La mediazione deve essere svolta dinanzi ad un organismo competente e professionale.

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Avv. Maura  Piovani

Tribunale di Roma, ordinanza del 07/02/2019

A cura del Mediatore Avv. Maura Piovani da Brescia.
Letto 1507 dal 27/03/2019

Commento:
Per poter utilmente usufruire dei vantaggi economici, fiscali e di tempo è necessario che le parti svolgano la mediazione dinanzi ad un organismo scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Testo integrale:

TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°
ORDINANZA (art.185 bis cpc – art.5 co.II° decr.lgsl.28/2010)

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:
Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti le parti ben potrebbero pervenire
ad un accordo conciliativo; per il che si dispone un percorso di mediazione demandata. Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo
amichevole.
Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 15.3.2019, per depositare presso un organismo di
mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, organismo che va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr.art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.
Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgsl.28/'10 come
modificato dal D.L.69/'13 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione
demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata
partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di
mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.
Ed inoltre consente l’applicazione dell’art. 96 III° cpc (norma applicata dal Giudice nel caso di
ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da costante
giurisprudenza, edita anche on line, ex multis P.Q.M.
a scioglimento della riserva che precede,
DISPONE
che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell'art.5 comma secondo
del decr.lgsl.28/2010, della controversia;
INVITA
i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di
cui all’art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e
di persona3, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;
INFORMA
le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi
dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di
mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall’art. 96 III ° cpc;
VA fissato il termine di gg.15, decorrente dal 20.3.2019 per depositare presso un organismo di
mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda
di cui al secondo comma dell’art.5 del dec.lgs.28/10;
RINVIA
all’udienza del 23.9.2019 h.9,30 per quanto di ragione.-
Roma lì 7.2.2019
Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi

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Chi è l'autore
Avv. Maura  Piovani Mediatore Avv. Maura Piovani
Ogni problema ha una soluzione.
Ogni soluzione ha degli artefici: che siete voi.
Ogni soluzione ha un luogo e un tempo: la mediazione.
L'ascolto e l'empatia caratteristiche necessarie del mediatore.
Io sono mediatrice perchè professionalmente preparata e formata,
ma soprattutto perchè vedo sempre una luce anche nelle vicende più buie...
e ciò mi rende tenace e perseverante nella ricerca di una soluzione che soddisfi tutti.





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