Improcedibile l’appello se alla mediazione (delegata) partecipano una dipendente con delega a presenziare e un avvocato con delega ad assistere

Avv. Simone Barni

Cassazione, Sez. III, 23.06.2026, ordinanza n. 21405

A cura del Mediatore Avv. Simone Barni da Prato.
Letto 12 dal 02/08/2026

Commento:

La Sezione Terza torna sul tema della procura necessaria per la corretta partecipazione al procedimento di mediazione.

Nella fattispecie la controversia fra la società ASAM (cliente) e ACCA (fornitore) riguardava la somministrazione di acqua.

In particolare, ACCA conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, ASAM, in liquidazione, per ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 2.076.447,52, a titolo di

corrispettivo del servizio di fornitura idropotabile, effettuato a mezzo degli acquedotti regionali.

Il Tribunale di Torre Annunziata rigettava le domande formulate da ACCA la quale proponeva appello avanti alla Corte d’appello di Napoli che, con ordinanza, disponeva l'esperimento della mediazione delegata. La corte richiede delle note illustrative in ordine al corretto esperimento della mediazione e dichiara improcedibile l’appello per violazione dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010.

La corte aveva riscontrato che al primo incontro non era comparso il legale rappresentante della società appellante, ma erano soltanto intervenuti una dipendente delegata a "presenziare" e il procuratore, già costituito quale difensore nel giudizio di appello, meramente delegato ad "assistere". Ha quindi rilevato che né dal verbale di mediazione, né dagli atti processuali, emergeva il conferimento di una procura idonea secondo i criteri elaborati dalla Corte di Cassazione (una procura speciale sostanziale che autorizzasse i soggetti presenti a partecipare in nome e per conto della parte, con chiara indicazione dei poteri conferiti, ivi compreso il potere di disporre dei diritti sostanziali controversi allo scopo del possibile raggiungimento di un accordo conciliativo.

Avverso tale sentenza ACCA ricorre per cassazione con due motivi (che vengono rigettati) e ASAM resiste con controricorso.

La corte afferma, quanto al primo motivo, che la decisione di rimettere la causa alla mediazione si sottrae al sindacato della corte stessa: la valutazione sulla potenziale "demandabilità" della controversia alla mediazione è esclusivamente riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, dopo aver illustrato i principi delineati da Cass., n. 8473/2019; Cass., n. 18068/2019; Cass., n. 13029/2022 e Cass., n. 9608/2026, stabiliti per la mediazione obbligatoria e applicabili alla mediazione discrezionale disposta dal giudice d'appello ritiene che il ragionamento della Corte territoriale sia coerente con il consolidato orientamento di legittimità: la partecipazione alla mediazione, anche quando avvenga tramite un rappresentante della persona giuridica o tramite il difensore, esige pur sempre il conferimento di poteri rappresentativi sostanziali effettivi, tali da consentire al delegato non una mera presenza formale all'incontro, bensì una reale interlocuzione con il mediatore e con la controparte, funzionale alla possibile composizione della lite.

Inoltre, la presenza del legale rappresentante della controparte che avrebbe dato atto dell'impossibilità di pervenire ad un accordo conciliativo non sana l’irrituale partecipazione dell’altra parte. La società ricorrente viene condannata al pagamento, in favore delle società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità (Euro 20.000) oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°

 

 

 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Simone Barni Mediatore Avv. Simone Barni
Sono un avvocato del Foro di Prato, ove esercito la professione.
Mi sono interessato alla mediazione a partire dal 2016, inizialmente con un po' di scetticismo. Successivamente ne ho potuto apprezzare i lati positivi ed i vantaggi: costi contenuti e velocità nella definizione della controversia. Soprattutto quest'ultimo aspetto è oggi fondamentale per assicurare una reale soddisfazione per le parti in lite.
Cerco di curare al meglio la mia formazione professionale e di tenermi costantemente ag...
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