La parte che senza alcuna motivazione rifiuta la mediazione, anche volontaria, subisce la condanna al pagamento delle spese di mediazione in favore della controparte.

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Avv. Rocco Vicino

Tribunale di Bologna – Giudice Estensore Dott.ssa Lorella Fregnani - sentenza del 13.09.2021.

A cura del Mediatore Avv. Rocco Vicino da Milano.
Letto 1298 dal 17/10/2021

Commento:

Il caso di specie riguarda un contratto di noleggio di un’apparecchiatura, in virtù del quale la locatrice chiedeva l’accertamento e la dichiarazione della risoluzione contrattuale per inadempimento della locataria e dell'illegittimità del recesso anticipato comunicato dalla locataria via sms, nonché la condanna di quest'ultima al pagamento della somma corrispondente ai compensi non pagati e al risarcimento del danno per canoni di noleggio non percepiti per il periodo di riferimento e per la ritardata riconsegna del macchinario.
La locataria convenuta, invece, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, eccependo la carenza di legittimazione processuale di parte attrice, la risoluzione anticipata del contratto di noleggio per volontà della locatrice ed accettata dalla locataria, la messa a disposizione del macchinario, nonché la rimodulazione delle condizioni contrattuali.
A seguito dell’istruttoria, il Giudice ha innanzitutto statuito la legittimazione attiva dell’attrice; successivamente, ha ritenuto che la comunicazione inoltrata dalla locataria via sms e e-mail e, quindi, non conformi a quanto previsto nel contratto (racc. a.r.), non possa costituire una risoluzione contrattuale, ma abbia valore di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza.
Pertanto, mentre il contratto di noleggio era ancora valido ed in vigore, la locatrice inviava formale contestazione di inadempimento contrattuale alla locataria e tale comunicazione costituisce, invece, una legittima, formale, motivata e fondata risoluzione del contratto per inadempimento della locataria.
Da ciò deriva la fondatezza della richiesta di pagamento dei compensi maturati ma non corrisposti e, parzialmente, della domanda di risarcimento danni con riferimento alla perdita economica subita dall’attrice nel periodo intercorrente tra la richiesta di restituzione del macchinario e la restituzione stessa ed utilizzando come parametro il canone medio di noleggio mensile relativo al contratto.
Pertanto, il Tribunale ha parzialmente accolto le domande attore e ha condannato la parte convenuta al pagamento delle competenze maturale per il noleggio ed impagate, nonché al risarcimento del danno, sulla base di quanto sopra.
Infine, l’Autorità Giudiziaria ha precisato che era stato esperito il procedimento di mediazione volontario, volto ad evitare il giudizio, e che proprio in quella sede le Parti avrebbero potuto e dovuto trovare una soluzione conciliativa della controversia contrattale, a contenuto meramente economico e di non elevato valore.
Per tali ragioni, il Giudice ha condannato la parte convenuta che, senza giustificato motivo, ha rifiutato di adire a tale strumento di definizione alternativa della controversia ed è poi risultata soccombente in giudizio, a rifondere il 50% delle spese sostenute dall'odierna attrice per l'attivazione del procedimento di mediazione, oltre al 50% delle spese di lite. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE R.G. 8385/2018
 
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Lorella Fregnani, ha pronunciato
SENTENZA
 
nella causa civile tra S.XXXXX S.A.R.L. (C.F. 40417086 ) , assistito e difeso dall' Avv. P.XXXXX F.XXXXXXX Attore
e
M.XXXXXXX M.XXXXX C.XXXX SRL (C.F. XXXXXXXXXXX ) , assistito e difeso dall' Avv. P.XXXXX M.XXX Convenuto

