La mancata eccezione di incompetenza territoriale in sede di mediazione non ha rilevanza processuale e non preclude la possibilità di sollevarla successivamente nel giudizio

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Avv. Micaela  Sedea

Tribunale di Trani, 29.01.2026, ordinanza n. 105

A cura del Mediatore Avv. Micaela Sedea da Padova.
Letto 51 dal 29/03/2026

Commento:

La compagnia di assicurazione Alfa agiva ex art. 1916 c.c. per ottenere dalla società Beta la ripetizione della somma versata alla propria assicurata Gamma a titolo di indennizzo dei danni dalla stessa subiti in conseguenza del danneggiamento di un macchinario industriale concesso in locazione alla società Beta.
La società Beta si costituiva chiedendo la chiamata in manleva della propria compagnia di assicurazioni Delta ed eccependo in via preliminare:
  1. l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 28/2010, stante la mancata partecipazione del l.r.p.t. dell'attrice e/o di suo sostituto munito di procura speciale sostanziale al primo incontro della procedura di mediazione obbligatoria;
  2. il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in ragione della rinuncia al diritto di surrogazione
  3. l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Mantova, in virtù della clausola di competenza esclusiva prevista dall'art. 13 del contratto.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la compagnia si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza il Tribunale respingeva le richieste istruttorie e rinviava per la decisione sulla questione preliminare di incompetenza che risolveva nel senso di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale ordinario di Mantova in virtù della clausola di deroga del foro territoriale contenuta nel contratto di noleggio, opponibile alla surrogante.
Il Tribunale non accoglie il rilievo di parte attrice secondo cui “avendo aderito alla mediazione, esperita avanti all'Organismo di Mediazione del Foro di Trani, la convenuta, nei fatti, ha rinunciato alla propria eccezione di incompetenza”.
Secondo il Tribunale:
-          l'attrice può rinunciare al foro pattuito come esclusivo, ma la convenuta ben può decidere di avvalersi di tale clausola, formulando la relativa eccezione di incompetenza.
-          l'adesione alla mediazione da parte della convenuta, peraltro configurabile quale onere di legge, è privo di incidenza in ordine alla competenza, atteso che è stata la stessa attrice ad individuare l'organismo territorialmente competente e altro non avrebbe potuto fare la convenuta se non partecipare in quella sede. La mancata eccezione, in quella sede, dell'incompetenza territoriale non può comportare, in assenza di riferimento normativo, alcuna preclusione processuale a far valere la medesima eccezione nel giudizio, né costituisce rinuncia sostanziale alla clausola pattizia, al più potendo rilevare sub specie di accordo implicito delle parti circa la deroga alla competenza territoriale del solo organismo di mediazione, con i riflessi che ciò determina soltanto sull'assolvimento alla condizione di procedibilità della domanda, che dovrà essere comunque incardinata dinanzi al Giudice competente.
Il Tribunale ha tuttavia compensato le spese, riconoscendo "contraria a buona fede" la condotta della convenuta (art. 8, comma 6, D.Lgs. 28/2010) per non aver sollevato l’eccezione in mediazione. °

https://www.cfnews.it/avvocatura/la-competenza-territoriale-in-mediazione-non-solo-un-profilo-processuale/ 
 
Si vedano in senso contrario:
Tribunale di Palmi, 30.01.2024, sentenza n. 77 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-parte-invitata-che-partecipa-alla-mediazione-delegata-senza-contestare-l-incompetenza-dell-organismo-realizza-un-accordo-implicito-in-deroga-1543.aspx)
Tribunale di Torre Annunziata, 22.05.2023, sentenza n. 1504 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/il-silenzio-sulla-competenza-dell-organismo-di-mediazione-da-parte-dell-invitato-che-partecipa-al-procedimento-di-mediazione-costituisce-tacita-1416.aspx)
Tribunale di Belluno, 13.01.2026, sentenza n. 34

