La mediazione instaurata presso un organismo di mediazione territorialmente incompetente equivale alla mediazione non esperita e comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale

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Avv. Giuseppina Rivolta

Tribunale di Aosta, 11.07.2025, sentenza n. 143, Giudice Giulia De Luca

A cura del Mediatore Avv. Giuseppina Rivolta da Grosseto.
Letto 241 dal 01/12/2025

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale parte opposta eccepiva preliminarmente l’improcedibilità del giudizio per invalidità del procedimento di mediazione instaurato innanzi ad un organismo territorialmente incompetente.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • il caso di specie riguarda una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, soggetta quindi a mediazione obbligatoria, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale;
  • inoltre nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo la decisione in merito alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la parte opposta è onerata di promuovere la mediazione;
  • la sede dell’organismo di mediazione deve corrispondere al foro del Giudice competente;
  • pertanto, l’esperimento della mediazione presso la sede di un organismo differente da quello del giudizio non produce effetti giuridici e non soddisfa la condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • nel caso in esame, il verbale di mediazione non dimostra che la domanda di mediazione (non prodotta) sia stata depositata presso la sede dell’organismo (principale o secondaria) territoriale competente;
  • allo stesso modo, l’opposta non ha provato l’asserita convenzione stipulata con un altro organismo di mediazione;
  •  inoltre, la possibilità di svolgere l’incontro in videoconferenza costituisce una mera modalità si svolgimento dell’incontro che non può derogare o sanare la violazione del principio di competenza territoriale;
  • di conseguenza, il tentativo di mediazione non è stato esperito e la domanda giudiziale risulta improcedibile, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. *

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Giuseppina Rivolta Mediatore Avv. Giuseppina Rivolta
Iscritta all Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 1995 e titolare dello Studio Legale associato Rivolta & Tognozzi, mi occupo di consulenza e di assistenza legale nelle materie del diritto civile, di famiglia, successioni ereditarie, contrattualistica e responsabilità medica.
Mediatore professionista dal 2011, ho partecipato a numerosi corsi formativi altamente qualificati svolgendo con successo l'attività di mediatore.
Credo fermamente nell'istituto della Mediazione quale strumento innovati...
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