Mediazione obbligatoria in appello: valutazione discrezionale del giudice

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Prof. Avv. Brunella Brunelli

Corte di cassazione, Sez. II, ordinanza 01/03/2025, n. 5474 Presidente: dott. Lorenzo Orilia; Relatore: dott. Mauro Mocci

A cura del Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli da Bologna.
Letto 16 dal 15/05/2025

Commento:
Questa la massima: “In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5-quater” ,
 
La controversia riguardava la materia successoria e, pur rientrando a pieno titolo nell'alveo applicativo dell'art. 5, comma 1°, d.l.gs 28/2010, non era stata sottoposta alla mediazione preliminare obbligatoria.
In primo grado, infatti, il convenuto non aveva eccepito il  mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda proposta; né alcun rilievo in proposito era stato formulato dal giudice, che pertanto non aveva invitato le parti ad avviare la mediazione.
L’eccezione di mancata mediazione era stata formulata in grado di appello, ma il giudice del gravame non aveva disposto la mediazione. Il motivo, non esplicitato, va  forse ricercato nel principio di economia processuale, alla luce del precetto costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
Su questo aspetto, l’ordinanza 5474/2025 fornisce un’importante precisazione, chiarendo che, in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo in primo grado dell’improcedibilità, la disposizione della mediazione in appello rientra nella discrezionalità del giudice.
Nel giudizio di appello il giudice dunque ha la facoltà, non l’obbligo, di disporla.
Tale facoltà non viene influenzata neppure dalla materia oggetto della controversia, per cui il giudice di seconde cure non è obbligato a disporre la mediazione neppure se la lite riguarda una delle materie per le quali  l’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 impone la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda.
In sede di gravame, pertanto, l’esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda ha valore solo quando è il giudice a disporla in via discrezionale, come previsto dall’articolo 5-quater del medesimo decreto  n. 28 del 2010.

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Brunella Brunelli Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli
Conseguita la laurea presso l’Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all’Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell’Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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