L’esperimento della mediazione soddisfa la condizione di procedibilità anche nei casi in cui sia prevista come obbligatoria la negoziazione assistita.

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Prof. Avv. Maurizio Bocchiola

Tribunale di Gorizia, 30.01.2024, sentenza n. 35, giudice Laura Di Lauro

A cura del Mediatore Prof. Avv. Maurizio Bocchiola da Milano.
Letto 299 dal 12/03/2024

Commento:

Questa articolata e complessa vicenda processuale vede coinvolti due ex coniugi che giungono a confrontarsi in giudizio a seguito di vari altri procedimenti giudiziari già conclusisi.
 
L’oggetto di quest’ultima causa è la domanda dell'ex marito-attore che chiede al Tribunale di Gorizia di:
 
  • dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un immobile per inadempimento della parte convenuta (l’ex moglie)
  • condannare la convenuta alla restituzione dell’importo di € 36.346,45 versato in virtù di un contratto di mutuo o, in subordine, a condannarla al pagamento della stessa somma -o di quella diversa ritenuta di giustizia- a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. (arricchimento senza causa).
 
Al di là della questione di specie che, ripetiamolo, è molto articolata e andrebbe riportata con più dovizia di particolari per essere commentata in modo esaustivo, quel che in questa sede ci preme maggiormente analizzare è l’eccezione preliminare sollevata da parte convenuta:
 
l’ex moglie ritiene improcedibile la causa, non essendo stata esperita la negoziazione assistita.
 
Come ben sappiamo, la negoziazione assistita è obbligatoria -ex art. 3, 1° co., L. n. 132/2014- nei casi di domanda giudiziale di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti i 50.000 euro, come in questo caso.
 
A fronte dell’eccezione della convenuta, l’ex marito-attore precisava che era stato esperito invece il tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione dell’ex moglie- convenuta.
 
Sul punto, il Giudice Laura di Lauro ritiene comunque soddisfatta la condizione di procedibilità, sottolineando come la mediazione dovesse ritenersi utilmente effettuata, nonostante, per il caso di specie, fosse previsto il diverso procedimento di negoziazione assistita in quanto la presenza, nella prima, del mediatore terzo e imparziale, offrisse maggiori garanzie rispetto alla seconda in cui l’analogo ruolo viene svolto dai difensori delle parti.
 
La giurisprudenza è costante nel ritenere, infatti, che “la funzione degli strumenti di ADR non sia quella di introdurre nuove ipotesi di improcedibilità della domanda ma di consentire alle parti, in ottica deflattiva, di ricercare una soluzione conciliativa in una sede diversa da quella contenziosa.
 
Per soddisfare la condizione di procedibilità il Tribunale di Gorizia ritiene dunque che sia più che adatta e sufficiente la procedura di mediazione in luogo di quella di negoziazione assistita ove obbligatoria.
 
Per soddisfare invece la curiosità del lettore, in sentenza il giudice ha dato piena ragione all’attore e dunque ha:
  • dichiarato risolto il contratto preliminare per inadempimento della convenuta (la quale aveva nel frattempo venduto l’immobile a terzi)
  • condannato la convenuta a restituire all’attore la somma richiesta (oltre a interessi)
  • condannato la convenuta al pagamento in favore dell’attore delle spese di lite secondo il principio della soccombenza. ^

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Maurizio Bocchiola Mediatore Prof. Avv. Maurizio Bocchiola
Avvocato cassazionista, con esperienza ultra trentennale in campo contrattuale e societario. Docente di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell'università Milano Bicocca dal novembre 1998. Gli ambiti di ricerca negli ultimi anni hanno riguardato tematiche fallimentari, commercio elettronico, nonché profili della riforma delle società di capitali.
Pubblicazioni, fra le altre:
- Holding persona fisica e responsabilità soggettiva in caso di fallimento, in Diritto e Pratica delle...
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