Improcedibile la domanda per la mancata partecipazione personale dell’appellante alla procedura di mediazione disposta dal giudice oltre che per il tardivo avvio della stessa

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Avv. Tommaso Soldi

Corte d’Appello di Napoli, sezione 7, 19.09.22, sentenza n. 3842, relatore giudice ausiliario Marco Marinaro

A cura del Mediatore Avv. Tommaso Soldi da Prato.
Letto 1168 dal 21/11/2022

Commento:
In una controversia tra proprietari di appartamenti nello stesso stabile avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da lavori di ristrutturazione (iniziati nel 1999, ancora in corso la lira…), il Tribunale di prime cure accoglieva la domanda dell’attore condannando il convenuto al risarcimento dei danni. Tale decisione veniva impugnata in appello (nel 2013), nel corso del quale veniva demandata la procedura di mediazione (nel 2019) ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010 fissando l'udienza di rinvio per la data dell'11 giugno 2020. Successivamente, all’udienza del 14 aprile 2022, la Corte nell'assegnare la causa in decisione con i termini per gli atti difensivi ex artt. 352 e 190 c.p.c., prendeva atto dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall'avv. (...) per la mancata partecipazione personale dell’appellante alla procedura di mediazione disposta dal giudice oltre che per il tardivo avvio della stessa.
In via preliminare, la Corte ritiene di dover esaminare le due eccezioni proposte dalla difesa degli appellati (...) volte ad ottenere una pronuncia in rito sull'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. oltre che dell'art. 348-bis c.p.c.
Dal verbale negativo di mediazione, risulta che l’appellante aveva conferito procura a un avvocato, ma non di tipo sostanziale e diversa rispetto al mandato alle liti per il processo. Dal verbale depositato, ma soprattutto dalle note della parte appellante emergeva che l’avvocato, nell’istanza di mediazione redatta sul modulo predisposto dall’organismo, è menzionato con il termine “difensore” non come “rappresentante con mandato a conciliare.” I termini “rappresentare le mie ragioni” emergono infatti solo da una lettera che l’appellante, impossibilitato a intervenire per ragioni di salute, ha inviato al suo legale. Lettera o altra procura a mediare di cui però non si fa menzione alcuna nel verbale di mediazione, che inoltre si è tenuta tardivamente rispetto al termine di 30 giorni fissato dall’art. 8 comma 1 del Dlgs n. 28/2010.
La Corte richiama il noto arresto Cass. 8473/2019 ( https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/se-l-avvocato-difensore-e-munito-di-apposita-procura-sostanziale-puo-rappresentare-la-parte-in-mediazione-812.aspx) in cui ha ben evidenziato come dalla lettura sistematica della disciplina della mediazione emerge che il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, …). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
Non può mai ritenersi la sufficienza della comune procura alle liti, ancorché accordata con facoltà di compiere ogni più ampio potere processuale (App. Napoli, sent. 3227/2020 https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/una-procura-generale-notarile-di-molti-anni-antecedente-l-insorgenza-della-lite-e-priva-di-riferimenti-al-procedimento-di-mediazione-non-e-valida-1005.aspx ), considerato che l'attivazione della mediazione delegata non costituisce peraltro attività giurisdizionale, trattandosi di una parentesi non giurisdizionale all'interno del processo (Cass. civ. Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035 https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-corte-di-cassazione-pone-fine-ad-un-contrasto-giurisprudenziale-sulla-natura-del-termine-assegnato-dal-giudice-nella-mediazione-obbligatoria-ope-1027.aspx).
Alcun rilievo avrebbe potuto attribuirsi ad una ipotetica ratifica (depositata presso l’organismo) atteso che la stessa sarebbe risultata in ogni caso tardiva rispetto alla procedura di mediazione ormai conclusa. Una ratifica di tal genere sarebbe risultata infatti del tutto inidonea in quanto la valutazione circa la corretta partecipazione personale o per procura al fine della verifica del rituale esperimento della mediazione deve essere necessariamente condotta in relazione a quanto si è svolto nella procedura di mediazione e, quindi, a quanto risulta dagli atti della stessa (e, principalmente, dal verbale redatto dal mediatore al quale possono risultare allegati all’occorrenza anche le procure eventualmente conferite).°
Si veda anche https://www.mondoadr.it/serve-la-procura-sostanziale-per-farsi-sostituire-in-mediazione/#:~:text=Annamaria%20Villafrate&text=Serve%20la%20procura%20speciale%20sostanziale,%2F2022%20(sotto%20allegata).
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Tommaso Soldi Mediatore Avv. Tommaso Soldi
Mi sono laureato nel 2004 presso l'Università degli Studi di Firenze e svolgo l’attività di Avvocato civilista da oltre 16 anni. Vanto esperienza in campo civilistico e, da ormai alcuni anni mi occupo anche di diritto della privacy.
Attualmente, la mia attività è orientata alla consulenza stragiudiziale ed all'assistenza giudiziale di privati, associazioni e società in materia civile con particolare attenzione all'ambito del recupero del credito e al settore della ristrutturazione del debito, a...
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