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, visto ed applicato l'art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA nel giudizio iscritto al n. 2025/2024 R.G.A.C.C. tra
(...) (c.f. e p.i. (...)), rappresentata e difesa dall'avv. Ru.Ig. e dall'avv. Pu.Ca., giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-ATTRICE- contro
(...) (p.i. (...)), rappresentata e difesa dall'avv. Fr.Ra. e dall'avv. Cu.Fi., giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-CONVENUTA-
(...) p.i. (...), rappresentata e difesa dall'avv. Gi.Do., giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA- OGGETTO: Assicurazione contro i danni
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 04/06/2024 la società (...) (...) ha adito codesto Tribunale, per ivi sentire: "Nel merito: - accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in atti, la fondatezza dell'azione svolta dalla società attrice, condannare la società (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società (...) (già (...) della somma di Euro 85.000,00 o di quella maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di ciascun esborso alla data di introduzione del presente giudizio e gli interessi di cui al disposto del quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla data di notificazione del presente atto al saldo effettivo. In ogni caso: con il favore delle spese e competenze del giudizio e del procedimento di mediazione, oltre al 15% rimborso forfetario spese generali, IVA e cpa come per legge.".
Ha dedotto, in sintesi, parte attrice, a sostegno della propria domanda: i) che, in forza di contratto assicurativo, aveva provveduto a quantificare e a liquidare in favore della propria assicurata (...) la somma di euro 85.000,00 a titolo di indennizzo dei danni dalla stessa subiti in conseguenza del danneggiamento di un macchinario industriale (autogrù fuoristrada marca TEREX) concesso in locazione alla (...) con contratto del 7.9.2021, causato da un incendio verificatosi nello stabilimento ove lo stesso era ubicato presso la conduttrice; ii) di essersi quindi surrogata nei diritti della propria assicurata, richiedendo alla convenuta ripetizione della somma corrisposta in quanto, in forza del menzionato contratto di locazione/noleggio, la (...) aveva assunto "ogni rischio di trasporto, incendio, furto e rapina, perimento totale o parziale del macchinario qualunque ne sia la causa" e si era altresì impegnata "a restituire il macchinario locato nel medesimo stato in cui è stato consegnato in normale stato d'usura anche in caso di eventi imputabili a caso fortuito o forza maggiore"; iii) che a nulla erano valse le richieste di pagamento e i tentativi di bonario componimento nei confronti della convenuta, la quale aveva negato la propria responsabilità.
Con comparsa di risposta del 31.8.2024, si è costituita in giudizio la (...) chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa in manleva la propria Compagnia Assicurativa (...) ed eccependo in via preliminare: i) l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 28/2010, stante la mancata partecipazione del l.r.p.t. dell'attrice e/o di suo sostituto munito di procura speciale sostanziale al primo incontro della procedura di mediazione obbligatoria; ii) il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in ragione della rinuncia al diritto di surrogazione contenuta
nelle condizioni di assicurazione riportate nel Fascicolo Informativo modello 2016 edizione 01/06/2014 (art. 24) e richiamate espressamente nel contratto di polizza stipulato con la propria assicurata (...) iii) l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Mantova, in virtù della clausola di competenza esclusiva prevista dall'art. 13 del contratto del 7.9.2021. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza e la condanna dell'attrice al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. anche terzo comma.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: "In via preliminare, 1- accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda attorea ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n.28/2010 (d.l. n. 69 del 2010, conv., con mod., in l. n. 98 del 2013) per le ragioni di cui al paragrafo 1) della presente memoria e/o per ogni miglior motivo; 2- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva/titolarità sostanziale della (...) preso atto della rinuncia al diritto di surrogazione ai sensi dell'art. 24 delle condizioni di assicurazione riportate nel Fascicolo Informativo modello 5016 edizione 01/06/2014 richiamato nella Polizza "Leasing per beni strumentali esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali", per le ragioni di cui al paragrafo 2) della presente memoria e/o per ogni miglior motivo; 3- accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Mantova; Nel merito: 4- rigettare integralmente le domande attoree, in quanto infondate sia in fatto che diritto oltre che non provate, per le causali di cui alla comparsa di costituzione e risposta e della presente memoria; 5- in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge; 6- condannare parte attrice ai sensi dell'art.96 c.p.c. al risarcimento del danno in favore della convenuta per lite temeraria, la cui quantificazione viene rimessa al Giudicante; in subordine, ai sensi dell'art.96, comma terzo c.p.c. condannare parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, di una somma equitativamente determinata. In ogni caso con richiesta di condanna di parte attrice al pagamento di un'ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle ammende; 7- in subordine, condannare la Compagnia Assicurativa (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM), Via (...), (P.I. (...) - C.F. (...) ), in forza delle polizze in atti, a tenere indenne la società (...) da ogni eventuale pretesa avanzata dall'attrice, anche parziale, con manleva della stessa Società convenuta dal risarcimento danni, tra cui le spese e gli onorari dei sottoscritti difensori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1917 c.c..".
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, in data 9.1.2025 si è costituita in giudizio (...) concludendo nei seguenti termini: "preliminarmente, -dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa per tutti i motivi, meglio descritti e gradatamente evidenziati in atti e pertanto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva nei confronti della (...) (...) e l'estromissione di quest'ultima dal giudizio con condanna alle spese; nel merito, -rigettare la domanda avanzata dall'(...) in quanto assolutamente infondata in fatto e diritto; -rigettare ogni richiesta di pagamento formulata dalla (...) nei confronti della (...) ivi compresa la richiesta di pagamento delle spese e dei compensi di lite per i motivi innanzi descritti; -condannare gli istanti al pagamento delle spese e compensi di lite".
Alla prima udienza il Tribunale ha respinto le richieste istruttorie e ha rinviato per la decisione sulla questione preliminare di incompetenza ai sensi degli artt. 187 e 281 sexies c.p.c.
All'udienza del l'8.1.2026, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti e discussione orale della causa, la stessa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c.
Deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale ordinario di Mantova.
  1. Giova rilevare che la questione della competenza appare preliminare rispetto alle altre questioni in rito prospettate dalla convenuta, giacché spetta al Giudice competente pronunciarsi anche circa la ricorrenza degli altri presupposti processuali quali, ad esempio, la legittimazione ad agire e/o la procedibilità della domanda.
Tanto chiarito, occorre altresì premettere, in punto di diritto, che la surrogazione dell'assicuratore (art. 1916 cod. civ., ai sensi del quale "l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili") configura una vera e propria successione (ex lege: v. Cass. III, n. 11249/2025) nel diritto di credito del danneggiato, sicché l'assicuratore, essendo titolare di un diritto avente carattere derivativo,
assume nei confronti del terzo responsabile la stessa posizione sostanziale e processuale dell'assicurato (v. Cass. civ. n. 21218/2022). Ne deriva che sono ad esso opponibili tutte le eccezioni formulabili nei confronti dell'assicurato, ivi inclusa quella di incompetenza per la sussistenza di foro pattizio di tipo esclusivo.
Sempre in punto di diritto, preme rimarcare che qualora le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, abbiano designato contrattualmente un foro competente, tale accordo, di deroga del foro territoriale stabilito per legge, attribuisce al foro designato dalle parti valenza di competenza esclusiva laddove risulti una espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso (così dispone chiaramente il secondo comma dell'art. 29 del c.p.c.: "L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale (...) non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito"). Viceversa, laddove non sia pattuita l'esclusività, l'accordo produrrà unicamente l'effetto di aggiungere il foro convenzionale agli altri già determinati dal legislatore.
  1. Nel caso di specie, l'art. 13 del "contratto di noleggio n. 363/2021" stipulato tra le (originarie) parti - come detto opponibile anche alla surrogante - stabilisce testualmente che "Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Mantova. La giurisdizione e la competenza non possono essere derogate neppure per ragioni di connessione o continenza di cause".
