L’assenza del consenso allo svolgimento della riunione in videoconferenza rende irrituale la mediazione e di conseguenza improcedibile la domanda

Avv. Silvio Zicconi

Tribunale di Benevento, 30.01.2026, n. 146

A cura del Mediatore Avv. Silvio Zicconi da Sassari.
Letto 11 dal 25/05/2026

Commento:

In una controversia in materia di divisione fra 4 fratelli, veniva avviata la mediazione obbligatoria da un fratello nei confronti degli altri 3.
La mediazione si era svolta in data 30.11.22: a tale incontro avevano partecipato a distanza in videoconferenza l’attore e una sorella convenuta, assistiti dai difensori, mentre gli altri due fratelli, tramite il difensore, non avevano prestato il consenso allo svolgimento dell’incontro con modalità da remoto e avevano chiesto il rinvio della procedura (che evidentemente non era stato concesso). Tale opposizione veniva verbalizzata dal mediatore e la mediazione si concludeva negativamente con verbale di mancato accordo.
I fratelli convenuti nel giudizio di divisione eccepivano l’improcedibilità della domanda per irritualità del procedimento di mediazione obbligatoria.
Il giudice accoglie l’eccezione di improcedibilità rilevando che la normativa applicabile alla data di instaurazione del giudizio (7.7.22), alla data di instaurazione del procedimento di mediazione (25.10.22) e alla data dall’incontro di mediazione che ha avuto esito negativo (30.11.22) è esclusivamente l’art. 83 comma 20-bis del D.L. 18/20 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (comma 20-bis abrogato successivamente dal dlgs n. 216/2024) il quale, inequivocabilmente, stabiliva che “nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza”.
 
L’art. 7, comma 1, lettera i) del Dlgs n. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia) ha introdotto l’art. 8 bis al Dlgs n. 28/2010 (articolo poi modificato dall’art. 1, comma 1, lettera g) del Dlgs n. 216/2024, il quale, oltre a modificare l’art. 8-bis, ha introdotto anche l’art. 8-ter distinguendo specificamente la mediazione in modalità telematica dagli incontri di mediazione con modalità audiovisive o da remoto) non era ancora entrato in vigore. Pertanto, soltanto a partire dall’introduzione dell’art. 8 bis al Dlgs n. 28/2010 è possibile partecipare agli incontri del procedimento di mediazione in modalità telematica o tramite collegamento audiovisivo anche in assenza del consenso di tutte le parti del procedimento. L’art. 35 del Dlgs n. 149/2022 stabilisce: “le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
 
La mancanza del consenso determina l’irritualità della procedura. E l’illegittimità della procedura di mediazione obbligatoria viene equiparata al mancato esperimento della stessa ai fini della dichiarazione di improcedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5 comma II Dlgs n. 28/2010. Il giudice fa leva sul precedente Cass. Civ. sez. II, 13.12.2019 n. 32797  in cui la Suprema Corte, pronunciandosi su un’ipotesi diversa ma i cui principi il Tribunale di Benevento ritiene che possano essere utilizzati anche nella fattispecie oggetto del  presente giudizio, ha precisato che dall’irritualità della procedura – in quel caso caso svolta in assenza della parte personalmente e in assenza della procura speciale sostanziale conferita al difensore presente – deriva, nel caso previsto dall’art. 5 comma II Dlgs 28/2010, l’improcedibilità della domanda.
 
[Nel caso sottoposto all’esame della sentenza citata, la Corte d’appello di Ancona aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda per irregolare assenza delle parti in mediazione e aveva stabilito che non era precluso al giudice d’appello rilevare la nullità della sentenza per il difetto di rituale mediazione non rilevato dal giudice di primo grado. Invece la Corte di Cassazione, ribaltando la predetta sentenza di corte d’appello, aveva affermato che l’eccezione di improcedibilità deve essere perentoriamente sollevata entro e non oltre la prima udienza.]°

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Silvio Zicconi Mediatore Avv. Silvio Zicconi
Avvocato Civilista dal 1995, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Sassari dal 2008, dal 2010 al 2014 è Consigliere Segretario del medesimo Ordine. Già componente della relativa commissione "Mediazione", dal 2011 è Mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. n.28/10. Svolge attività di consulenza ed assistenza legale giudiziale ed stragiudiziale prevalentemente nel settore del diritto civile, diritti reali, obbligazioni e contratti, divisioni, successioni, assicurazioni, diritto comme...
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