Informativa al cliente ex art. 4 comma 3 d.lgs.28/2010

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Annamaria Delli Noci

Tribunale Palermo, ordinanza del 24.03.2011

A cura del Mediatore Avv. Annamaria Delli Noci da Lecce.
Letto 7550 dal 27/06/2011

Commento:
Ai sensi dell’art. 4 comma III del d.lvo 28/2010 all’atto del conferimento dell’incarico professionale, l’avvocato è tenuto ad informare chiaramente e in forma scritta il cliente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; la norma prevede altresì che “in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile”. Come si vede, la conseguenza invocata dai resistenti è estranea al dettato letterale della norma, che si occupa solo di incidere sul rapporto negoziale tra professionista e cliente (con quest’ultimo che può appunto chiedere l’annullamento del contratto); e con l’annullabilità che evidentemente non potrà, se del caso, essere fatta valere solamente dall’assistito che non ha ricevuto l’informativa.

Testo integrale:

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE II CIVILE

riunito in Camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:

Dott. Benedetto Giaimo Presidente

Dott. Rita Paola Terramagra Giudice

Dott. Giuseppe De Gregorio Giudice rel.

ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A

sul reclamo

ex art. 669terdecies c.p.c., depositato in data 25.1.2011 da XXX e

JJJJ (

avv. Ubaldo Marrone), avverso l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa nel

procedimento n° 13201/2010 R.G., promosso dagli odierni reclamanti nei confronti

di Condominio di via n° 72 Palermo (

avv. Mario Saladino), ZZZ, KKKKK (avv.

Vanila Amoroso

), JJJJ e altri (avv. Francesco Pepe).

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza in Camera di Consiglio

dell’11.3.2011,

OSSERVA :

Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione di

improcedibilità del ricorso

sollevata dai resistenti ZZZ e KKKKK, che (anche in questa sede) denunziano il

difetto, nel mandato conferito dai ricorrenti-reclamanti al difensore, delle

indicazioni inerenti la possibilità di fare ricorso al procedimento di mediazione,

secondo le previsioni di cui al decreto legislativo n° 28 del 4 marzo 2010.

L’eccezione è infondata. Invero, ai sensi dell’art. 4 comma III del d.lvo

28/2010 all’atto del conferimento dell’incarico professionale, l’avvocato è tenuto ad

informare chiaramente e in forma scritta il cliente della possibilità di avvalersi del

procedimento di mediazione; la norma prevede altresì che “in caso di violazione

degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile”.

Come si vede, la conseguenza invocata dai resistenti è estranea al dettato

2

letterale della norma, che si occupa solo di incidere sul rapporto negoziale tra

professionista e cliente (con quest’ultimo che può appunto chiedere l’annullamento

del contratto); e con l’annullabilità che evidentemente non potrà, se del caso, essere

fatta valere solamente dall’assistito che non ha ricevuto l’informativa.

Al più, il difetto di informazione può indurre il giudice - verificata la mancata

allegazione del documento informativo – ad informare “la parte della facoltà di

chiedere la mediazione”; procedimento di mediazione che peraltro, per quanto

disposto dall’art. 5 dello stesso d.lvo 28/2010, neppure è condizione di procedibilità

(nelle materie ivi elencate) laddove, come nel caso di specie, ad essere proposto sia

un giudizio cautelare.

Passando al merito, con l’ordinanza impugnata è stato disatteso il ricorso ex

artt. 669

bis e 700 c.p.c, teso ad ottenere l’esecuzione delle riparazioni necessarie a

porre fine alle lamentate infiltrazioni di acqua e di umidità

(così il reclamo); ciò

sullo sfondo dell’instauranda causa di merito, finalizzata (tale aspetto era già

delineato nel ricorso introduttivo) al risarcimento dei danni patiti, a cose e persone,

relativamente all’appartamento di proprietà dei ricorrenti-reclamanti, sito al piano

terra dell’edificio di via n° 72; danni ascritti alla

cattiva tenuta delle pareti della

cisterna

interrata posta a ridosso dell’appartamento, cisterna di proprietà dei

condomini dell’ala B dell’edificio.