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di conclusioni depositate in via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
S.XXXXX S.XX, società con sede in C (Marocco) come in atti rappresentata, ha convenuto in giudizio M.XXXXXXX M.XXXXX C.XXXX srl per ivi sentir accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di noleggio 3/11/2014 per inadempimento della locataria e l'illegittimità del recesso anticipato comunicato nel febbraio 2017 dalla stessa locataria via sms; conseguentemente condannare quest'ultima al pagamento della somma di 15.496, 43 per compensi non pagati e al risarcimento del danno corrispondente ai canoni di noleggio non percepiti per il periodo marzo-settembre 2017 e per la ritardata riconsegna del macchinario a seguito di risoluzione del contratto di noleggio.
L'attrice assumeva che con contratto sottoscritto in data 3/11/2014 (doc. 2 del fascicolo attoreo) concedeva a noleggio alla società M.XXXXXXX M.XXXXX C.XXXX Srl (MMC) l'apparecchiatura per criolipolisi denominata "Coolscupting" con relativi accessori; la durata del noleggio era fissata dal 1/12/2014 al 31/12/2017, con rinnovo tacito annuale in caso di mancata disdetta da inviarsi con raccomandata a.r. almeno un mese prima della scadenza contrattuale; il canone di noleggio era determinato in base al Monte ore di utilizzo del macchinario il quale funzionava (erogava trattamenti estetici) mediante "cards" del valore di 3.000, 00 e 3.300, 00 senza IVA, acquistate e pagate dalla locatrice, corrispondente ciascuna ad un certo numero di cicli di trattamento. Al fine di determinare il canone mensile di noleggio, dunque, la locataria si impegnava a comunicare alla locatrice il numero di ore di utilizzo del macchinario ed il numero di cards rimaste "non utilizzate".
Nel corso del periodo di noleggio, e segnatamente dal mese di dicembre 2016, MMC avrebbe omesso di fornire le informazioni necessarie per il calcolo del canone di noleggio e si sarebbe resa morosa nel pagamento dei canoni stessi, oltre a comunicare, irritualmente mediante sms, il recesso anticipato dal contratto nel mese di febbraio 2017. Da controlli effettuati anche attraverso il collegamento dell'apparecchiatura noleggiata con i sistemi di controllo della Casa costruttrice, sarebbero state rilevante incongruenze tra il numero di cicli di trattamento eseguiti (cui corrisponde il Monte ore di utilizzo del macchinario), il numero di cards acquistate da MMC, il cui costo è sostenuto da S.XXXXX, e le informazioni rese dalla locataria. Effettuati, dunque, gli opportuni riscontri (si veda lo scambio di mail in atti) l'odierna attrice provvedeva ad emettere le fatture n. 3/2017 relativa a 10 cicli -cards- utilizzate e non dichiarate, n. 4/2017 per ulteriori 7 cicli non pagati e n. 5/2017 per differenze tra le somme pagate da MMC e quelle dovute per canoni di noleggio, esplicitate nella preventiva mail del 5/4/2017 (doc. 10 del fascicolo attoreo).
Ritenendo che le mancate e/o non corrette comunicazioni ai fini della determinazione del canone come contrattualmente pattuito e la conseguente morosità nel pagamento delle somme dovute costituisse inadempimento tale da integrare la clausola di risoluzione espressa del contratto (art. 7) la locatrice comunicava formalmente la risoluzione del contratto per inadempimento e chiedeva il risarcimento dei danni alla locataria.
MMC si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree ritenute infondate. Innanzitutto la convenuta eccepisce la mancanza di prova circa l'esistenza e/o la regolare costituzione della società attrice rilevando come l'unico contatto tra la stessa e MMC sia stato il sig. M.XXX P.XXXXXX, fratello di S.XXXXX P.XXXXXX legale rappresentante di MMC; proprio la conduzione delle trattative precontrattuali e la gestione del contratto in proprio da parte d.XXX P.XXXXXX ne avrebbe giustificato la chiamata in causa. Nel merito, la convenuta rigetta ogni addebito di inadempimento, causa di risoluzione anticipata del contratto di noleggio, assumendo che le condizioni contrattuali sarebbero state oggetto di rimodulazione, anche