dott.ssa Rossella Filippi

A cura del Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli da Bologna.
Letto 9 dal 10/11/2025

Commento:
La questione decisa dal Tribunale ambrosiano riguarda l’ipotesi se in presenza di una clausola contrattuale che prevede l’obbligo di attivare il procedimento di mediazione prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, tale clausola debba essere rispettata anche in presenza di procedimento monitorio.
Il caso è il seguente: un debitore si oppone a un decreto ingiuntivo con cui gli è stato intimato il pagamento di oltre 12.000 euro per un prestito personale. L’opposizione si basa su diversi punti, tra cui la mancata attivazione della mediazione. L’opponente eccepisce infatti l’improcedibilità dell’azione giudiziale per mancato esperimento della procedura di mediazione previsto dall’art. 17 del contratto di prestito personale.
Al riguardo, vanno fatte alcune considerazioni preliminari.
Com’è noto, la disposizione dell’art. 5 sexies, introdotta dalla riforma Cartabia, favorisce l'utilizzo dello strumento conciliativo in sede di redazione di un contratto o di un atto costitutivo di un ente, consentendo al convenuto di eccepire il mancato esperimento del previo tentativo di mediazione, con la prima difesa.
Diversamente da quanto accade per le materie soggette alla condizione di procedibilità, l'esistenza e l'operatività della clausola di mediazione convenzionale non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Ancora va premesso che  l’art. 5 sexies non richiama la specifica norma prevista dall’art. 5-bis, che regola il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Ne consegue de plano che risulta inapplicabile il combinato disposto degli artt. art. 5, comma 6, lett. a) e 5 bis, che prevede che l’obbligo di mediazione sopraggiunga solo dopo la pronuncia, in sede di opposizione, sulle istanze di concessione e sospensione del decreto ingiuntivo e che, ove il giudice accerti il mancato esperimento della mediazione, lo stesso debba fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata del procedimento di mediazione.
Ne deriva, pertanto, che l'inadempimento dell'obbligo di esperire il tentativo di mediazione convenzionale determina l'immediata improcedibilità dell'azione giudiziale, anche se proposta in via monitoria.
E difatti, il Tribunale accoglie l’opposizione osservando che la natura della mediazione convenzionale, in quanto frutto della volontà delle parti, è del tutto diversa dalla mediazione obbligatoria imposta dalla legge e si impone ai sensi dell’art. 1372 c.c.
Osserva a tal proposito il Tribunale meneghino che le parti hanno deciso concordemente di sottoporre a tentativo di mediazione, pena l’improcedibilità del giudizio, ogni tipo di controversia relativa alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto, pertanto appare chiaro l’intento di trovare una soluzione bonaria stragiudiziale, che verrebbe invece vanificato dalla subordinazione all’emissione del decreto ingiuntivo e alla decisione sull’eventuale provvisoria esecuzione.
Vengono richiamati nella pronuncia due precedenti conformi (Trib. Milano, 7/2/2022, n. 1008 e Trib. Parma, 30/5/2024, n. 826) secondo i quali “la clausola, in ossequio al principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo da produrre effetti e non può essere svuotata di significato attraverso interpretazioni che ne subordinino l’efficacia alla celebrazione della prima udienza del giudizio”.
Perché la portata della clausola di mediazione convenzionale non venga privata di ogni effetto, va quindi rispettata la volontà delle parti, vincolante ex art. 1372 c.c., che si sono imposte l’esercizio del loro diritto di agire in giudizio, anche in via monitoria, soltanto dopo lo svolgimento, preventivo e vano, del tentativo di mediazione.
Del resto, appare questa l’unica interpretazione possibile per riconoscere la novità e cogenza del disposto normativo dell’art. 5 sexies in rapporto a quanto contenuto nell’art. 5 bis, norma specificamente introdotta per il procedimento di opposizione allo strumento monitorio, la cui portata non può che essere recessiva in raffronto a quanto specificamente codificato dall’art. 5 sexies.
 

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Brunella Brunelli Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli
Conseguita la laurea presso l’Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all’Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell’Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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