L'espressa specificazione in ordine alla natura "esclusiva" del foro convenzionale scelto dalle parti costituisce un inequivocabile indice della comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari, dovendo dunque ritenersi che le parti abbiano raggiunto un accordo derogatorio della competenza territoriale che esclude la concorrenza degli altri fori che le norme processuali individuano in via alternativa (cfr., sulla correttezza di una tale interpretazione: Cass. civ. n. 5030/2000).
Ne deriva che, essendo l'attrice surrogatasi nella posizione della propria assicurata, le sia opponibile la violazione della clausola di pattuizione del foro esclusivo.
Né valga ritenere, come contro-eccepito dall'attrice, che essa "possa rinunciare a tale Foro, facendo rivivere quello di legge" e che "avendo aderito alla mediazione, esperita avanti all'Organismo di Mediazione del Foro di Trani, la convenuta, nei fatti, ha rinunciato alla propria eccezione di incompetenza", in quanto:
  • l'attrice può rinunciare al foro pattuito come esclusivo, ma la convenuta ben può decidere di avvalersi di tale clausola, formulando la relativa eccezione di incompetenza, come detto opponibile anche alla succeduta a titolo particolare nel diritto di credito;
  • l'adesione alla mediazione da parte della convenuta, peraltro configurabile quale onere di legge, è privo di incidenza in ordine alla competenza, atteso che è stata la stessa attrice ad individuare l'organismo territorialmente competente e altro non avrebbe potuto fare la convenuta se non partecipare in quella sede. La mancata eccezione, in quella sede, dell'incompetenza territoriale non può comportare, in assenza di riferimento normativo, alcuna preclusione processuale a far valere la medesima eccezione nel giudizio, né costituisce rinuncia sostanziale alla clausola pattizia, al più potendo rilevare sub specie di accordo implicito delle parti circa la deroga alla competenza territoriale del solo organismo di mediazione (v. l'art. 4 comma 1 D.Lgs. 28/2010 : "La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti"), con i riflessi che ciò determina soltanto sull'assolvimento alla condizione di procedibilità della domanda, che dovrà essere comunque incardinata dinanzi al Giudice competente.
Nondimeno, tale mancata eccezione, costituente comunque una condotta contraria a buona fede (v. anche l'art. 8, comma 6, D.lgs 28/2010: "le parti cooperano in buona fede e lealmente alfine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse") può avere rilievo sul piano della ripartizione delle spese di lite, su cui si dirà di seguito.
Ne deriva, dunque, la competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Mantova in ordine alla presente controversia, con conseguente incompetenza dell'odierno Tribunale.
  1. Non può essere accolta, infine, la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta, non ricorrendo nel caso di specie le ipotesi tipiche di cui al comma secondo, né quella di cui al comma terzo, non apparendo comprovata la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, non potendo la stessa identificarsi con la mera soccombenza in giudizio
  2. Le spese possono trovare compensazione, attese le eccezionali ragioni (v. C. Cost. n. 77/2018) ricorrenti nel caso di specie, in considerazione della natura derivata della posizione dell'attrice e tenendo conto della mancata eccezione da parte della convenuta in sede di mediazione, ravvisabile quale condotta contraria a buona fede che ha comportato un "concorso causale"
nell'incardinamento della lite innanzi al Giudice incompetente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall' (...) nel giudizio iscritto al n. 2025/2024, così provvede:
1- Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani in favore del Tribunale di Mantova;
2- Dispone che il giudizio relativo a tale domanda sia riassunto innanzi al Giudice dichiarato competente entro il termine di tre mesi;
3- Compensa le spese di lite tra le parti, per le ragioni indicate in motivazione. Così deciso in Trani il 29 gennaio 2026.
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2026.

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Chi è l'autore
Avv. Micaela  Sedea Mediatore Avv. Micaela Sedea
Avvocato civilista da oltre 20 anni, mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia, successioni, divisioni e condominio. Sono paziente, meticolosa e attenta nel mio lavoro. Dedico tempo ed attenzione a tutti gli aspetti di ogni procedura, anche a quelli in apparenza meno significativi. Credo che la mediazione permetta alle parti di avere maggior spazio e considerazione rispetto a quella che hanno in causa.





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