Fulcro delle doglianze del reclamante attiene alla circostanza che il giudice di

prima istanza non avrebbe esattamente valutato la fondatezza della pretesa, e,

correlativamente, le ragioni di urgenza.

Ciò posto, il provvedimento, con cui sono state compiutamente esaminate le

emergenze processuali, va confermato.

Invero, i ricorrenti nessun riscontro hanno fornito alle loro allegazioni, né

documentale (fotografie, perizia di parte) né attraverso prove costituende

(l’informatore indicato risulta essere l’inquilino dell’appartamento dei ricorrenti,

dunque legittimato a partecipare al giudizio: e di fronte alla eccezione di incapacità

3

a testimoniare sollevata, è stato emesso correttamente provvedimento

ex art. 246

c.p.c.). Di guisa che non risulta provato e che si siano verificate le dedotte

infiltrazioni all’interno dell’appartamento; e, soprattutto, che queste siano tali da

rendere

insalubre l’appartamento, e foriere di rischi per cose e persone (quali, ad

esempio, distacchi di intonaci, pericolo di crollo, etc.).

Né può dirsi supportare la pretesa dei ricorrenti la circostanza che sia

implicitamente ammessa dai resistente Condominio la situazione afferente la

cisterna, e cioè che verosimilmente detta presenti delle perdite da ricondurre ad

omessa manutenzione. Tale aspetto, invero, potrebbe, ove confermato (trattasi di

perizia di tecnico che può assumere mero valore indiziario, non già confessorio),

supportare uno dei fatti che dovrebbero supportare la pretesa; ma nulla dice sulle

conseguenze di tali perdite, se cioè esse abbiano causato (ciò al più si può

presumere) infiltrazioni, e tanto gravi da consentire l’adozione del provvedimento

in via di urgenza.

Per tali considerazioni, il reclamo, infondato, va disatteso, rimanendo

assorbita ogni altra questione.

Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate per come specificato in

dispositivo.

P. Q. M.

Visto l’art. 669

terdecies c.p.c., disattesa allo stato ogni altra diversa istanza:

Rigetta il reclamo proposto da XXX, JJJJ, avverso l’ordinanza ex art. 700

c.p.c. resa il 23.12.3010 nel procedimento n° 13201/2010 R.G.. Condanna i predetti

alla rifusione a favore di Condominio di via n° 72 Palermo (

avv. Mario

Saladino), ZZZ, KKKKK

(avv. Vanila Amoroso), JJJJ e altri (avv. Francesco Pepe).

delle spese del presente giudizio, che liquida per tutti in complessivi € 3.560,00.=,

di cui € 60,00 per esborsi, € 1.900,00 per diritti (600,00 per il Condominio), €

1.600,00 per onorari (€ 500,00 per il Condominio), oltre rimborso forfettario, I.V.A.

e C.P.A. come per legge.

4

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della II Sezione Civile in

data 11 marzo 2011.

Il Giudice Estensore Il Presidente

Depositato in cancelleria il 24.3.2011

aa
Chi è l'autore
Avv. Annamaria Delli Noci Mediatore Avv. Annamaria Delli Noci
Avvocato iscritta all'albo degli avvocati di Lecce sin dal 1996 ove esercita con continuità la professione forense.
Da sempre ha una spiccata propensione alla conciliazione e al componimento bonario delle vicende giudiziarie, anche mediante il ricoso, ove possibile all'istituto dell'arbitrato.

E' mediatore civile e commerciale dal 2011 e si occupa di diritto civile, contrattualistica, diritti reali, successioni: Esperta di diritto dei marchi di impresa: solo nel 2010 ha curato circa 80 regi...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok