La procura speciale sostanziale conferita al difensore fa sì che la mediazione sia considerata ritualmente esperita.

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Avv. Silvio Zicconi

Tribunale di Perugia, II sezione civile, sentenza 25 marzo 2021 n. 50

A cura del Mediatore Avv. Silvio Zicconi da Sassari.
Letto 3784 dal 06/10/2021

Commento:
Il Tribunale di Perugia, in un’articolata sentenza, si è pronunciato sul tema della rappresentanza della parte escludendo però l’improcedibilità della domanda.
Il tema della controversia è la diffamazione a mezzo stampa. L’attore,  un magistrato, si doleva della pubblicazione di un articolo che lo accusava di aver favorito un parente nello svolgimento del proprio lavoro. L’attore citava sia l’autore dell’articolo che il direttore della testata giornalistica e l’editore della testata. I convenuti eccepivano l’improcedibilità in quanto la procedura di mediazione, seppur iniziata, non era stata ritualmente condotta e conclusa in quanto all’incontro di mediazione non avevano partecipato personalmente le parti ma i difensori muniti di procura speciale.
Il giudice disattende l’eccezione di improcedibilità della domanda.
Sul tema della rappresentanza delle parti in mediazione, in applicazione della sentenza della Suprema Corte n. 8473/2019 il Tribunale di Perugia ricorda che il successo della mediazione risiede nell’interlocuzione diretta e informale delle parti con il mediatore al fine di ricostruire i rapporti pregressi e fornire aiuto nel trovare una soluzione che consenta di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente la controversia con reciproca soddisfazione.
La mediazione è considerata attività personalissima. Tuttavia le parti possono conferire procura speciale ad altri soggetti per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione a condizione che sia espressamente conferito il potere parteciparvi e trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale tale procura deve autorizzare il rappresentante ad agire in nome e per conto con chiara specificazione dei poteri e dei limiti.
Nel caso di specie al difensore era stata conferita una procura speciale sostanziale, distinta ed autonoma dalla procura alle liti, che viene trascritta all’interno del provvedimento.
Il tribunale esclude la necessità della procura notarile in una mediazione avente ad oggetto una pretesa risarcitoria. Pertanto nel caso di specie ritiene esperita la condizione di procedibilità.
Se la procura fosse stata ritenuta insufficiente, il giudice avrebbe assegnato il termine per l’esperimento della mediazione.°
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Silvio Zicconi Mediatore Avv. Silvio Zicconi
Avvocato Civilista dal 1995, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Sassari dal 2008, dal 2010 al 2014 è Consigliere Segretario del medesimo Ordine. Già componente della relativa commissione "Mediazione", dal 2011 è Mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. n.28/10. Svolge attività di consulenza ed assistenza legale giudiziale ed stragiudiziale prevalentemente nel settore del diritto civile, diritti reali, obbligazioni e contratti, divisioni, successioni, assicurazioni, diritto comme...
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