La condizione di procedibilità della mediazione non può dirsi superata se le parti si limitano solo a presenziare al primo incontro.

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Dott. Commercialista Luigi  Butti

Giudice di Pace di Monza, ordinanza 28 gennaio 2015

A cura del Mediatore Dott. Commercialista Luigi Butti da Verona.
Letto 5176 dal 15/03/2015

Commento:
Le parti non possono limitarsi a presenziare al primo incontro informativo previsto in mediazione, pena la improcedibilità della domanda. In tal modo si è espresso il Giudice di pace di Monza in una recente sentenza, ribadendo un principio che trova oramai conferma nella giurisprudenza di merito e secondo cui, essendo la mediazione demandata condizione di procedibilità della domanda, tale presupposto procedurale è superato solo ove le parti vadano oltre il primo incontro informativo, partecipando effettivamente in mediazione.

Testo integrale:

Giudice di Pace di Monza
Procedimento numero: ___/2014        Rito Ordinario
Giudice: RAVENNA DEBORA
TRA
Ricorrente principale X, con l’avv.____ ,
E
Resistente principale Y, con l’avv._____
Il GDP a scioglimento della riserva che precede, lette le istanze delle parti e gli atti, esaminati i documenti, così provvede: non sospende l’esecuzione provvisoria in quanto non si ravvisano i “gravi motivi” richiesti dall’art. 649 c.p.c., la somma escussa , infatti è molto modesta.
Letto l’art.5 comma 2 del D.lvo n°28/2010, valutata la natura della causa – che verte in tema di mancato pagamento di spese straordinarie per il figlio della coppia – rilevato che dall’esame degli atti e dei documenti emerge una situazione di grave conflittualità tra i genitori, conflittualità che può solo aumentare se non si interviene tempestivamente con una procedura stragiudiziale, invita le parti a procedere alla mediazione. Precisa che la mediazione disposta dal giudice è condizione di procedibilità della domanda. Precisa altresì che, perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità, è necessario che le parti si presentino personalmente avanti al mediatore, assistite dai propri legali, e che partecipino all’incontro di mediazione e non solamente a una sessione informativa.
PQM
dispone della mediazione ex art. 5 comma 2° D.lvo 28/2010, assegna il termine di 15 giorni alle parti per depositare la domanda di mediazione avanti ad un Organismo di Monza,
FISSA
l’udienza al 27/05/2015 ore 9:45 all’esito della procedura di mediazione.
Si comunichi.
Monza, 28/1/2015
GDP
Dott.ssa Debora Ravenna




 

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Chi è l'autore
Dott. Commercialista Luigi  Butti Mediatore Dott. Commercialista Luigi Butti
Dottore commercialista e revisore contabile, conciliatore (ante d. lgs. 28/2010) e successivamente mediatore presso l'Organismo di Mediazione della CCIA di Verona , Parma e Reggio Emilia.
Ho acquisito un’ottima esperienza nelle seguenti discipline: valutazione d’azienda, gestione d’azienda, contrattualistica, transazioni e negoziazioni.
Ritengo di diporre di ottime capacità analitiche, sintetiche e relazionali, di elevata attitudine negoziale, di notevole cultura generale








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