per quanto riguarda gli oneri di comunicazione e fatturazione, per accordi tra le parti (si veda la trascrizione dei messaggi WhatsApp allegati al fascicolo di parte convenuta) e che eventuali differenze tra il numero dei trattamenti comunicati ai fini della determinazione del canone di noleggio ed il numero dei trattamenti eseguiti (determinato dal numero di cards acquistate e utilizzate) sarebbero giustificate dalla ripetizione di trattamenti non andati a buon fine e dall' esecuzione di prestazioni gratuite nei confronti di clienti insoddisfatti e/o a titolo promozionale. Secondo la tesi della convenuta, inoltre, il contratto 3/11/2014 sarebbe stato risolto anticipatamente per volontà della locatrice che intendeva vendere l'apparecchiatura oggetto di noleggio; risoluzione accettata dalla stessa locataria che fin da mese di febbraio 2017 avrebbe messo a disposizione della locatrice il macchinario di cui si discute, cessando di fatto ogni utilizzo.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'assunzione di prova testimoniale.
Va, innanzitutto, evidenziato come siano state tempestivamente (anche con riferimento all' ordinanza 30/9/2020) fornite tutte le informazioni necessarie all' individuazione della società attrice, regolare costituzione e esistenza in attività della stessa, attraverso la produzione di documentazione equivalente alla visura camerale italiana e con lo stesso valore legale, proveniente da autorità marocchina e debitamente tradotta con perizia asseverata. Peraltro, la legittimazione attiva dell'odierna attrice era stata debitamente attestata in atto di citazione; mai è stata contestata la provenienza dalla società attrice delle fatture (e la destinazione dei relativi pagamenti) e della corrispondenza scambiata tra le parti nel corso del rapporto contrattuale dal 2014 al 2017. pag. 4/11 Sentenza n. 2081/2021 pubbl. il 13/09/2021 RG n. 8385/2018 Il contratto stipulato il 3/11/2014 (doc. 2 del fascicolo attoreo, pacificamente non contestato, regola espressamente le modalità di disdetta alla prima scadenza (art. 2), le modalità di determinazione del canone mensile di noleggio (art. 7), le ipotesi di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. per colpa del locatario (art. 7), la necessaria formalizzazione a pena di nullità di qualunque modifica delle pattuizioni contrattuali (art. 9). Dall' estratto della corrispondenza mail in atti, come pure dalla trascrizione di messaggi telefonici, non contestati, si evince come all'inizio del mese di febbraio 2017 MMC abbia manifestato l'intenzione di recedere dal contratto di noleggio; le modalità con le quali tale disdetta è stata comunicata (sms e mail) non sono conformi a quanto previsto in contratto (raccomanda a.r.) e tali, quindi, da non comportare una legittima risoluzione del contratto che, comunque, doveva ritenersi validamente in corso fino alla prima scadenza del 31/12/2017. Né si può ritenere che la comunicazione della locatrice, a mezzo d.XXX P.XXXXXX, dell'intenzione di vendere il macchinario e della proposta in tal senso formulata alla locataria (mail 14/12/16 doc. 3 fascicolo attoreo) integrino gli estremi di una disdetta anticipata del contratto; tale volontà non viene manifestamente espressa dalla locatrice neppure con la mail del 9/2/17 (doc. 4 fascicolo attoreo) con la quale la stessa locatrice "prende atto" di quanto comunicato via sms dalla locataria di "non continuare con la macchina". Dunque, pur ammettendo che la disdetta comunicata nel febbraio 2017 dalla locataria via sms potesse essere stata accettata dalla locatrice seppure in difetto di forma, tale disdetta deve essere intesa con valore di diniego di rinnovo alla prima scadenza -31/12/2017- non essendo, comunque, stato esplicitato alcun valido motivo di risoluzione anticipata.
Nel contesto di operatività del contratto di noleggio (almeno fino al 31/12/2017), la formale contestazione di inadempimento da parte della locatrice nei confronti della locataria -racc. ta a.r. del 27/4/2017- integra altrettanto formale e motivata risoluzione del contratto per inadempimento della locataria con riferimento a quanto previsto all' art. 7 lett. a) e g) del contratto stesso.
