Commento:
Il Tribunale di Varese con una recente ordinanza ha affermato che le parti invitate dal giudice ad instaurare il procedimento di mediazione, in caso di esito favorevole di questo, non sono tenute a comunicare nel processo il buon esito del procedimento, potendo invece provocare l’estinzione della causa semplicemente non partecipando all’udienza successiva. In tal caso, infatti, il giudice, preso atto della mancata comparizione delle parti, rinvierà la causa ad una successiva udienza, nella quale in caso di nuova assenza delle stesse, ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.
Estinzione del processo a seguito del buon esito della mediazione.Invia ad un amico |
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Tribunale di Varese, sez.I civ., ordinanza 6 luglio 2012A cura del Mediatore Avv. Alessandra Crecco da Frosinone.Letto 6352 dal 06/09/2012 |
Testo integrale:
Tribunale di Varese, sez.I civ., ordinanza 6 luglio 2012
Il giudice, dott. G. Buffone
Successivamente all’udienza odierna, nessuno è comparso. Si dà atto che le parti si erano rivolte ai mediatori, su invito del giudice, per sperimentare un tentativo. Ne consegue che, probabilmente, l’esito della mediazione ha avuto buon fine. Non è imposto alle parti, in caso di esito favorevole della mediazione, di darne atto nel processo ben potendo semplicemente non comparire per provocare l’estinzione del giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt.181, comma I, 309 c.p.c.
Rinvia la causa all’udienza del: omissis
Si comunichi ai difensori