La domanda di mediazione e la data del primo incontro devono essere comunicati personalmente alla parte invitata, non risultando sufficiente la comunicazione alla pec del legale privo di rappresentanza sostanziale in mediazione.

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Avv. Carlotta  Calabresi

Tribunale di Napoli, 07.06.2023, Sentenza n. 5900, giudice Estensore Pastore

A cura del Mediatore Avv. Carlotta Calabresi da Roma.
Letto 116 dal 23/03/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo in un contratto di finanziamento.

Alla prima udienza, il Giudice assegnava alle parti il termine di Legge per proporre la domanda di mediazione.

Parte opposta presentava la domanda di mediazione.

La domanda di mediazione ed il verbale del primo incontro venivano notificati alla casella PEC del legale difensore della parte opponente che non si presentava all
’incontro di mediazione e non era rappresentante sostanziale, ma solo difensore nel giudizio.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:  
  • Nella mediazione obbligatoria la condizione di procedibilitò si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo;
  • alla presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda;
  • la domanda e la data del primo incontro devono essere comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante;
  • al primo incontro e agli incontri successivi le parti devono partecipare personalmente con l'assistenza dell'avvocato;
  • la domanda di mediazione e la data del primo incontro vanno comunicate personalmente all'altra parte oppure al difensore che ne sia anche rappresentante sostanziale;
  • la domanda di mediazione ed il verbale del primo incontro sono stati notificati alla pec del difensore privo di rappresentanza sostanziale in mediazione;
  • pertanto, il primo incontro dinanzi al mediatore non si è svolto regolarmente e la condizione di procedibilità non si è realizzata;
  • parte opposta avrebbe potuto trasmettere la domanda e la data del primo incontro alla personalmente.
Per tali motivi, la domanda proposta col ricorso monitorio è stata dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo è stato revocato, con soccombenza delle spese processuali. *
 
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
 
II sezione Civile, nella persona del giudice unico dott. Pastore ha deliberato la seguente

SENTENZA
 
nella causa iscritta al n. 11625/2021 RGAC e vertente TRA
parte OPPONENTE
E
parte OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per saldo da rimborsare di finanziamento

MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Con decreto ingiuntivo 2539/2021 questo Tribunale ha ordinato a ___ di pagare a spa ___ la somma di € 15318, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo da rimborsare di un finanziamento contro cessione di quote dello stipendio concesso dalla ricorrente all'intimato con contratto del 23/2/2009; si è opposto ___ chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite; si è costituita spa ___ chiedendo di respingere l'opposizione, con vittoria delle spese di lite; ora la causa va decisa.
All'esito della prima udienza, questo giudice ha assegnato alle parti termine di legge per proporre domanda di mediazione. Come affermato da Cass. SU 19596/2020: “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.”.
Parte opposta ha presentato la domanda di mediazione nel termine assegnato. Il comma 2 bis dell'art. 5 D.L.vo 28/2010 stabilisce: “Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.”. Il primo comma dell'art. 8 D.Lvo 28/2010: “all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato …”. Le parti partecipano alla procedura di mediazione personalmente, sia pure assistite dall'avvocato, e la domanda di mediazione e la data del primo incontro vanno comunicate personalmente all'altra parte - oppure al difensore di questa, qualora sia anche rappresentante sostanziale della parte. In questo caso, come risulta dal verbale di mediazione in atti, la domanda di mediazione ed il verbale del primo incontro furono notificati alla casella PEC dell'avv. ___ difensore di ___ il quale non fu presente all'incontro; e l'avv. ___ non era rappresentante sostanziale di ___ come si evince dalla procura ad litem. Pertanto, la condizione di procedibilità non può considerarsi avverata, in quanto il primo incontro dinanzi al mediatore non si è svolto regolarmente - e ciò per responsabilità della parte opposta, la quale avrebbe ben potuto trasmettere la domanda e la data del primo incontro alla personalmente. La domanda proposta col ricorso monitorio è dunque improcedibile, e il decreto ingiuntivo va revocato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM
 
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico ___ definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11625/2011 rgac vertente tra: ___ opponente; spa ___ opposta; così provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda proposta col ricorso monitorio e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) ___ spa ___ a rimborsare a ___ le spese del giudizio, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 4.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e ___

Così deciso in ___ in data ___

Il Giudice
 

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Chi è l'autore
Avv. Carlotta  Calabresi Mediatore Avv. Carlotta Calabresi
Dopo diversi anni di esperienza in studi legali italiani e internazionali e molteplici esperienze di insegnamento universitario, nel 2010 mi sono avvicinata a questo splendido lavoro introdotto in Italia grazie alla direttiva europea 52/2008 e ho trovato una strada consona alla mia natura pacifica e sempre alla ricerca della via di mezzo e della soluzione di buon senso.

In questi 12 anni ho visto cambiare la mentalità di avvocati e magistrati. Ora c'è maggior fiducia nell'istituto e, a segui...
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