Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di scioglimento di comunione, nella quale la parte convenuta eccepisce l'improcedibilità della domanda per aver la parte attrice intrapreso il procedimento di mediazione obbligatoria dinanzi a un organismo con sede in Santa Maria Capua Vetere, territorialmente incompetente rispetto al Tribunale di Napoli, giudice della controversia.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la mediazione nelle controversie in materia di divisione è obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, costituendo condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- la competenza territoriale dell'organismo di mediazione è disciplinata dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010, secondo cui la domanda deve essere depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
- la norma opera un rinvio alle regole del codice di procedura civile sulla competenza per territorio (artt. 18–30 bis c.p.c.), imponendo una corrispondenza tra la localizzazione dell'organismo e il foro giudiziale della controversia: prima si individua il foro, poi si determina l'organismo;
- la ratio della regola è quella di garantire alla parte invitata una effettiva partecipazione al procedimento senza oneri eccessivi, in coerenza con la finalità deflattiva della mediazione;
- la competenza dell'organismo è derogabile solo su accordo delle parti; in assenza di tale accordo, la domanda presentata a un organismo incompetente non produce alcun effetto utile ai fini della procedibilità;
- la circostanza che l'incontro si sia svolto a distanza, con modalità telematiche, è del tutto irrilevante: il collegamento audiovisivo da remoto rappresenta una semplice modalità di partecipazione al procedimento, rimessa alla volontà delle parti, e non può essere utilizzata strumentalmente per derogare alla disposizione sulla competenza territoriale di cui all'art. 4 d.lgs. 28/2010;
- la procedura di mediazione instaurata dinanzi a un organismo incompetente è inidonea a soddisfare la condizione di procedibilità, poiché affinché questa possa ritenersi avverata non è sufficiente esperire un procedimento di mediazione qualsivoglia, ma è necessario rispettare tutte le condizioni di legge per il suo rituale svolgimento;
- secondo l'orientamento preferibile della giurisprudenza di merito, la conseguenza dell'inosservanza della regola di competenza territoriale dell'organismo non è l'inammissibilità o la mera inefficacia della domanda, ma l'improcedibilità della domanda giudiziale, a tenore dell'art. 5 d.lgs. 28/2010;
- nel caso di specie, la parte attrice aveva depositato la domanda di mediazione oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice e, comunque, dinanzi a un organismo incompetente; l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto è stata pertanto ritenuta fondata.
La pronuncia presenta un profilo di particolare interesse per la pratica degli organismi di mediazione: il Tribunale chiarisce con nettezza che la partecipazione telematica non costituisce un elemento neutro o sanante rispetto al vizio di incompetenza territoriale. L'attivazione della stanza virtuale non modifica i criteri di individuazione della competenza, non ne vanifica la portata e non rende superflua la verifica della ubicazione fisica della sede dell'organismo nella circoscrizione del giudice competente.
Si tratta di un principio di grande rilevanza operativa nel contesto attuale, in cui la mediazione telematica è divenuta prassi diffusa: la facilità tecnica del collegamento a distanza non autorizza le parti a scegliere liberamente l'organismo prescindendo dalla regola legale di competenza, salvo che non sussista un accordo derogatorio espresso o per fatti concludenti.
Il principio che emerge dalla decisione può formularsi nei seguenti termini:
La domanda di mediazione depositata presso un organismo privo di competenza territoriale ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010 è inidonea a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del medesimo decreto; tale vizio non è sanato dallo svolgimento telematico del primo incontro, atteso che la modalità di partecipazione a distanza non incide sui criteri di competenza e non può derogare unilateralmente alla regola legale che impone la corrispondenza tra sede dell'organismo e foro giudiziale della controversia. *