Quanto alla fondatezza -nel merito- delle contestazioni di inadempimento si evidenzia quanto segue: -la mancata/irregolare comunicazione mensile delle ore di utilizzo dell'apparecchiatura e delle cards non utilizzate, necessaria per la determinazione del canone di noleggio, fatturazione e conseguente pagamento da parte della locataria, è documentata in atti e confermata dalle dichiarazioni dei testi.
In particolare, è risultato provato che, a seguito di controlli esperiti anche attraverso la casa costruttrice del macchinario, nel periodo in contestazioni erano stati erogati cicli di trattamento -con utilizzo di cards- non comunicati alla locatrice.
Sul punto la convenuta oppone contestazioni generiche relative alla necessità di ripetere trattamenti su pazienti insoddisfatti, fornire gratuitamente prestazioni a scopo promozionale ecc... Si tratta, all' evidenza, di circostanze non provate e, comunque, irrilevanti nel rapporto contrattuale in corso che si qualifica come "semplice" noleggio di apparecchiatura; - la mancata/irregolare comunicazione di cui sopra si è tradotta nel mancato pagamento di canoni di noleggio tale da integrare la fattispecie di risoluzione di diritto del contratto di cui alla lett. g) dell'art. 7 sopra richiamata; - l'eccepita modifica delle condizioni di fatturazione e pagamento del canone, avvenuta nel corso del rapporto come si evincerebbe dallo scambio di sms la cui trascrizione è prodotta in atti, oltre a non essere chiaramente identificata, difetta di forma secondo quanto previsto all'art. 9 del contratto più volte enunciato. Dall' esame della documentazione in atti, e segnatamente delle fatture emesse nel corso del rapporto poste in raffronto con quelle emesse nell'aprile 2017 e rimaste insolute, si evince come nessuna modifica appare intervenuta nelle modalità di determinazione del compenso mensile spettante dalla locatrice.
Accertata, dunque, la legittimità della risoluzione anticipata del contratto per inadempimento della locataria, è necessario esaminare la richiesta di pagamento delle 3 fatture, per complessivi 15.496, 43 emesse da S.XXXXX srl il 28/4/2017 a seguito della risoluzione del rapporto e relative a compensi maturati ma non corrisposti, nonché delle domande di risarcimento danni.
Sulla prima questione si osserva che non è contestata la differenza tra il numero di cards dichiarate "non utilizzate " e quelle risultate effettivamente in possesso di MMC al termine del rapporto (fatture 3 e 4 del 2017); tale differenza, che si risolve in una mancata comunicazione di prestazioni effettuate ai fini della determinazione del canone di noleggio, è giustificata dalla convenuta con riferimento alla necessità di ripetere cicli di trattamento non andati a buon fine, prestazioni gratuite a scopo promozionale ecc.., tutte circostanze che per quanto detto sopra appaiono non provate e comunque irrilevanti.
Quanto alla fattura n.5/2017, emessa a fronte di differenze riscontrate nelle comunicazioni e fatturazioni precedenti come chiaramente esposto nella racc.ta 9/5/2017 (doc. 12 del pag. 7/11 fascicolo attoreo), la convenuta afferma che nel corso del rapporto sarebbero intervenute modifiche concordate delle condizioni economiche che, però, non vengono meglio precisate né documentate. Per quanto sopra, è provato il diritto di credito dell'attrice come quantificato nelle tre fatture in oggetto.
Quanto alla domanda di risarcimento danni per mancato guadagno, con esplicito riferimento al canone medio mensile di noleggio, e tardiva illegittima restituzione del macchinario, si osserva quanto segue: - secondo quanto emerso in sede di prove testimoniali, l' apparecchiatura è stata messa a disposizione della locatrice per il ritiro, a seguito di risoluzione anticipata del contratto, fin dal mese di maggio 2017 e consegnata nel mese di giugno 2017; - il danno conseguente la mancata disponibilità del bene (che necessariamente comprende il danno da mancato guadagno per la perdita di incassi relativi al canone di noleggio) può essere quantificato in via equitativa solo per il periodo maggio-giugno 2017, considerata la risoluzione del contratto a far dalla raccomandata 28/4/2017; -per la determinazione in via equitativa del danno di cui di Sopra è corretto far riferimento alla perdita economica che l' attrice ha subito nel periodo intercorrente tra la richiesta di restituzione del macchinario e la restituzione stessa, utilizzando come parametro il canone medio di noleggio mensile relativo al contratto di cui si discute.
