La mediazione condominiale può essere iniziata validamente anche da un solo comproprietario.

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Avv. Micaela  Sedea

Cassazione, 12.12.2023, sez. II, sentenza n. 34714, consigliere relatore Remo Caponi

A cura del Mediatore Avv. Micaela Sedea da Padova.
Letto 480 dal 30/12/2023

Commento:

In una controversia condominiale, alcuni condòmini avevano prima avviato una mediazione e poi citato in giudizio un condòmino che aveva installato una gigantografia su un muro, ritenendolo di sua proprietà esclusiva.
 
Il condòmino convenuto avanti al Tribunale di Ivrea eccepiva l’improcedibilità della domanda in quanto il tentativo di conciliazione era stato promosso solo da uno degli odierni attori presso un Organismo territorialmente incompetente e il Tribunale assegnava ulteriori termini per lo svolgimento della mediazione, e poi accoglieva la domanda degli attori.
Il condòmino soccombente proponeva appello avanti alla Corte d’appello di Torino che riformava la decisione di prime cure, dichiarando improcedibile la domanda per la mancata partecipazione di tutti i comproprietari al procedimento di mediazione. I condòmini ricorrevano in Cassazione avverso tale sentenza.
 
La Corte di Cassazione ha ritenuto errata la decisione della Corte d’appello in quanto se più soggetti sono disgiuntamente legittimati a far valere in giudizio la lesione di un diritto, come nel caso di più condomini, l’esperimento da parte di uno solo di essi della mediazione obbligatoria è sufficiente a rispettare la condizione di procedibilità ai fini della prosecuzione del processo.
 
Nel caso di specie non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010 il fatto che, prima dell’instaurazione del processo ovvero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l’udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati.
 
Il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati: in tal caso rimarrà improcedibile la domanda di costoro, che potranno peraltro giovarsi dell’eventuale accoglimento della domanda coltivata dall’attore che ha regolarmente esperito il tentativo di conciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione).
La Corte accoglie un motivo di ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Torino in altra composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.°
 
 
https://news.avvocatoandreani.it/articoli/mediazione-obbligatoria-non-sempre-necessaria-partecipazione-tutti-comproprietari-107470.html
https://www.puntodidiritto.it/azione-per-lesione-bene-in-comproprieta-a-mediazione-non-debbono-necessariamente-partecipare-tutte-parti/
https://www.laleggepertutti.it/666715_la-mediazione-condominiale-puo-partire-da-un-solo-condomino
 
 
 
 
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Micaela  Sedea Mediatore Avv. Micaela Sedea
Avvocato civilista da oltre 20 anni, mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia, successioni, divisioni e condominio. Sono paziente, meticolosa e attenta nel mio lavoro. Dedico tempo ed attenzione a tutti gli aspetti di ogni procedura, anche a quelli in apparenza meno significativi. Credo che la mediazione permetta alle parti di avere maggior spazio e considerazione rispetto a quella che hanno in causa.





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