Commento:
In una controversia avente ad oggetto la sopraelevazione di un muro fra due confinanti, Tizio aveva avviato istanza di mediazione contro Caio (il confinante) ed era stato raggiunto un accordo conciliativo che prevedeva:
· Entrambe le parti concordano di riparare il muro oggetto di contestazione secondo le modalità che saranno concordate dai rispettivi tecnici di parte, Geom. (...) e dott. Geom. (...) (...), oggi presenti all'incontro;
· Tutte le spese relative ai suddetti lavori, nonché le spese per eventuali pratiche di permessi edilizi verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno;
· Ogni parte provvederà a pagare i compensi professionali del proprio legale e del proprio tecnico;
· Il sig. (...) provvederà a rimuovere il materiale collocato sulla scaletta a sua cura e spese;
· I sopracitati lavori dovranno essere effettuati entro e non oltre il 31 luglio 2023;
· Il trasporto dei materiali e l'accesso per l'esecuzione dei lavori da parte degli addetti agli stessi, verrà eseguito secondo le modalità concordate dai tecnici di parte, con esclusione di passaggio attraverso le rispettive abitazioni delle parti.
Poiché Caio non aveva adempiuto all’accordo, Tizio depositava ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per sentirlo condannare all'esatto adempimento ex art. 1454 c.c. dell'intero accordo di mediazione. Caio si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda.
La domanda di Tizio, parte ricorrente, viene ritenuta dal Tribunale inammissibile per carenza di interesse ad agire in applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 28 del 2010, nella formulazione ratione temporis applicabile.
Il verbale di conciliazione e l'accordo ad esso allegato costituiscono titolo esecutivo ex lege, risultando ricompresi nell'ambito dei titoli esecutivi richiamati dall'art 474 n. 1 c.p.c., gli "altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva". A nulla rileva la mancanza dell'attestazione e certificazione di "conformità dell'accordo di mediazione alle norme imperative e all'ordine pubblico". L’assenza della predetta dichiarazione costituisce una mera irregolarità formale inidonea ad impattare sull'intrinseca efficacia esecutiva del titolo (Tribunale di Bari, ordinanza 07.09.2016 https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/efficacia-dell-accordo-privo-della-attestazione-di-conformita-degli-avvocati-590.aspx ). La novità e la particolarità del caso, oltre che la controvertibilità delle questioni affrontate, sono ritenute dal giudice una giustificazione per l'integrale compensazione delle spese di lite.°


