Il Tribunale di Latina di nuovo afferma che l’accordo in mediazione ha natura pubblica e la procura debba essere necessariamente notarile

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Avv. Roberta Barca

Tribunale di Latina, ordinanza 28.12.2021, giudice Roberto Galasso

A cura del Mediatore Avv. Roberta Barca da Cagliari.
Letto 812 dal 22/01/2023

Commento:
 
Di nuovo il Tribunale di Latina adotta l’interpretazione restrittiva di Cass. civ. Sez. III Sent., 27/03/2019, n. 8473 e afferma addirittura che l’accordo in mediazione ha natura pubblica in quanto costituisce titolo esecutivo e che secondo l’art.1392 cc, la procura rilasciata all'avvocato per rappresentare la parte debba essere notarile.
ll potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Considerato che i poteri di autentica del difensore sono limitati alla sola sottoscrizione apposta dal proprio assistito in calce al mandato alle liti, il difensore non ha il potere di autenticare – attribuendo così al documento pubblica fede – scritture di diverso contenuto, ivi compresa la procura speciale per la sostituzione della parte all’incontro di mediazione.
Devono trovare applicazione le ordinarie norme in materia di rappresentanza, sicché la procura, ai sensi dell’art. 1392 c.c., non ha effetto se non è conferita con le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Il giudice non dubita della natura pubblica dell’accordo di mediazione che costituisce titolo esecutivo, validamente trascrivibile, per cui la procura per la relativa conclusione deve necessariamente rivestire, a sua volta, la forma solenne dell’atto pubblico; che, pertanto, in mancanza di idonea procura notarile – dovendosi escludere, in materia, il potere di autentica del difensore – non può ritenersi sussistente la rappresentanza sostanziale richiesta dalla legge né validamente introdotto ed espletato il procedimento di mediazione
 
 

Testo integrale:

Tribunale ORDINARIO di Latina
I Sezione
Nella causa civile iscritta al 3925/2020, il Giudice dott. Roberto Galasso, all’esito dell’udienza tenuta con le modalità previste dall’art. 221, comma IV, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale: “Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni

dalla comunicazione del provvedimento.
Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”; Vista l’ordinanza dell’1.10.2021 con la quale, questo giudice, invitava le parti al deposito telematico delle predette note scritte, per l’udienza del 28.12.2021, rappresentando la possibilità, “anche in un’ottica di collaborazione ed alleggerimento dell’attività di cancelleria, del deposito di una unica nota congiunta a firma di tutte le parti”; Viste le note di deposito delle parti ed il verbale di mediazione; Visto il principio secondo il quale la previsione (di cui alla normativa speciale in tema di mediazione obbligatoria) della presenza sia delle parti sia degli avvocati (all’incontro) comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto

strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 c.p.c., sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v. Cass. n. 15195 del 2000: "L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 c.p.c.. Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore.

Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84).

Quindi il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.

Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica

dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista (Cass. civ. Sez. III

dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista (Cass. civ. Sez. III Sent., 27/03/2019, n. 8473 (rv. 653270-01);
Considerato che i poteri di autentica del difensore siano limitati alla sola sottoscrizione apposta dal proprio assistito in calce al mandato alle liti. Il difensore non ha, pertanto, il potere di autenticare – attribuendo così al documento pubblica fede – scritture di diverso contenuto, ivi compresa la procura speciale per la sostituzione della parte all’incontro di mediazione;

Osservato che debbano trovare applicazione le ordinarie norme in materia di rappresentanza, sicché la procura, ai sensi dell’art. 1392 c.c., non ha effetto se non è conferita con le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere;

che, in particolare, non si dubita della natura pubblica dell’accordo di mediazione che costituisce titolo esecutivo, validamente trascrivibile, per cui la procura per la relativa conclusione deve necessariamente rivestire, a sua volta, la forma solenne dell’atto pubblico; che, pertanto, in mancanza di idonea procura notarile – dovendosi escludere, in materia, il potere di autentica del difensore – non può ritenersi sussistente la rappresentanza sostanziale richiesta dalla legge né validamente introdotto ed espletato il procedimento di mediazione

P.Q.M.
Fissa per la discussione e decisione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., l’udienza del 12.5.2022, ore 9:00, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima per il

deposito di note conclusive. Si comunichi.
Latina, 28/12/2021 Il Giudice (dott. Roberto Galasso)

Fonte: IlCaso.it

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Chi è l'autore
Avv. Roberta Barca Mediatore Avv. Roberta Barca
Avvocato Civilista e Giuslavorista.
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Sono convinta che la procedura di Mediazione sia l'opportunità concreta per ogni individuo di essere protagonista delle vicende conflittuali che lo riguardano, l'opportunità per essere parte attiva e, di conseguenza, protagonista e artefice del proprio mondo di interessi.







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