Improcedibilità della domanda soggetta alla mediazione obbligatoria del. d.lgs.28/2010

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 Staff 101Mediatori

Trib. Palermo, Sez. distac. Di Bagheria,ordinanza del 13.07.2011

A cura del Mediatore Staff 101Mediatori da Lecce.
Letto 14885 dal 20/07/2011

Commento:
Nelle materie soggette all'obbligo dell'esperimento preventivo della mediazione (ai sensi dell'aret. 5 del d.lgs. 28/2010), anche se le parti di comune accordo chiedono al giudice di evitare la mediazione, quest'ultimo deve eccepire d'ufficio l'improcedibilità, e con ordinanza deve rinviare la causa ad una udienza successiva e non inferiore ai quattro mesi (con termine di 15 giorni per presentare l'istanza di mediazione), al fine di consentire l'esperimento dela procedura.

Testo integrale:

Trib. Palermo, Sez. distac. Di Bagheria,ordinanza del 13.07.2011, emessa dal Giudice dott. M Ruvolo.

Il Giudice,

vista la regolarità della notifica della citazione a GS e la costituzione di GP e del tutore di GV;

visto l’esito negativo della notificazione e la necessità di disporre la rinnovazione della notificazione in questione;

visto che la citazione introduttiva del presente giudizio (con la quale è stato chiesto lo scioglimento di una comunione ereditaria) è stata notificata ai convenuti dopo il 21.03.2011, ossi dopo l’entrata in vigore delle norme sulla mediazione obbligatoria;

rilevato che all’atto di citazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione il 18.03.2011, e quindi prima dell’entrata in vigore delle dette norme;

considerato che occorre verificare se vada richiesta la condizione di procedibilità dell’esperimento del procedimento di mediazione nel caso in cui l’attore abbia consegnato la citazione all’ufficiale giudiziario entro il 21 marzo 2011, la notifica si perfeziona nei confronti del convenuto a partire dal 21 marzo 2011;

considerato che se è vero che l’art.149, comma 3, c.p.c. prevede, per la notifica a mezzo posta, che la notificazione si perfeziona per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e se è anche vero che tale principio ha carattere generale e vale per tutti i tipi di notifica, tuttavia non può trascurarsi che il principio in questione comporta soltanto che il notificante non incorre in decadenze o prescrizioni maturate dopo la detta consegna (v. per tutte Corte Cost. 477/202; 28/04 e ord. 97/04).

Resta il fatto che gli altri fini la notifica si considera perfezionata nel momento in cui il destinatario ne ha legale conoscenza;

ritenuto che, poiché l’art.24 del d.lgs. 28/10 prevede che le disposizioni sulla condizione di procedibilità di cui al comma 1 dell’art. 5 si applicano ai processi “iniziati” a partire dal 21.03.2011 (ossia dopo l’entrata in vigore del decreto, che era domenica 20.03.2011) e considerato che la pendenza del giudizio ed il suo “inizio” si hanno dalla notificazione della citazione, allora devono ritenersi allo stato improcedibili le domande contenute in citazioni (relative a materie soggette a mediazione obbligatoria, come quella di cui al presente giudizio) notificate al destinatario a partire dal 21.03.2011;

rilevato quindi, che le parti vanno mandate in mediazione e che la causa va rinviata ad oltre quattro mesi (e quindici giorni per il deposito della domanda);

considerato che tale soluzione pare poi fornire alle parti maggiore tutela al fine di dotare di sicura procedibilità la domanda (non da parte di tutti, infatti, si ritiene che la questione della procedibilità o meno della domanda non sia più discutibile dopo la prima udienza del giudizio di primo grado; nel senso, invece, che qualora l’improcedibilità dell’azione non venga rilevata dal giudice entro la prima udienza, la questione non possa più essere riproposta nei successivi gradi di giudizio v. invece Cass. sez. lav. , 21797/09; 7871/08 e 15956/04);

visto che gli avvocati delle parti costituite hanno chiesto di evitare la procedura di mediazione;

considerato, però, che letteralmente, il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010 prevede che  “l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza e rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”;

ritenuto, quindi, che la rilevabilità dell’improcedibilità è obbligatorie e non discrezionale;

rilevato che la rinnovazione della notificazione nei confronti di GA va disposta assegnando contestualmente alle parti il termine per la proposizione del procedimento di mediazione nei confronti di tutti i litisconsorti;

P.Q.M.

dichiara la contumacia di GS;

dispone la rinnovazione della notificazione della citazione a GS, nel rispetto dei termini di legge, per l’udienza del giorno 25.11.2010 ore 10.10;

assegna il termine di giorni 15 per il deposito della domanda di mediazione.

aa
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Redazione 101Mediatori

La Redazione di 101Mediatori è composta da mediatori, avvocati e studiosi della materia, particolarmente attenti alle novità normative sulla mediazione.





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