Tenuto conto dei tempi necessari per l'organizzazione della restituzione del bene, della tempestiva messa a disposizione del bene stesso per il ritiro e della restituzione avvenuta nel mese di giugno 2017 secondo quanto riferito dalla teste C.XXXXX P.XXXXXX, la tardiva restituzione va contenuta in un mese (tra maggio e giugno 2017) e il relativo danno quantificato in 5.000, 00 sulla base del canone medio mensile di noleggio. Nessun danno ulteriore può essere riconosciuto con riferimento alla perdita di chances di vendita del macchinario che non sono state adeguatamente provate in punto di an.
In parziale accoglimento delle domande formulate in atto di citazione, dunque, accertata la risoluzione del contratto 3/11/2014 per inadempimento della convenuta, quest' ultima va condannata al pagamento in favore dell' attrice della somma di 15.496, 43 per competenze maturate in relazione al noleggio e rimaste impagate, oltre interessi di mora al tasso legale come previsto dall' art. 7 del contratto citato, oltre alla somma di 5.000, 00 a titolo di risarcimento danni per indisponibilità dell' apparecchiatura conseguente la tardiva riconsegna.
Il preventivo esperimento del procedimento di mediazione, seppure non obbligatorio, è finalizzato ad evitare il ricorso al Giudice ordinario per la definizione di una controversia contrattale, a contenuto meramente economico e di non elevato valore, che ben avrebbe potuto e dovuto trovare soluzione al di fuori del processo.
Le spese sostenute dall' odierna attrice per l'attivazione del procedimento di mediazione vanno, quindi, rimborsate dalla parte risultata soccombente che, senza giustificato motivo, ha rifiutato di adire a tale strumento di definizione alternativa della controversia, negli stessi termini in cui vanno rimborsate le spese processuali.
Considerato il parziale accoglimento delle domande attoree, dunque, appare opportuno disporre la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, e di mediazione nella misura del 50%, con condanna della convenuta alla refusione del restante 50%.
P.Q.M.
 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di noleggio 3/11/2014, per cui è causa, per inadempimento della convenuta locataria;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, per i titoli di cui in motivazione, della somma di 15.496, 43, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, per i titoli di cui in motivazione, quantificati in 5.000, 00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice la somma di 389, 00 a titolo di rimborso del 50% delle spese di mediazione;
-compensa le spese di lite, liquidate complessivamente in 556, 80 per anticipazioni e 5.000, 00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nella misura del 50% e condanna la convenuta alla refusione in favore dell'attrice del restante 50%.
Bologna, 10/08/2021
Il Giudice Onorario dott.ssa Lorella Fregnani

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Chi è l'autore
Avv. Rocco Vicino Mediatore Avv. Rocco Vicino
Dopo la Laurea in giurisprudenza conseguita a Milano il 26.03.2003, inizia la sua pratica professionale, nel 2006 si abilita al patrocinio e nel 2008 si trasferisce negli Stati Uniti d’America per approfondire lo studio dell’istituto della mediazione. Nella città di San Diego in California ottiene il titolo di mediatore internazionale nel Marzo del 2008. Nel 2009 diventa mediatore anche in Italia. L’avv. Vicino parla e scrive correttamente in lingua inglese e spagnola. Le materie di sua competen...
continua





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