La parte che solleva l'eccezione di improcedibilità dell'azione per omesso esperimento della mediazione obbligatoria e poi non partecipa al primo incontro incorre nelle conseguenze di cui all’art. 116 c.p.c. e all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 28/2010.

Avv. Simonetta  Mibelli

Tribunale di Taranto, 22.05.2026, sentenza n. 1069.

A cura del Mediatore Avv. Simonetta Mibelli da Bologna.
Letto 56 dal 04/08/2026

Commento:

Il caso in esame riguarda una controversia condominiale avente ad oggetto il diritto del condominio di accedere ai balconi di proprietà esclusiva di un condomino per consentire il completamento di lavori di manutenzione e risanamento conservativo delle facciate dello stabile, ai sensi dell’art. 843 c.c.

In particolare, il condominio agiva in giudizio per ottenere l’accertamento del proprio diritto di accesso ai due balconi del resistente, deducendo che il convenuto non aveva consentito l’ultimazione dei lavori sulle porzioni della facciata corrispondenti alla sua unità immobiliare, nonostante i ripetuti solleciti ricevuti.

Il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria e contestava altresì la legittimazione dell’amministratore a promuovere il giudizio in assenza di preventiva autorizzazione assembleare.

Sul punto, il Tribunale ha così statuito:

  • la controversia rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010, sicché correttamente era stato disposto il rinvio per consentirne l’esperimento;
  • il procedimento di mediazione è stato effettivamente attivato dal condominio nel corso del giudizio, ma si è concluso negativamente per assenza e mancata adesione della parte convenuta;
  • la proposizione dell’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione e la successiva mancata partecipazione al procedimento promosso dalla controparte integra un comportamento “estremamente contraddittorio e rivelatore di un intento dilatorio”, valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c.;
  • in presenza di mediazione obbligatoria, la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 28/2010, consistente nel versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
  • tale applicazione è qualificata dal giudice come doverosa una volta accertata l’assenza ingiustificata della parte costituita;
  • l’amministratore di condominio è legittimato ad agire senza preventiva delibera assembleare quando l’azione giudiziale rientra tra gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c.;
  • l’azione ex art. 843 c.c. è stata ritenuta fondata, in quanto l’accesso ai balconi del condomino era necessario per eseguire lavori conservativi sulle facciate e sui pilastri dello stabile, non essendo emerse soluzioni tecnicamente idonee;
  • per l’ulteriore ritardo nell’adempimento, il Tribunale ha anche applicato l’art. 614-bis c.p.c., determinando una somma di euro 20,00 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 4.000,00.

La pronuncia assume particolare rilievo perché valorizza la funzione sostanziale della mediazione obbligatoria e censura in modo espresso il suo utilizzo meramente tattico. Il Tribunale, infatti, non si limita a rilevare l’assenza della parte invitata, ma collega tale condotta alla precedente eccezione di improcedibilità, ravvisando in essa una evidente incoerenza processuale.

Sotto questo profilo, la decisione si inserisce in un orientamento che attribuisce alla mancata partecipazione ingiustificata alla mediazione conseguenze sia probatorie sia sanzionatorie.

In particolare, è stato affermato che, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 149/2022, l’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010 consente al giudice di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo e impone, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, la condanna al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.

Nello stesso senso, altra pronuncia ha evidenziato che la mancata partecipazione ingiustificata, specie in ambito condominiale, non può essere giustificata da ragioni organizzative interne, essendo l’amministratore legittimato a partecipare alla mediazione senza preventiva autorizzazione assembleare.

Nel caso deciso dal Tribunale di Taranto, tali principi vengono applicati in modo particolarmente netto.

La parte convenuta, dopo avere eccepito il mancato esperimento della mediazione, non ha poi aderito al procedimento instaurato dalla controparte; da ciò il giudice ha tratto sia una valutazione negativa della condotta processuale ai sensi dell’art. 116 c.p.c., sia la conseguente condanna ex art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 28/2010.

La sentenza offre quindi un principio chiaro: l’eccezione di improcedibilità per mancata mediazione è uno strumento di garanzia del corretto accesso alla giurisdizione, non un mezzo dilatorio.

Se la parte ne invoca l’applicazione, deve poi tenere una condotta coerente con la funzione dell’istituto; diversamente, la mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo assume rilievo sia sotto il profilo della valutazione del comportamento processuale, sia sotto quello della sanzione economica prevista dalla legge. *

 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Simonetta  Mibelli Mediatore Avv. Simonetta Mibelli
Sono avvocato civilista, attiva, soprattutto, nell'ambito immobiliare: mi occupo, quindi, di diritti reali, con particolare predilezione per il diritto condominiale e delle locazioni. Assisto i miei clienti nelle compravendite immobiliare, nelle successioni e divisioni e non dimentico mai di ricordare loro l'importanza della definizione stragiudiziale dei conflitti, che può preservare il rapporto fra le parti, sicuramente destinato, invece, ad interrompersi quando ci si rivolge "al giudice". Mi ...
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