La domanda viene dichiarata improcedibile per mancata partecipazione dell’opponente al procedimento di mediazione. Non è sufficiente attivare il procedimento se non si partecipa al primo incontro.

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Avv. Antonina Ruiu

Tribunale di Lamezia Terme, 24.11.2025, sentenza n. 963

A cura del Mediatore Avv. Antonina Ruiu da Sassari.
Letto 26 dal 14/03/2026

Commento:

Nella fattispecie l’opponente sembra aver avviato la mediazione ma non aver partecipato all’incontro. Non è specificato se a tale incontro ha partecipato un avvocato oppure nessuno.
Il giudice non ritiene realizzata la condizione di procedibilità applicando gli articoli 5 e 8 del D. Lgs. 28 del 2010, perché l’esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo e la mediazione non può ridursi a mero onere processuale. Secondo il giudice, “tentare” la mediazione non equivale ad “attivar(n)e” il procedimento. L’attivazione non è sufficiente a garantire “il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all’interlocuzione diretta o informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una soluzione…” (Cassazione n. 8473/19).
La parte onerata ex lege alla mediazione (l’opposta) – in quanto titolare dell’interesse sostanziale e processuale sotteso alla controversia oggetto del giudizio – benché convenuta nel procedimento di mediazione (in questo caso la mediazione è stata avviata dall’opponente), non può, con la sua assenza, rendere impossibile lo svolgimento della mediazione, ritenendo, al contempo, che la domanda sia procedibile per il sol fatto che il tentativo di mediazione sia stato attivato (Tribunale di Chieti sentenza n. 50/2017).  È necessario che la parte onerata si presenti all’incontro, anche ove esso sia promosso dalla controparteLa mancata partecipazione alla mediazione dell’attore\opponente ha reso, di fatto, impossibile esperire la mediazione alla quale esso stesso era onerato.
Il giudice non ritiene che l’unica conseguenza di tale comportamento sia il poter desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 cpc ma dichiara improcedibile l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo.°
Si veda anche Tribunale di Lamezia Terme, 8.9.2025, sentenza n. 702 commentata da B. Brunelli https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/mediazione-obbligatoria-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-e-improcedibilita-tra-dato-normativo-e-stabilizzazione-del-titolo-monitorio-1743.aspx  
 
 

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Chi è l'autore
Avv. Antonina Ruiu Mediatore Avv. Antonina Ruiu
L approfondimento sui metodi e sugli strumenti di risoluzione dei conflitti, l esperienza maturata nell esercizio della professione di avvocato e nello svolgimento delle funzioni di Giudice di Pace, esercitate dal 2003, accompagnata dall ascolto e dalla attenta ricerca degli interessi e dei bisogni delle parti mi hanno oltremodo convinta che la mediazione è uno strumento efficace di risoluzione delle controversie in quanto risponde alle esigenze di definizione dei conflitti in tempi brevi e...
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