Il comunicato stampa della Consulta non incide sulla obbligatorietà della mediazione civile.

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Avv. Gabriella Armenia

Tribunale di Varese, ordinanza 9 novembre 2012

A cura del Mediatore Avv. Gabriella Armenia da Bologna.
Letto 7551 dal 30/11/2012

Commento:
La decisione della Consulta con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010, non incide sulla obbligatorietà della mediazione civile, sia perché allo stato trattasi di pronuncia oggetto di un comunicato stampa che non ha prodotto effetti nell’ordinamento giuridico, sia perché persiste nell’ordinamento pur dopo la pronuncia la validità ed efficacia dell’istituto della mediazione cd. delegata.

Testo integrale:

TRIBUNALE DI VARESE.

ordinanza del 9 novembre 2012

Il giudice,

osserva

- ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”;

- l’invito rivolto dal giudice alle parti può essere liberamente valutato dalle stesse, non ricollegando la Legge alcuna conseguenza di sfavore all’eventuale rifiuto;

- nel caso di specie, le parti hanno aderito all’invito;

- in nessun modo incide sulla questione la decisione della Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010: in primis, poiché allo stato trattasi di pronuncia oggetto di un comunicato stampa ma che non ha prodotto effetti nell’Ordinamento giuridico (mandando il deposito delle motivazioni); in secondo luogo poiché persiste, nell’Ordinamento, pur dopo la pronuncia, la validità ed efficacia dell’istituto della mediazione cd. delegata.

P.Q.M.

Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010

1) FISSA la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi e quindi in data 26 aprile 2013 alle ore 9,30;

2)INVITA le parti alle paresentazione dell’sitanza presso l’Organismo di mediazione prescelto entro 15 giorni

Varese, lì 9 novembre 2012

Il giudice

aa
Chi è l'autore
Avv. Gabriella Armenia Mediatore Avv. Gabriella Armenia
Iscritta all’Albo degli avvocati presso la Corte d’Appello di Bologna dal 1999, concentra la propria attività su vari settori del diritto civile, enfatizzando la necessità di una valutazione obiettiva e circostanziata dei problemi al fine di evitare cause prive di fondamento. Specializzata in responsabilità civile (con ultraventennale esperienza nel campo dei sinistri stradali, anche esteri), in diritto di famiglia e nella gestione delle crisi familiari, proprietà e locazioni, contrattualistica ...
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