Le ragioni esposte nella domanda di mediazione devono essere simmetricamente riprodotte nell’atto giudiziario, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

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Avv. Rocco Vicino

Tribunale di Nuoro, 28/08/2023, sentenza n. 473, giudice Salvatore Serra

A cura del Mediatore Avv. Rocco Vicino da Milano.
Letto 455 dal 20/01/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di delibera assemblare.

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale per i seguenti motivi:
  • l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 28/2010, stabilisce che: “La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”.
  • L’art. 125 c.p.c. prevede che “la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza…..”;
  • la previsione dell’art. 4, comma 2, D. Lgs. 28/2010 è equivalente a quella dell'art. 125 c.p.c.;
  • deve esserci simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale;
  • tale simmetria deve riguardare quantomeno le ragioni addotte dalla parte interessata;
  • in caso contrario, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale;
  • se, infatti, l'istanza di mediazione non ricalca la futura domanda di merito, la parte chiamata non viene posta nelle condizioni di conoscere la materia del contendere e di prendere adeguatamente posizione su di essa, con una sostanziale vanificazione della funzione deflattiva dell'istituto;
  • nel caso di specie, la domanda di mediazione indica solo "IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 9 AGOSTO 2021", mentre l’atto di citazione contiene copiose ed estese deduzioni sulla delibera impugnata; ciò costituisce una asimmetria che determina l’improcedibilità della domanda giudiziaria. *
 
 
 
 
 
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
 
Il Giudice Dott. Salvatore Serra ha emesso la seguente

SENTENZA
 
nella causa R.G. n. 1344/2021 e vertente TRA

- SRL, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via - • Castel Guelfo di Bologna (BO) ATTRICE

Il Condominio--- CONVENUTO

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: 1) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla la delibera dell'assemblea del 9 Agosto 2021 adottata dal CONDOMINIO, in persona del sig. -- amministratore pro-tempore sito in - Località -- relativamente al punto n. 1 e 4 dell'ordine del gi orno 2) condannare il CONDOMINIO, in persona del sig. -amministratore pro-tempore sito in - Località --- -ex art 96 comma 3 cpc 3) condannare il CONDOMINIO, in persona del sig. -amministratore pro-tempore sito in - Località --- - al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizi o, oltre IVA e CAP come per legge.

Per parte convenuta Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così decidere: 1) In via pregiudiziale - dichiarare I'improcedibilità delle avverse domande per i motivi espressi nel punto 1) della superiore narrativa; - condannare l'attrice ex art. 96 c.p.c.; - con vittori a di spese e competenze del giudizio. 2) in via preliminare e di rito: - dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attrice e rigettando ogni avversa domanda; - condannare l'attrice ex art. 96 c.p.c.; - con vittoria di spese e competenze del giudizio. 3) Nel merito: - rigettare per i motivi sopra esposti le domande di parte attrice; - condannare l 'attrice ex art. 96 c.p.c.; - con vittoria di spese e competenze del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Deve di chiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale per violazione, in relazione al prodromico procedimento di mediazione, dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 28/2010.
Invero, tale articolo statuisce che, nella domanda di mediazione, devono essere indicate, fra l'altro, "le ragioni della pretesa".
Questa previsione è pressoché equivalente a quella dell'art. 125 c.p.c., il quale fa riferimento alle "ragioni della domanda".
Se ne inferisce che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale, che tale simmetria deve riguardare quantomeno le ragioni addotte dalla parte interessata e che, in caso contrario, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale.
La ragione è semplice: se l'istanza di mediazione non ricalca la futura domanda di merito, la parte chiamata non viene posta nelle condizioni di conoscere la materia del contendere nonché di prendere adeguatamente posizione su di essa, con una sostanziale vanificazione della funzione deflattiva dell'istituto.
Nel caso di specie, nella domanda di mediazione ci si limita a indicare I' "IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 9 AGOSTO 2021", con una evidente asimmetria rispetto alla esposizione di cui all'atto di citazione focalizzato con copiosità di deduzioni sui capi 1 e 4 della delibera impugnata.
Le spese seguono la soccombenza.
Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art 96 c.p.c.

P. Q. M.
 
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda rigettata, così provvede:
a) Dichiara l 'improcedibilità della domanda proposta dall' attrice ••SRL, in persona del legale rapp.te p.t., e, per l 'effetto, la rigetta;
b) Condanna l'attrice SRL, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, nei confronti del convenuto Condominio in persona dell'amministratore p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali e € 300,00 per spese, oltre CPA e spese generali

Così deciso in Nuoro in data 28 agosto 2023

Il Giudice Dott. Salvatore Serra

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Chi è l'autore
Avv. Rocco Vicino Mediatore Avv. Rocco Vicino
Dopo la Laurea in giurisprudenza conseguita a Milano il 26.03.2003, inizia la sua pratica professionale, nel 2006 si abilita al patrocinio e nel 2008 si trasferisce negli Stati Uniti d’America per approfondire lo studio dell’istituto della mediazione. Nella città di San Diego in California ottiene il titolo di mediatore internazionale nel Marzo del 2008. Nel 2009 diventa mediatore anche in Italia. L’avv. Vicino parla e scrive correttamente in lingua inglese e spagnola. Le materie di sua competen...
continua





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