Commento:
Il caso in esame riguarda un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fideiussione, nel quale la questione centrale viene a concentrarsi sul mancato esperimento della mediazione demandata dal giudice, nonostante tra le parti fosse già intervenuto, mesi prima, un precedente tentativo di mediazione con esito negativo.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la controversia non rientrava nella materia dei contratti bancari e finanziari soggetta a mediazione obbligatoria, ma il giudice dell’opposizione ha comunque disposto la mediazione ai sensi dell’art. 5-quater d.lgs. 28/2010, ritenendola opportuna in relazione alla natura della causa e allo stato del giudizio;
- una volta pronunciata l’ordinanza di mediazione demandata, tale procedura diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la mediazione grava sulla parte opposta, cioè sul creditore ingiungente, principio già affermato dalle Sezioni Unite con Sentenza n. 19596 del 18/09/2020 e oggi recepito dall’art. 5-bis d.lgs. 28/2010;
- non assume rilievo decisivo la natura ordinatoria o perentoria del termine di quindici giorni assegnato dal giudice, poiché, ai fini della procedibilità, ciò che conta è l’utile esperimento della mediazione entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice;
- la mediazione demandata non può considerarsi assolta per il solo fatto che le parti abbiano già esperito in precedenza una mediazione volontaria o comunque diversa da quella successivamente disposta dal giudice;
- il giudice può infatti disporre una nuova mediazione anche se tra le parti vi sia stato un precedente tentativo negativo, quando ritenga che, alla luce del successivo sviluppo processuale, sussistano nuove condizioni di utilità dell’incombente;
- nel caso concreto, la precedente mediazione era intervenuta prima del deposito delle memorie integrative e prima del rigetto dell’istanza di provvisoria esecuzione, mentre la mediazione demandata è stata disposta in un momento processuale successivo, caratterizzato da una più completa definizione delle allegazioni e delle prove delle parti;
- di conseguenza, la precedente mediazione non poteva valere come adempimento anticipato dell’ordine giudiziale successivamente impartito;
- il mancato esperimento della mediazione demandata entro la prima udienza successiva ha quindi comportato l’improcedibilità della domanda proposta in via monitoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La pronuncia riveste particolare interesse sotto il profilo della mediazione, perché chiarisce con nettezza l’autonomia funzionale della mediazione demandata dal giudice rispetto a ogni precedente iniziativa conciliativa delle parti. Il provvedimento ex art. 5-quater non si limita infatti a sollecitare genericamente un tentativo di accordo, ma introduce una specifica condizione di procedibilità, che deve essere adempiuta secondo le modalità e nei tempi scanditi dal giudice e dalla.
Il Tribunale di Parma valorizza, in questa prospettiva, il momento processuale in cui la mediazione viene demandata. Se il giudice dispone l’invio in mediazione dopo il rigetto della provvisoria esecuzione e dopo la piena emersione delle allegazioni difensive, egli formula una valutazione nuova e autonoma circa la concreta utilità del tentativo conciliativo. Proprio per questo, una mediazione svoltasi mesi prima, in un contesto processuale diverso, non può ritenersi equivalente.
La sentenza si pone così in linea con il principio secondo cui, nella mediazione demandata, ciò che rileva non è il mero rispetto formale del termine di quindici giorni, ma l’effettivo svolgimento del primo incontro entro l’udienza di verifica fissata dal giudice. Se però tale incontro non viene celebrato per inerzia della parte onerata, la conseguenza è quella espressamente prevista dall’art. 5-quater, comma 3, ossia la declaratoria di improcedibilità della domanda.
Il principio che emerge dalla decisione può quindi formularsi nei seguenti termini: la precedente mediazione volontaria non sostituisce né assorbe la mediazione demandata dal giudice; una volta emessa l’ordinanza ex art. 5-quater d.lgs. 28/2010, la parte onerata deve attivare e far svolgere il procedimento entro l’udienza di rinvio, altrimenti la domanda giudiziale è improcedibile. *


