La mediazione si considera esperita anche se le parti non vogliono proseguire

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Prof. Avv. Brunella Brunelli

Corte di cassazione, sez. II, ordinanza 26/0/2025, n. 8050 Presidente: dott. Aldo Carrato; Relatore: dott.ssa Rossana Giannaccari

A cura del Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli da Bologna.
Letto 16 dal 15/05/2025

Commento:
Questa la massima: “Per considerarsi espletato il procedimento di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, è sufficiente che al termine del primo incontro davanti al mediatore, una o entrambe le parti comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre. La legge obbliga le parti a una occasione istituzionale di possibile accordo prima di adire l'Autorità Giudiziaria, ma non le obbliga a percorrere necessariamente la via dell'accordo”.
 
Vertendo la controversia sulla validità di un contratto di donazione avente ad oggetto un diritto reale immobiliare, su ordine del giudice, veniva introdotto, da parte attrice, il procedimento di mediazione obbligatoria che si concludeva negativamente,  in quanto le parti alla prima comparizione dichiaravano di non voler dar corso alla mediazione.
Il Tribunale accoglieva la domanda annullando l’atto di donazione. La sentenza veniva confermata in sede di appello.
Per quanto qui interessa, la corte di merito rigettava, in particolare, l’eccezione di nullità del procedimento per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, rilevando che il tentativo era stato svolto ma non aveva avuto buon esito per il rifiuto, opposto proprio dalla parte appellante, di non voler dar corso al procedimento, aggiungendo che l’obbligo di attivare la mediazione non può trasformarsi in un obbligo di accordo.
Avverso la sentenza della corte d’appello veniva proposto ricorso per cassazione per far valere, tra l’altro, ancora una volta, l’eccezione di nullità della sentenza e dell’intero procedimento di primo grado per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione disposto dal giudice con ordinanza del 24.6.2015, essendosi la procedura conclusa, dopo la fase informativa, con la mera dichiarazione delle parti di non voler dar corso alla mediazione.
La S.C., nel rigettare il ricorso, osserva che, per considerare espletato il procedimento di mediazione obbligatoria è sufficiente che una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.
Al riguardo, depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, sia l'argomento letterale, ovvero il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2010, che l'argomento sistematico, e cioè la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale.
La manifestazione da parte di una o di entrambe le parti della volontà di non procedere ad alcun accordo è compatibile con la ratio della legge istitutiva della mediazione obbligatoria, che obbliga le parti ad una occasione istituzionale di possibile accordo prima di adire l’Autorità Giudiziaria ma non le obbliga a percorrere necessariamente la via dell’accordo.
Una volta comparsi innanzi al mediatore, che fornisce le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, la parte può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente proseguire la procedura di mediazione.
Peraltro, nel caso di specie, il rifiuto di proseguire nella mediazione proveniva da entrambe le parti.

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Brunella Brunelli Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli
Conseguita la laurea presso l’Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all’Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell’Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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