Commento:
Nella vicenda, le parti attrici si opponevano al decreto ingiuntivo con cui era stato loro intimato di pagare oltre 37 mila euro per crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o di finanziamento erogati.
La banca, dal canto suo, si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, all'udienza di prima comparizione delle parti, dichiarava di aver dato avvio nelle more alla mediazione, conclusasi con verbale negativo, versato in atti.Gli opponenti al riguardo eccepivano di non aver mai ricevuto la convocazione per la mediazione: sebbene dal verbale di mediazione risultasse che gli stessi fossero stati convocati "a mezzo pec del 28.02.2024", evidenziavano di essere sprovvisti di casella di posta elettronica certificata; in ogni caso, rilevavano che non era stata depositata in atti la prova dell'avvenuta convocazione via pec".
La parte opposta, in corso di causa, dichiarava poi che, effettivamente, la convocazione era stata effettuata “presso il domicilio digitale eletto dagli opponenti presso i propri avvocati difensori”, producendo altresì le pec di convocazione inoltrate ai predetti difensori da parte dell'Organismo di mediazione.
Nell’intento di superare l’eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti, la creditrice deduceva infine che dalla procura alle liti sottoscritta dai debitori si evinceva in maniera chiara l'avvenuta elezione di domicilio presso i propri legali sia con riferimento alla fase giudiziale sia con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione.
Il giudice, dopo aver richiamato in sentenza il contenuto dell’art. 8, comma 1°, d.lgs. n. 28 del 2010, afferma che la norma richiamata non prevede una disciplina ad hoc per le procedure di mediazione avviate quando il processo è già pendente, ove quindi sia già stato nominato un avvocato che rappresenta la parte e presso il quale questa ha eletto domicilio. Per altro verso, però, osserva che lo stesso d.lgs. n. 28 del 2010 non contempla in nessuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito.
Ne deriva che la comunicazione della convocazione – al fine di assolvere alla condizione di procedibilità – deve essere inviata alle parti personalmente, non essendo possibile di regola indirizzarla al solo procuratore costituito in giudizio.
Ed invero, l'intento del legislatore è quello di consentire che la parte sia tempestivamente informata per poter partecipare personalmente all' incontro di mediazione e valorizzare la possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto. La presenza della parte è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione, come insegna la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8473/2019). È necessario, dunque, che l’atto sia portato a conoscenza del diretto interessato, con la conseguente necessità che questi sia correttamente indicato nella domanda di mediazione.
Quanto all’eccezione della banca, pone infine, a sua tacitazione, l’osservazione che, nel caso in esame, la procura alle liti sottoscritta dagli opponenti non conteneva alcuna elezione di domicilio con riguardo alla fase stragiudiziale, né tantomeno con espresso riferimento al procedimento di mediazione, bensì soltanto la dicitura “anche ai fini delle formali comunicazioni dei provvedimenti giudiziali e di cancelleria”.
Il Tribunale di Locri incrementa così quell’ormai nutrito e consolidato orientamento giurisprudenziale di merito che ritiene che, “anche nel caso in cui la procedura di mediazione obbligatoria venga promossa in pendenza di giudizio, la comunicazione dell'invito debba essere comunicata alla parte personalmente, mentre l'invio al solo indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito della parte non può ritenersi valido ed efficace” (ex multis, tra le più recenti, sentenze Trib. Teramo, 25 marzo 2025, n. 387; Trib. Cosenza n. 136/2025; Trib. Catanzaro, 7 giugno 2023, n. 924; Trib. Torre Annunziata, 21 febbraio 2023, n. 529; Trib. Avellino, 1 ° febbraio 2023 n. 178; Trib. Palermo 5 settembre 2019, n. 3903).