Improcedibilità della domanda giudiziale se mediazione attivata presso organismo con sede in territorio diverso da quello del giudice competente, salvo dimostrazione che l’organismo disponesse di sede secondaria nel distretto competente.

Avv. Susanna  Cavallina

Tribunale di Vicenza, 04.06.2026, sentenza n. 824

A cura del Mediatore Avv. Susanna Cavallina da Bologna.
Letto 14 dal 24/08/2026

Commento:

In una causa in materia locatizia radicata presso il competente Tribunale di Vicenza, la parte ricorrente produceva il verbale negativo del primo incontro di mediazione tenuto presso un organismo di mediazione con sede a Foggia.

Vista la materia del contendere, la mediazione era obbligatoria rientrando nei casi previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, l’art. 4 del medesimo decreto tuttavia specifica che la domanda di mediazione debba essere depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Per questo motivo la parte resistente, costituendosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza territoriale dell’Organismo scelto dal ricorrente, allegando inoltre la comunicazione di mancata partecipazione alla mediazione ove veniva specificato che la mancata adesione era dovuta all’incompetenza territoriale dell’organismo prescelto. 

Il Tribunale di Vicenza, in dispositivo:

- accoglieva l’eccezione di incompetenza, 

- dichiarava l’improcedibilità della domanda,  

- condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

Quel che qui interessa notare è quanto precisato dal Tribunale in sentenza:

- l’incompetenza territoriale dell’organismo con sede a Foggia avrebbe potuto essere rivalutata se il ricorrente avesse dimostrato che l’organismo scelto disponeva di “sede secondaria” nel distretto competente (Vicenza);

- la comunicazione di mancata adesione da parte invitata -resistente in giudizio- motivata con l’incompetenza territoriale avrebbe dovuto allertare la parte istante che avrebbe dunque avuto modo di depositare nuova mediazione presso altro organismo competente o, se possibile, dimostrare in giudizio l’esistenza di competente sede secondaria del medesimo organismo;

- essendo già stato effettuato il procedimento di mediazione, se pur con esito negativo, è precluso al giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione di nuova domanda di mediazione presso un organismo competente, non essendo ciò esplicitamente previsto dagli art. 5-bis e 6 del d. Lgs. 28/2010.^

 

Testo integrale:

Allegati:

aa
Chi è l'autore
Avv. Susanna  Cavallina Mediatore Avv. Susanna Cavallina
Ho deciso di svolgere l'attività di mediatrice perché credo molto nell'opportunità di una definizione stragiudiziale delle controversie, e nella responsabilità delle persone nell'individuare una soluzione utile e soddisfacente al proprio problema.
Anche quando vesto i panni dell'avvocato sono orientata alla ricerca del miglior accordo possibile, posto che considero il ricorso all'Autorità Giudiziaria l'estrema ratio.

Sono iscritta all'Abo degli Avvocati di Bologna dall'anno 2007. Ho frequent...
continua